L'intervento del giudice nella composizione del conflitto tra i genitori separandi a garanzia del primario interesse del minore autistico

Matteo Santini
28 Aprile 2016

La conflittualità genitoriale in fase di separazione può legittimare i giudici ad una parziale estromissione dei genitori dall'esercizio delle loro prerogative, assegnando l'adozione delle scelte di vita di maggiore interesse per i figli ad un terzo.
Massima

La conflittualità genitoriale in fase di separazione può legittimare i giudici ad una parziale estromissione dei genitori dall'esercizio delle loro prerogative, assegnando l'adozione delle scelte di vita di maggiore interesse per i figli, ad un terzo, nella misura in cui ciò si renda necessario per garantire il primario interesse morale e materiale del minore e, segnatamente, il diritto alla salute.

Il caso

L'innovativa pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia in commento trae origine da un procedimento di separazione personale tra i coniugi X e Y.

La situazione familiare palesatasi al collegio manifestava da subito, quale elemento peculiare, la sensibilità degli interessi coinvolti nella causa, in quanto il nucleo familiare includeva anche Z, figlio minorenne affetto da autismo. In virtù della sempre più rilevante incisività con cui il disturbo in parola caratterizzava la sua crescita e, nello specifico, di un episodio di violenza verificatosi ai danni della madre, si rendeva attuale la necessità di un contenimento, anche per via farmacologica, del minore. Emergeva sul punto grave conflitto tra i genitori, circostanza in merito alla quale i giudici venivano chiamati a pronunciarsi: seppur ritenuta non preclusiva al regime di affidamento condiviso del minore, tale circostanza induceva il Tribunale ad attribuire ad un terzo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., e fino al raggiungimento della maggiore età del minore, il compito di assumere le decisioni di maggiore interesse riguardanti il percorso riabilitativo, e di sostegno, predisposto in ragione delle condizioni di salute di Z.

La questione

L'aspetto di maggiore interesse giuridico sollevato dalla pronuncia in esame è dato dalla necessità di trovare un'adeguata solutio alla conflittualità sussistente tra i genitori separandi, nella misura in cui questa si pone in contrasto con la necessaria e primaria tutela dell'interesse morale e materiale della prole, che funge da stella polare dell'intera normativa sull'affido condiviso. Quid iuris qualora i coniugi non trovino accordo in ordine alle scelte di maggiore interesse per la salute del minore affetto da sindrome autistica?

Le soluzioni giuridiche

La normativa sull'affido condiviso introdotta con la l.8 febbraio 2006, n. 54, individua, come canone interpretativo privilegiato del sistema, la tutela dell'interesse morale e materiale della prole. In ossequio allo stesso, l'art. 337 ter c.c., che contiene anche la disciplina dei provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione, legittima il giudice, in caso di disaccordo tra i genitori, a disporre in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.

La normativa, così come novellata dal d.lgs. n. 154/2013, ha un contenuto sensibilmente innovativo poiché conferisce al giudicante il potere di dettare un imperativo in ordine a questioni squisitamente endofamiliari, con la possibilità di sovrapporre la propria voce rispetto a quella, dissonante, dei genitori (Cfr. L. Balestra, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, in Familia, 2006, 655 e ss.).

Il contrasto tra i genitori aveva assunto, in epoca più risalente, una connotazione talmente negativa sì da venire considerato ostativo al regime di affido condiviso, mentre allo stato attuale l'orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza è quello di riconoscere che la mera conflittualità tra i coniugi, che tra l'altro spesso connota i procedimenti separativi, non precluda il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso qualora si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108;Cass. civ. sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777; Cass. civ. sez. I,18 giugno 2008, n. 16593. Per la giurisprudenza di merito Trib. Tivoli, 08 febbraio 2010 e Trib. Torre Annunziata, sez. I, 02 maggio 2014).

Nella sentenza in epigrafe la vexata quaestio si sviluppava, per tanto, non in ordine all'applicabilità al caso dei coniugi X e Y del regime di affidamento condiviso del minore Z, quanto piuttosto in ordine alla necessità di provvedere sulle scelte di salute del figlio autistico tenendo esclusivamente conto del suo interesse morale e materiale.

Sicché il Tribunale di Reggio Emilia non ha ritenuto conforme all'interesse del figlio tale situazione di conflitto e ha convenuto circa l'opportunità di nominare, così come pure previsto all'art. 337 ter c.c., una figura alternativa cui rimettere le decisioni di maggior rilievo in ordine alla salute di Z e fino al conseguimento della sua maggiore età.

Osservazioni

La decisione in epigrafe è coerente con la ratio sottesa all'intera disciplina che regola i rapporti di filiazione: in ossequio al paradigma di tutela del preminente interesse morale e materiale della prole diviene prioritario ricercare un equilibrato bilanciamento tra autonomia familiare e legittimo intervento dell'autorità giudiziaria.

L'intervento dell'organo pubblico si estrinseca in funzione di tutela preventiva del minore, essendo teso ad evitare un futuro pregiudizio dello stesso, a garantire una crescita psico-fisica sana ed armonica, ad attuare i doveri di istruzione, educazione e mantenimento, sanciti a livello sia costituzionale che codicistico, nonché, come nel caso in commento, il suo superiore diritto alla salute e ad un indirizzo di crescita sereno ed equilibrato (Cass. Civ. sez. I, 12 giugno 2012, n. 9546).

A sostegno di tale orientamento sono inoltre le numerose pronunce rese dal Tribunale per i Minorenni che hanno escluso che la responsabilità genitoriale possa abilitare gli esercenti la stessa a rifiutare trattamenti sanitari obbligatori (Trib. Min. Venezia, 10 maggio 1994).

Nel caso di specie l'ingerenza decisoria della curia all'interno della compagine familiare si è manifestata nel rimettere, in conformità a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., ad un estraneo l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio.

Il tema è molto delicato, essendo tali decisioni di particolare rilievo e in relazione alle quali la compartecipazione di entrambi i genitori è da sempre ritenuta essenziale e irrinunciabile, indipendentemente dal tipo di affidamento.

Infatti anche nelle, sia pure residuali, ipotesi di affidamento esclusivo è diritto-dovere dei coniugi partecipare attivamente alle decisioni di maggior interesse relative alla prole (salute, educazione, istruzione, attività sportive, uso del tempo libero, residenza abituale, ecc.) malgrado spetti al genitore unico affidatario l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (Trib. Min. Milano, 24 febbraio 2014), sulla scorta di una funzione genitoriale informata ad un sistema di pariteticità dei genitori.

Un simile quadro normativo e giurisprudenziale trova legittimazione nel supremo principio della bigenitorialità, che si manifesta quale diritto perfetto del minore, da collocare nell'alveo dei diritti della personalità (M. Sesta, Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali, in Famiglia e diritto, 2006, 377 e ss.).

Come è evidente, la sentenza in epigrafe, nell'estromettere parzialmente i genitori separandi dal diritto-dovere di assumere in modo auspicabilmente condiviso le decisioni di maggiore interesse per la prole minore, si discosta dalle linee guida operative proprie dell'ordinamento, ma rappresenta piena espressione del principio generale di tutela dell'interesse dei figli con riferimento al quale il giudice è chiamato ad adottare ogni provvedimento nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c..

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.