Soci cooperatori e soci sovventori

Dario Scarpa
31 Maggio 2017

Il tema dei soci cooperatori e dei soci sovventori ha subito notevoli cambiamenti nel corso dell'evoluzione normativa della società cooperativa. Con riguardo, in particolare, ai soci cooperatori, si è avvertita l'esigenza di semplificare l'odierna e intricata disciplina dei requisiti personali dei soci facendone materia di disposizioni statutarie, con l'espresso divieto di partecipazione per coloro che esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa.
Inquadramento

Il tema dei soci cooperatori e dei soci sovventori ha subito notevoli cambiamenti nel corso dell'evoluzione normativa della società cooperativa. Con riguardo, in particolare, ai soci cooperatori, si è avvertita l'esigenza di semplificare l'odierna e intricata disciplina dei requisiti personali dei soci facendone materia di disposizioni statutarie, con l'espresso divieto di partecipazione per coloro che esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa. L'art. 2527 c.c., al terzo comma, prevede una categoria speciale di soci, nella quale dovrebbero confluire coloro che necessitano di un periodo di formazione.

Con riguardo ai soci sovventori, l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, stabilendo i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. Segnatamente, i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili che il dato della norma prevede come obbligatori.

Il riferimento normativo

Le società cooperative sono quel particolare tipo di società che si caratterizza per la presenza di soci, detti cooperatori, il cui interesse è quello di perseguire lo scopo mutualistico (anziché esclusivamente lo scopo di lucro). È bene evidenziare che le società cooperative si distinguono in due grandi categorie:

  • le società cooperative a mutualità prevalente (nelle quali l'attività mutualistica deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci);
  • le società cooperative a mutualità non prevalente (che non hanno il limite della prevalenza ma che non godono di tutte le agevolazioni di carattere tributario di cui godono le cooperative a mutualità prevalente).

Il dato normativo prescrive (ex art. 2527 c.c.) che sia l'autonomia statutaria a stabilibire i requisiti per l'ammissione di nuovi soci cooperatori all'interno della struttura societaria sulla base del criterio fondamentale del rispetto della mutualità e dell'attività economica svolta dalla società, senza l'adozione di criteri discriminatori.

La figura del socio cooperatore trova, tuttavia, un limite nel previo esercizio, in proprio, di forme imprenditoriali che presentino forme di concorrenza con l'attività economica della cooperativa. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

In evidenza: Esclusione (Cass. 18 novembre 2015, n. 23628)

Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall'art. 2527 c.c. ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese, conseguendosi in tal modo le finalità previste dalla legge. Tale principio si applica anche alla comunicazione della preventiva contestazione dei fatti legittimanti l'esclusione, nel caso in cui lo statuto di una società cooperativa la preveda.

La figura, nuova, del socio sovventore tende a perseguire una ulteriore ratio all'interno delle società cooperative: è consentita la raccolta di capitali sul mercato finanziario, solitamente precluso alle società cooperative. Tuttavia, al fine di evitare che la presenza di finanziatori possa obliterare la normata natura mutualistica della società, viene prescritto un limite ai diritti dei possessori degli strumenti finanziari. In funzione del medesimo fine, il dato normativo fissa un ulteriore limite a carico delle cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l., le quali possono offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

In evidenza: Edilizia (App. Milano 18 maggio 1995)

È cooperativa edilizia in senso strettamente giuridico (così come desumibile dalla normativa disciplinante la materia) quella società che si propone di realizzare, con riduzione dei costi, unità immobiliari da assegnare ai soci e non anche l'ente che ha per oggetto quello di svolgere attività di produzione e lavoro avente natura edificatrice. Le cooperative che svolgono esclusivamente attività di produzione e lavoro nell'ambito dell'edilizia anche abitativa possono accogliere nella compagine sociale soci sovventori secondo la definizione di cui all'art. 2548 c.c., in quanto l'esclusione disposta dall'art. 4 l. 31 gennaio 1992 n. 59, inerisce solo ed esclusivamente alle cooperative edilizie propriamente dette e cioè a quelle società che si propongono di realizzare, con riduzione dei costi, unità immobiliari da assegnare ai soci.

