Busta oltre i 30 mega (PCT)
26 Febbraio 2016
***DOCUMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE***
Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l'obbligatorietà del deposito telematico nel processo civile, contenzioso e di volontaria giurisdizione, degli atti processuali e dei documenti delle parti precedentemente costituite. Il deposito telematico è obbligatorio anche per i ricorsi monitori e per gli atti endoprocessuali dei giudizi di opposizione. Il d.l. n. 132/2014 ha disposto altresì l'obbligatorietà, con decorrenza dal 31 marzo 2015, dell'iscrizione a ruolo dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi. Da ultimo, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con l. 6 agosto 2015, n.132, ha reso facoltativo il deposito con forma telematica di tutti gli atti del processo, ivi includendo gli atti introduttivi e tutti quei casi che avevano dato luogo a dubbi interpretativi e ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti (es. il deposito di ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c.). Per tutti i depositi telematici testualmente il legislatore precisa che «in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità». Dalla mera interpretazione letterale del dettato normativo emerge quindi che: - oggetto del deposito telematico, sia in caso di obbligatorietà che di facoltatività, include sia il deposito degli atti processuali che dei documenti allegati. In tal senso possiamo dire che si tratta di un deposito integrale (comprende tutto ciò che si intende fornire in comunicazione) ed esclusivo (la forma telematica esclude quella cartacea). - non è ammesso il c.d. deposito misto (telematico degli atti e cartaceo dei documenti), salve le eccezioni di cui meglio si dirà. Il deposito degli atti tecnicamente, ed è oggetto della seguente analisi, avviene a mezzo della c.d. busta telematica o informatica realizzata tramite un software e consistente in un file crittografato che contiene i documenti da inviare agli uffici giudiziari, composta da un file riconoscibile per l'estensione .enc. Il software tramite cui viene realizzata la busta telematica è solitamente denominato “redattore atti”, e contrariamente al suo nome, non ha funzione di redigere atti ma di “imbustare” gli atti e documenti del processo per consentire all'avvocato di inviarli al sistema giustizia. Il contenuto della busta telematica (Atto.msg) è costituito da: - un file strutturato Indicebusta.xml, in cui sono elencati, con opportuni riferimenti, l'atto e gli eventuali allegati; - un file strutturato, Datiatto.xml, specifico per ogni tipologia di atto, in cui sono riportate le informazioni fondamentali contenute nell'atto; - l'atto vero e proprio in formato PDF; - gli allegati all'atto (documenti, procura, NIR, etc.). La busta telematica, una volta creata dal software, viene quindi spedita, o meglio trasmessa, ai sistemi ministeriali per entrare nel fascicolo di causa. A tal proposito la l. 24 dicembre 2012, n. 228 precisa che il deposito telematico degli atti si effettua con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, rinviando innanzitutto al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.), ed alle sue norme specifiche sulla sottoscrizione degli atti (validità e requisiti di firma digitale e firma elettronica avanzata); e sulla trasmissione e ricezione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In relazione al contenuto della busta telematica, il legislatore detta norme tecniche di dettaglio su forma e requisiti degli atti processuali e dei documenti da depositare telematicamente (d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e Provvedimenti DGSIA). La forma ed i requisiti dell'atto principale sono disciplinati dall'art. 11 d.m. 21 febbraio 2011, n., 44 per cui «l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici». La norma richiama espressamente le specifiche tecniche approvate con Provvedimento DGSIA 18 luglio 2011 e successivamente modificate con provvedimento del 16 aprile 2014, secondo cui, all'art. 12 «l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. […]”. Unico formato ammesso per il deposito dell'atto principale è il c.d. PDF (Portable Document File) Testo o PDF nativo (non scansionato), non essendo consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come PDF immagine. Sulla validità o meno del deposito telematico di atti in formato diverso dal PDF nativo, ha già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza:
Orientamenti a confronto
In secondo luogo, le specifiche tecniche della DGSIA, per assicurare l'immodificabilità degli atti depositati, prevedono il divieto di inserimento dei c.d. elementi attivi (macro, campi variabili o pdf compilabili) atteso che possono pregiudicare la sicurezza e alterare valori quando il file viene aperto. In tal senso la giurisprudenza ha dichiarato l'invalidità dell'atto depositato in violazione delle prescrizioni tecniche.
Diversi dagli elementi attivi sono i c.d. collegamenti ipertestuali (in inglese hyperlink, spesso abbreviato in link, usato anche in italiano) trattandosi di un mero rinvio da un'unità informativa su supporto digitale ad un'altra ad essa correlata. In particolare i link possono riferirsi solo ad altra parte del corpo dell'atto oppure agli allegati contenuti nella medesima busta di deposito (collegamenti ai quali si potrà accedere usando la combinazione di ctrl+click). Da ultimo la normativa secondaria prescrive che l'atto del processo depositato telematicamente è corredato da un file in formato XML (cd. dati atto.xml), trattandosi di un file di riepilogo che serve da ausilio ai sistemi di cancelleria per interpretare e caricare correttamente il deposito. Il file contiene le informazioni sul tipo di atto, sull'ufficio di destinazione, sulle parti, sul contributo unificato e gli estremi del versamento etc). La costruzione del file deve avvenire nel rispetto degli schemi ministeriali e non è realizzabile senza specifica strumentazione. Contenuto della busta telematica: gli allegati qualificati e gli allegati semplici
Per allegati qualificati si intendono, all'atto dell'iscrizione a ruolo di una causa ovvero di deposito di comparsa, il mandato e la nota iscrizione a ruolo; semplici si intendono tutti i documenti a supporto della domanda, le attestazioni di versamento del contributo unificato, la nota spese, etc. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'art. 12 d.m. n. 44/2011 prevede, per quanto riguarda gli allegati, che «i documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34». La specifica tecnica, art. 13 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 prescrive che «1. i documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf; b) .rft; c).txt d) .jpg e).gif f) .tiff g) .xml h) .eml purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti i) .msg purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) ad h).
