Le Sezioni unite sulla particolare tenuità nei reati di rifiuto ex artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada

Alessandro Trinci
03 Maggio 2016

La sentenza delle Sezioni unite n. 13682/2016 risolve il problema dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai reati di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici relativi dello stato di ebbrezza o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'Autore analizza la tematica collocandola nel quadro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale maturato sul punto, soffermandosi soprattutto sulla portata applicativa della causa di non punibilità.
Abstract

La sentenza delle Sezioni unite n. 13682/2016 risolve il problema dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai reati di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici relativi dello stato di ebbrezza o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada).

L'Autore analizza la tematica collocandola nel quadro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale maturato sul punto, soffermandosi soprattutto sulla portata applicativa della causa di non punibilità, estesa dalla pronuncia in esame a tutte le categorie di illeciti, senza preclusioni astratte.

La particolare tenuità del fatto nei reati di rifiuto ex artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada

La possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ai reati di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici relativi dello stato di ebbrezza o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada) è apparsa dubbia fin dai primi commenti alla nuova disciplina.

La natura istantanea di tali reati e il bene giuridico protetto (tutela del regolare andamento dei controlli da parte degli organi di polizia a fini di sicurezza stradale) potrebbero, infatti, indurre a ritenere non graduabile in concreto l'offesa, presupposto necessario del giudizio di particolate tenuità.

I suddetti reati, infatti, si perfezionano con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente e la clausola di riserva che apre le relative disposizioni sembra togliere rilevanza alle modalità di guida e ad eventuali comportamenti successivi, quale il ripensamento manifestato con un comportamento collaborativo (Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2013-6 febbraio 2013, n. 5909).

Del resto, quando il dissenso si colora di sfaccettature ulteriori, lesive di diversi beni giuridici, dovrebbero ritenersi integrate altre fattispecie, come ad esempio, la resistenza a pubblico ufficiale (ALBERTI).

A mio avviso, però, l'assunto non è condivisibile. Va evidenziato che le modalità della condotte possono essere diverse: il rifiuto può essere manifestato verbalmente oppure con comportamenti concludenti o con modalità elusive; inoltre, può avvenire in modo pacato ovvero aggressivo (senza sconfinare necessariamente in condotte punite da altri reati). Le diverse forme di manifestazione del diniego esprimono una diversa gravità concreta del fatto di cui deve tenersi conto nel giudizio di tenuità del fatto.

Va, invece, escluso che possano valutarsi i comportamenti successivi al reato, dato che l'art. 131-bis c.p. fa riferimento solo ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. e non anche a quelli di cui al capoverso della predetta norma che danno rilievo alla condotta […] susseguente al reato.

Del resto, il regolare svolgimento dei controlli implica non solo che i controlli possano essere effettuati ma anche che siano eseguiti tempestivamente, cioè nell'immediatezza della richiesta, perché con il trascorrere del tempo l'alcool presente nel sangue viene smaltito dall'organismo, per cui ogni ritardo nell'accertamento impedisce la verifica dell'esatto tasso alcolemico (GHIZZONI - SICILIA).

Tuttavia, vanno esclusi anche i comportamenti resipiscenti tenuti nell'immediatezza. Si pensi, ad esempio, a chi, dopo aver deliberatamente soffiato un volume di aria insufficiente all'interno dell'etilometro, resosi conto di aver integrato il reato in esame, ripeta la prova con successo consentendo alle forze di polizia di accertare anche il reato di guida in stato di ebbrezza. In tal caso il bene giuridico è offeso e il reato è integrato ma i controlli vengono comunque effettuati, anche se con un ritardo, che tuttavia non è idoneo ad impedire l'esatta misurazione del tasso alcolemico presente al momento della richiesta.

La sentenza delle Sezioni unite n. 13682/2016

A comporre il complesso quadro sopra tratteggiato sono intervenute le Sezioni unite che, disattendendo gli argomenti prospettati dall'ordinanza di rimessione (Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2013-6 febbraio 2013, n. 5909), hanno affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico.