A ben ragionare sullo sviluppo della figura del socio sovventore, si è ritenuto che la legge delega consentisse l'emissione di strumenti finanziari a tutte le cooperative, non solamente a quelle diverse dalle riconosciute. Si è introdotta una disciplina diversificata per la remunerazione degli strumenti emessi dalle riconosciute. Tuttavia, valga chiarire che resta in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla legge del n. 59 del 1992 e quella relativa ai titoli obbligazionari. In funzione del mantenimento dello scopo mutualistico, viene prescritto un limite invalicabile al totale dei voti attribuibili a questa categoria. Per le stesse ragioni sono stati previsti altresì limiti alla collocazione dei titoli emessi da cooperative in forma di società a responsabilità limitata.

In evidenza: Sovventori e finanziamenti (Cass. 20 maggio 2016, n. 10509, in questo portale, con nota di Celi, L'inapplicabilità della postergazione nelle società cooperative)

I finanziamenti erogati dalle compagnie finanziarie ai sensi dell'art. 17 della l. n. 49 del 1985, come modificato dall'art. 12 della l. n. 57 del 2001, in qualità di soci sovventori di società cooperative ex art. 4 della l. n. 59 del 1992, non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo.

Soci cooperatori

La forma di partecipazione nelle cooperative è rappresentata dai soci cooperatori. Affinché possa costituirsi una società cooperativa sarà necessario che vi siano caratteristiche normate:

a) un numero minimo di soci, per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove (sono sufficienti anche soli tre soci persone fisiche se la società adotta le norme in tema di responsabilità limitata ex art. 2522, comma 2, c.c.);

b) la sussistenza di requisiti soggettivi: gli aspiranti partecipanti ad una società cooperativa devono essere in possesso di determinati requisiti che attestino lo svolgimento di attività coerente e/o non incompatibile con quella che costituisca l'oggetto sociale della cooperativa (requisiti fissati in linea generale dell'art. 23 d.l.c.p.s. 1577/1947, la c.d. legge Basevi, ma che variano a seconda del tipo di cooperativa che si vuole costituire);

c) limiti alle quote e alla partecipazione di utili: sono, altresì, fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio ed alla percentuale di utili agli stessi distribuibile (disposizioni che variano a seconda che la società sia una cooperativa a mutualità prevalente o no);

d) variabilità del capitale e il c.d. principio della porta aperta: le società cooperative si caratterizzano anche per la circostanza che l'eventuale variazione del numero e delle persone dei soci e le conseguenti variazioni di capitale sociale non comportano modificazioni dell'atto costitutivo;

e) voto pro capite: nelle società cooperative vige il c.d. principio di una testa un voto, secondo cui ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea un solo voto qualunque sia il valore della quota o del numero di azioni possedute (tale principio vuole sottolineare il rilievo della persona dei soci anche nel funzionamento della società e nell'indirizzo dell'attività comune);

f) vigilanza dell'autorità governativa: le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell'autorità governativa al fine di accertare il rispetto dei requisiti mutualistici.

Da tale disciplina si evince che la figura del socio di società cooperativa è una figura piuttosto singolare, in quanto, a differenza di quanto accade negli altri modelli societari, nelle società cooperative vi è tendenzialmente una coincidenza tra i soci della società e i fruitori di beni e servizi prodotti dall'impresa sociale (è il caso, ad esempio, delle cooperative di consumo), ovvero i fattori produttivi necessari per l'attività d'impresa sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci (come nel caso delle cooperative di produzione e lavoro), anche, eventualmente, attraverso una propria distinta attività d'impresa (si pensi alle cooperative di trasformazione e di vendita di prodotti agricoli o anche a consorzi tra imprenditori costituiti sotto forma di società cooperativa).

In evidenza: Funzione sociale (Cass. 29 marzo 2001 n. 4585)

Con l'art. 18, comma 2, l. 31 gennaio 1992 n. 59, aggiuntivo del n. 5-bis all'art. 2751 bis c.c., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative - e consorzi tra loro - di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa ai fini dell'esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla "ratio" della l. 29 luglio 1975 n. 426, introduttiva (art. 2) dell'art. 2751 bis c.c., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l'espressa previsione dell'art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Cost.).

