Il 28 aprile 2016, le Sezioni unite si sono pronunciate su quattro importanti questioni che erano state loro rimesse.
1) Rilevabilità d'ufficio o meno della questione relativa alla violazione dell'art. 6 Cedu
Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d), Cedu) dell'art. 603 c.p.p. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull'appello promosso dalla parte civile.
Ricordiamo che la questione rimessa all'esame delle Sezioni unite riguardava la rilevabilità di ufficio o meno della questione relativa alla violazione dell'art. 6 Cedu per avere il giudice d'appello riformato la sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione di attendibilità di testimoni di cui non si procede a nuova escussione: dalla notizia di decisione sembrerebbe che, con specifico riferimento al caso in esame, la risposta sia stata negativa, essendo stato espressamente qualificato il vizio deducibile come vizio di motivazione, che non è mai rilevabile di ufficio. Sarà, come è d'uopo, necessario attendere il deposito della motivazione per una più completa disamina delle argomentazioni delle Sezioni unite e per le necessarie riflessioni (v. BELTRANI, La violazione dell'art. 6 Convenzione Edu è rilevabile di ufficio in Cassazione?).
2) Il difensore cassazionista, sostituto del collega non cassazionista, può presentare ricorso in Cassazione
Sulla questione se è ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista, le Sezioni unite hanno dato risposta affermativa (v. BERTUOL, Difensore cassazionista sostituto del collega non cassazionista. Ricorso inammissibile, chi paga le spese?).
3) Indisponibilità del braccialetto elettronico, sulla misura da applicare occorre una valutazione caso per caso
Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'indisponibilità del c.d. braccialetto elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Ricordiamo che le Sezioni unite erano state chiamate a decidere se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. braccialetto elettronico, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, dovesse applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari. Anche in questo caso, per meglio comprendere il senso della decisione presa, sarà necessario attendere il deposito della motivazione (v. BELTRANI, Cosa succede quando il braccialetto non è disponibile?).
4) L'intercettazione mediante captatore informatico è consentita anche nei luoghi di privata dimora
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.) è consentita anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa ma limitatamente ai procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13, d.l. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (v. PARODI, Forme, condizioni e modalità delle intercettazioni a mezzo di virus informatico).