2. è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purchè contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a).zip b).rar c).arj. 3. gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione».
Dall'elencazione normativa dei formati emerge che non è possibile allegare file audio, mentre sono ammesse le immagini, così come i collegamenti ipertestuali. Per la produzione di estratti autentici di scritture contabili o fatture autenticate dal notaio, l'art. 2712 c.c. così come modificato dall'art. 23 CAD, dispone la possibilità di allegazione di una semplice scansione, da considerarsi quale riproduzione informatica che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità.
Dimensioni della busta telematica
L'art. 14, comma 3, d.m. 16 aprile 2014 prescrive che la dimensione massima consentita per la busta telematica contenente atto principale ed allegati è pari a 30 MB. Sul punto la dottrina evidenzia come la soglia indicata sia inferiore a quella prescritta o che comunque sia facile raggiungere il predetto limite (cfr. Forner, La procedura civile digitale, Giuffrè, 2015, pg. 177). Il superamento del limite dei 30 Mega è frequente quando un atto contiene numerosi allegati ovvero è necessario depositare foto o file immagini.
Qualora, nonostante le predette accortezze, il peso della busta ecceda tale limite, pertanto, il deposito telematico potrebbe non andare a buon fine. In tal caso l'art. 51 d.l. 90/2014 indica che «quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza». Sul punto è intervenuta la DGSIA con circolare dell'8 luglio 2014, contenente indicazioni per le cancellerie su come gestire i depositi provenienti da soggetti esterni eccedenti la dimensione di 30 MB, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 comma 2 d.l. n. 90/2014.La Circolare distingue le prescrizione tra SICID e (Ruolo del Contenzioso Civile) e SIECIC (Ruolo Esecuzioni) indicando:per il SICID: - se si tratta di atto introduttivo: 1. l'avvocato esegue il deposito di una prima busta contenente atto principale ed allegati obbligatori (nota di iscrizione a ruolo, procura e attestazione di pagamento del contributo unificato), l'elenco documenti contente l'elencazione integrale dei documenti, gli allegati facoltativi in numero compatibile con la dimensione della busta. 2. la cancelleria procede, quindi, all'accettazione del deposito ed all'attribuzione di un numero di ruolo, comunicandolo all'avvocato e assegna la causa alla sezione competente. 3. una volta comunicato il numero di ruolo, l'avvocato procede ad eseguire il secondo o plurimi depositi, secondo lo schema/busta “Produzione documenti richiesti”, inserendo come atto principale una Nota di deposito indicante i riferimenti del procedimento ed il numero di ruolo oltre all'indicazione specifica dei documenti allegati alla busta. - se si tratta di atto endoprocessuale (pertanto di una causa già iscritta a ruolo compresa la costituzione): 1. l'avvocato esegue il deposito dell'atto processuale e degli allegati entro il limite di capienza della busta, trasmettendo tante buste quanto reso necessario dal peso degli allegati; 2. anche in questo caso è opportuno che la prima busta contenga l'indicazione di tutti gli allegati, anche spediti con invii successivi. La seconda busta conterrà come atto principale una nota di deposito indicante la prosecuzione nel deposito. 3. l'art. 51 del d.l. per questa fattispecie prescrive che il deposito deve perfezionarsi entro il giorno di scadenza dell'atto processuale. Per il SIECID: - se si tratta di atto introduttivo (sia in caso di istanza di fallimento che di iscrizione a ruolo di pignoramento) si procede con le medesime modalità descritte per il registro SICID per gli atti introduttivi, sostituendo l'atto “Produzione documenti richiesti” con “Atto generico o Non codificato”. - se si tratta di atti endoprocessuali o presentati ex art. 16-bis comma 3 d.l. n. 179/2012 si procede al deposito di atti generici/non codificati per l'effettuazione di integrazioni documentali inserendo come atto principale una nota integrativa contenente i riferimenti all'atto principale. Casi eccezionali: il deposito cartaceo
L'art. 16-bis comma 9 d.l. n. 179/2012 prevede che il giudice possa ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. La predetta disposizione, come specificato nella Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015, «trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico. Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo» (art. 2 tenuta del fascicolo su supporto cartaceo). Sul punto le norme tecniche prescrivono all'art. 15 del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 che «i documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati: a) numero di ruolo della causa; b) progressivo dell'allegato; c) indicazione della prima udienza successiva al deposito».
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