Soci sovventori

Accanto ai soci cooperatori, il nostro ordinamento prevede anche la figura dei soci sovventori.

Si tratta di una figura piuttosto singolare, nell'ambito delle società cooperative, in quanto, a differenza di quanto accade per i soci cooperatori, i soci sovventori non sono specificamente interessati alle prestazioni mutualistiche: il loro ruolo all'interno della società è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell'attività della cooperativa.

I soci sovventori, pertanto, rappresentano una nuova categoria di soci, creata per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative, quale forma alternativa di ricorso ai finanziamenti da parte del sistema creditizio. Per poter istituire tale categoria di soci, è necessaria la previsione da parte dello statuto della previsione della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. I soci sovventori, a seguito della riforma del diritto societario, rientrerebbero nell'ambito della categoria dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto di cui all'art. 2526 c.c.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; inoltre tali soci possono essere nominati amministratori anche se la maggioranza di questi ultimi deve essere costituita da soci cooperatori.

In evidenza: Limiti di sovvenzione (Trib. Udine 18 dicembre 1998)

Il necessario carattere mutualistico della piccola società cooperativa, unitamente al numero ridotto di soci che la compongono, comporta che costoro debbono essere soci cooperatori: non possono quindi far parte della piccola società cooperativa i soci sovventori, atteso che essi non partecipano allo scambio mutualistico tipico della cooperazione ma conferiscono capitale allo scopo di ricavarne adeguata remunerazione.

In realtà, tale categoria di soci era stata originariamente pensata dal legislatore del 1942 per le sole mutue assicuratrici; in seguito, con l'intervento legislativo contenuto nella L. n. 59/1992, il legislatore ha inteso estendere anche alle società cooperative la possibilità di prevedere la presenza di soci sovventori, sia pure con alcune limitazioni. Infatti, il legislatore si è preoccupato di evitare che l'eventuale presenza di soci sovventori possa alterare i caratteri propri dell'impresa cooperativa; a tal fine la legge impedisce, con apposite norme, che gli stessi soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione della società.

Attraverso l'istituto dei soci sovventori, quindi, l'ordinamento consente la raccolta di capitale di rischio anche tra i soggetti sprovvisti di determinati requisiti soggettivi richiesti per partecipare all'attività mutualistica.

Pertanto, con la previsione contenuta nella L. n. 59/1992 si è consentito a tutte le società cooperative (eccezion fatta per le cooperative di credito ed assicurative e per quelle operanti nel settore dell'edilizia abitativa) la facoltà di ammettere soci sovventori, purché lo statuto preveda la costituzione di “fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale (così a norma dell'art. 4, comma 1, L. n. 59/1992).

Inoltre, la presenza di soci sovventori pare non sia preclusa dal nuovo art. 2526, comma 4, c.c. in tema di cooperative a cui si applicano le norme in tema di s.r.l., in quanto la norma non sembra riferita alle prestazioni sociali (in tal senso, in giurisprudenza, Trib. Mantova, 22 febbraio 2005, in Riv. not. 2005, II, 401 e ss.; contra, Trib. Perugia, 15 marzo 2005, ivi, 401 e ss.).

In evidenza: Sovventori e s.r.l. (Trib. Perugia, 15 marzo 2005)

A seguito della nuova disciplina introdotta con la riforma del diritto societario, deve ritenersi preclusa per le società cooperative cui si applichino le norme sulla s.r.l. la possibilità di prevedere, all'interno dei propri statuti, la figura del socio sovventore e più in generale l'emissione di strumenti finanziari con diritti amministrativi, in quanto tal modo si ammetterebbe l'ingresso nella compagine societaria di soci finanziatori. Ciò si evince sia dal disposto dell'art. 2526 ultimo comma c.c., sia dalle direttive contenute nella legge delega, sia infine dalle esigenze di tutela dei terzi risparmiatori, i quali rischierebbero di essere pregiudicati o comunque non sufficientemente tutelati nelle piccole cooperative ove manchi il collegio sindacale.

