Non è punibile chi commette furto per far fronte all'esigenza di alimentarsi
03 Maggio 2016
La condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità. Queste le motivazioni alla base della sentenza n. 18248 della quinta Sezione penale della Cassazione, depositata il 2 maggio 2016, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza emessa dalla Corta d'appello di Genova perché il fatto non sussiste. I giudici di legittimità ritengono infatti che, in entrambi i gradi di merito, non vi sia stata una corretta interpretazione delle risultanze processuali: il soggetto imputato per il reato di furto è privo di occupazione e senza fissa dimora e la merce da questi rubata, due porzioni di formaggio e una confezione di wurstel, aveva un valore complessivo di 4 €. Elementi questi idonei ad integrare la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. e quindi ad escludere la punibilità dell'imputato che ha agito in tal modo per esservi stato costretto dalla necessità di alimentarsi. |