Osserva, in particolare, la Corte che non è consentita alcuna precostituita preclusione categoriale, nell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze.

Inoltre, nell'ambito delle fattispecie in esame non è precluso l'accertamento della concreta pericolosità della condotta tipica, in quanto i reati in esame non puniscono una mera, astratta disobbedienza, bensì il rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione. È evidente, quindi, il legame con le collaterali contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2, e 187, comma 1, cod. strada, che a loro volta, come abbiamo già evidenziato sopra, si manifestano in concreto con graduazioni diverse dell'offesa.

In sostanza, l'indicato intreccio tra le due contravvenzioni (guida alterata e rifiuto) consente di considerare, anche con riguardo alla condotta di mero rifiuto, lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel quale l'illecito s'inscrive.

Va detto che la pronuncia in esame non prende espressamente in considerazione gli indici di tenuità desumibili dal comportamento tenuto da colui che rifiuta l'accertamento. Tuttavia, si legge nella sentenza che di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

In tale affermazione di principio sembra cogliersi un'apertura alle note modali del comportamento. Del resto, è la stessa Corte a dire che pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta manifestazione del fatto illecito.

Ne consegue che il giudice, nello stimare la particolare tenuità dei reati di rifiuto, potrà tenere conto non solo delle modalità di concrete di estrinsecazione della disubbidienza (essendo evidentemente più grave un rifiuto accompagnato da manifestazioni di irriguardosa e violenta opposizione rispetto ad un rifiuto dovuto ad una non completa comprensione del contesto ovvero a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili) ma anche del contesto in cui è maturato il controllo di polizia (essendo evidentemente più grave rifiutare la propria collaborazione all'accertamento tecnico sul tasso di alcool nel sangue o sull'assunzione di sostanze stupefacenti da parte chi è stato fermato per un controllo rutinario, mentre conduceva regolarmente la propria autovettura, rispetto a chi è stato controllato perché stava guidando in modo "anomalo" o pericoloso).

In conclusione

Il massimo consesso di giustizia ordinaria ha accolto la tesi, controversa in dottrina e giurisprudenza, favorevole all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. anche ai rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici relativi dello stato di ebbrezza o all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada).

Si tratta, a mio avviso, di una soluzione pienamente condivisibile perché rispettosa dell'ampia portata applicativa della nuova causa di non punibilità, che non si interessa della condotta tipica ma ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne la complessiva gravità e, in definitiva, il bisogno della pena.

Osservano giustamente i giudici di merito che, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non vi è una tipologia di reato esclusa da priori dalla sfera operativa dell'art. 131-bis c.p. Dunque, pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa, dovendosi considerare la concreta manifestazione del fatto illecito.

È interessante osservare come la Corte suggerisca di dare rilievo, tra gli altri, anche alla non completa comprensione del contesto e a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili. Si tratta di parametri di stima del disvalore concreto della condotta che consentono di dare ingresso, sotto forma di esenzione da pena, a situazioni quasi-scriminanti o quasi-scusanti, come la scarsa conoscenza della legislazione in materia di circolazione stradale (ad esempio, da parte di cittadini stranieri da poco presenti sul territorio nazionale) oppure la necessità di fronteggiare situazioni urgenti che non consentono di trattenersi sul luogo dell'accertamento (si pensi, ad esempio, all'automobilista fermato per un controllo mentre si sta dirigendo verso l'ospedale ove è stato appena ricoverato un parente).

Guida all'approfondimento

ALBERTI, Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici: applicabile l'art. 131-bis c.p.?, in Dir. pen. cont.;

GHIZZONI - SICILIA, Guida in stato di alterazione: dagli accertamenti su strada alle analisi dei campioni biologici, in questa Rivista;

TRINCI, Particolare tenuità del fatto, Giuffrè, 2016.