Gli studi universitari all'età di 35 anni non sono un alibi per sottrarsi all'obbligo di mantenimento della figlia
27 Agosto 2015
In un procedimento relativo all'affidamento di figli di genitori non coniugati, il Tribunale per i minorenni di Bari disponeva l'affido condiviso di una minore, con collocamento presso la madre, e poneva a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia. La Corte d'appello di Bari confermava il provvedimento: il padre ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte ritiene che il ricorrente abbia proposto profili e situazioni di fatto insuscettibili di controllo in sede di legittimità. «Correttamente il giudice a quo precisa che il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli e gli studi universitari all'età di 35 anni non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo». Il padre risulta essere proprietario di un immobile e può usufruire di «sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di una buona posizione economica» che in quanto ascendenti sono tenuti ex art. 148 e 316-bis c.c. a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti per il mantenimento dei nipoti. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso, giudicando che il ricorrente potrebbe provvedere alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti. |