Strumenti finanziari (Trib. Mantova 22 febbraio 2005)

Poiché il legislatore della riforma da un lato non ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59 del 1992 e dall'altro ha previsto, per le ipotesi di emissione di strumenti finanziari, un unico limite per le società cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l., costituito dalla possibilità di offrire in sottoscrizione "strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati", deve ritenersi che sia invece consentito, per le cooperative che adottano tale tipo societario, prevedere nello statuto figure quali quelle dei soci sovventori o degli azionisti di partecipazione cooperativa, essendo tali categorie munite di diritti di amministrazione.

I conferimenti dei soci sovventori e loro partecipazione

In base a quanto disposto dall'art. 2526 c.c., i conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni (o quote) nominative liberamente trasferibili, salvo eventuali limiti posti alla circolazione dall'atto costitutivo.

In relazione ai limiti massimi di conferimenti dei soci sovventori è bene osservare che dovrebbero sussistere per tali soci gli stessi limiti massimi previsti per i soci cooperatori anche se l'atto costitutivo può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote o delle azioni, così superando i limiti posti per i soci cooperatori. In compenso, però, al fine di evitare che la partecipazione dei soci sovventori nasconda fini speculativi, è stabilito che il tasso di remunerazione dei soci sovventori non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello previsto per gli altri soci.

Inoltre, al fine di evitare che i soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione della società, l'atto costitutivo può attribuire a ciascun socio sovventore più voti, anche in relazione all'ammontare dei conferimenti, ma non oltre cinque e, in più, i voti attribuiti ai soci sovventori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

Infine, anche sotto il profilo dell'amministrazione è previsto che i soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori.

In evidenza: Scioglimento del rapporto (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21218)

La costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), e alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. (Nella specie l'ex socio di una cooperativa edilizia, receduto dalla stessa dopo l'assegnazione dell'alloggio sociale, esposto che la Cooperativa, dopo avere dato della esistenza di residui attivi, quantificati per ogni singolo socio, si era impegnata al rimborso, e che la cooperativa, non aveva dato seguito a tale impegno, omettendo di redigere il conto finale della società, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo della somma riconosciuta di sua spettanza. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano rigettato l'opposizione della cooperativa. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha accolto il ricorso della cooperativa nonché, pertanto, con decisione nel merito, la proposta opposizione a decreto ingiuntivo).

Altre forme di finanziamento delle società cooperative

Per mera completezza espositiva, è bene sottolineare che sempre con finalità di reclutamento di finanziamento per le società cooperative la legge n. 59/1992 ha previsto un'altra forma di finanziamento: le azioni di partecipazione cooperativa, previste dall'art. 5 della predetta legge, possono essere emesse nell'ambito di un programma di ammodernamento aziendale, statutariamente previsto. Inoltre, l'art 10 L. n. 59/1992 prevede, poi, come altra forma di finanziamento, il prestito sociale. Le operazioni devono essere previste nello statuto, e deve essere indicato lo scopo a cui dovrà servire. Tale forma di finanziamento prescinde dal godimento dei benefici legati alla mutualità, ma consente una valida remunerazione del capitale investito per la minore tassazione degli interessi. All'art. 11 la legge ha, indi, previsto l'istituzione dei fondi mutualistici finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione. Alla costituzione ed al finanziamento dei fondi è destinata una quota degli utili annuali delle cooperative. I fondi possono assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Alle società cooperative è consenta, anche, l'emissione delle obbligazioni (art. 58 l. n. 488/1998).

Riferimenti

Normativi:

  • Art. 2525 c.c.
  • Art. 2526 c.c.
  • Art. 2527 c.c.
  • Legge n. 59 del 1992

Giurisprudenza:

  • Cass. 20 maggio 2016, n. 10509
  • Cass. 18 novembre 2015, n. 23628
  • Cass. 8 ottobre 2014, n. 21218
  • Trib. Perugia, 15 marzo 2005
Sommario