Giudizio immediato: criticità vecchie e nuove di una formula procedimentale parzialmente sottratta alla verifica della difesa
04 Dicembre 2015
Abstract
Con ordinanza del 12 maggio 2015, il tribunale di Roma, Ufficio Gup, dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato per omesso interrogatorio dell'imputato sui fatti costituenti l'evidenza probatoria presupposto del rito, oltre che per violazione del principio della vis attractiva postulato dall'art. 453 c.p.p. per il caso di concorrenza di reati per alcuni dei quali difettavano le condizioni per l'accesso al rito alternativo. Il provvedimento interviene in limine alla udienza fissata per la valutazione di ammissibilità del rito abbreviato richiesto dall'imputato medesimo ma da questi subordinato proprio alla previa valutazione della eccezione di nullità poi accolta. L'ordinanza, che risolve ragionevolmente il problema della sindacabilità del decreto di giudizio immediato sia per modi che per tempi, si inserisce, con efficacia persuasiva, nel solco di una giurisprudenza di legittimità minoritaria ed anzi ne trae le logiche e necessitate conseguenze. Essa offre lo spunto per una riflessione, specie alla luce della recente sentenza delle Sez. un., n. 42979/2014. La questione
L'ordinanza dell'ufficio Gip presso il tribunale di Roma consente di ritornare con qualche riflessione sulla vexata quaestio dei presupposti del giudizio immediato ex parte publica e, soprattutto, sui limiti e la legittimazione al sindacato di loro ricorrenza. Il pubblico ministero procedente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 454, comma 1, c.p.p. (anche in combinato disposto con l'art. 453, comma 1-bis,c.p.p., formulava al competente Ufficio Gip istanza per l'emissione di decreto di giudizio immediato, declinandola, con riguardo ai diversi capi di incolpazione, in entrambi le versioni previste: tipica ed atipica. Il Gip, investito della richiesta, reputati ricorrenti i presupposti normativi, emetteva pedissequo decreto. Sennonché, all'atto della notifica del decreto, la difesa percepiva un ineluttabile vizio dell'atto: in riferimento ai capi per i quali si assumeva l'evidenza probatoria, nessuno aveva proceduto ad interrogare l'incolpato sui fatti dai quali tale evidenza si reputava emersa e, per vero, nemmeno ad invitarlo per l'incombente. Il decreto però era stato emesso e notificato ed il cronometro per la selezione dell'eventuale rito alternativo aveva incominciato la sua corsa. Quid juris? Nell'alternativa secca tra l'eccepire in sede dibattimentale la nullità occorsa – lasciando correre vanamente il termine per ogni richiesta di rito alternativo ed assumendo così il rischio di futuri provvedimenti extravaganti – ed il provare a sottoporre allo stesso Ufficio emittente la questione di nullità ed il difetto di presupposti per il rito, la difesa ha prediletto questa seconda ipotesi, formulando però, in subordine all'eventuale rigetto, richiesta di rito abbreviato. Il Gip emittente il decreto, pur condividendo espressamente i rilievi difensivi, declinava la questione, per ragione di competenza funzionale, attraverso un non luogo a provvedere, peraltro robustamente poggiato su arresti di legittimità (Cass. pen., Sez. VI, 19 ottobre 2010, n. 3860), al contempo trasmettendo il fascicolo al Gup competente per la valutazione di ammissibilità e la eventuale celebrazione del richiesto rito abbreviato. La questione veniva riproposta in limine all'udienza fissata per le determinazioni in ordine all'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato e, con l'ordinanza che è spunto di queste riflessioni, era dichiarata la duplice nullità del decreto impugnato con restituzione degli atti al pubblico ministero. Assumeva il giudice trattarsi tanto di nullità assoluta, afferente il non corretto esercizio dell'azione penale per violazione dei principi di prevalenza del rito ordinario in caso di assenza, per alcuni dei fatti contestati, dei presupposti per l'immediato tipico, quanto di nullità generale a regime intermedio, in riferimento alla compressione del diritto difensivo scaturita dall'omesso interrogatorio, in ipotesi nella quale l'opzione processuale prediletta dalla procura aveva escluso persino la conoscenza dell'imputazione così come cristallizzata, stante la mancanza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. D'altro canto, rilevava il giudice, ferma l'efficacia abdicativa della richiesta di rito abbreviato in riferimento a nullità di tale seconda fatta, non poteva darsene ricorrenza nel caso di specie, atteso che la difesa aveva formulato richiesta di rito alternativo subordinandola al rigetto della mentovata eccezione. Nell'affrontare il tema l'ordinanza pone l'accento su alcune problematiche generali sulle quali appunto conviene soffermarsi. A riepilogare la questione ci pensano, da ultimo, le Sezioni unite, 26 settembre 2014, n. 42979, le quali, evocate dalla prima Sezione penale su impulso del procuratore generale al fine di evitare un conflitto virtuale in punto di perentorietà del termine di novanta o centottanta giorni per la presentazione della richiesta, colgono l'occasione per una puntuale disamina della struttura, della funzione e delle caratteristiche dell'istituto, nella lettura sin lì fornitane dall'organo nomofilattico. Funzionalmente ai limiti di questo brevissimo commento, vorremmo concentrare l'attenzione su due specifici profili della questione: a) se sia per davvero coerente al sistema il fatto che la compressione del diritto difensivo derivante ex se dall'adozione del giudizio immediato (alla cui scelta l'imputato ed il suo difensore non partecipano nemmeno in via cartolare, in tal guisa solo subendo un modulo processuale privo dell'udienza preliminare) debba qualificarsi ancora come legittima anche allorquando, per patologie procedimentali o sviste valutative, l'accesso al rito avvenga per strade errate; b) se, una volta risolto negativamente il quesito ora posto, sia per davvero condivisibile la sostanziale insindacabilità delle ridette sviste e patologie, fatti salvi angusti limiti di verifica indiretta, peraltro appannaggio esclusivo del giudice del dibattimento. E il quesito di diritto sulla perentorietà del termine per la richiesta di immediato è stato, per i giudici di legittimità, un buon punto di partenza. Va subito precisato che un merito innegabile della decisione del supremo Collegio da ultimo citata risiede nell'aver ripulito il quadro interpretativo da alcune superfetazioni concettuali che, nel probabile intento di salvare il salvabile, giungevano ad una minuziosa quanto artefatta distinzione contenutistica del pur unico termine imposto dal codice (riguardato ora in punto di immediato c.d. cautelare, ora in riferimento all'immediato c.d. ordinario). Nessun addentellato logico, affermano i giudici della Cassazione (ché di quello letterale nemmeno in teoria può discutersi, tanto la norma pare chiara) consente, infatti, di distinguere la natura del detto termine, affermandola ora perentoria, quando riguardata in riferimento allo svolgimento delle attività investigative da cui deriverebbe l'evidenza probatoria, ora ordinatoria allorquando riferita al tempo della presentazione della richiesta del pubblico ministero. Eppure, su questa base distintiva, una consolidata giurisprudenza ha continuato a poggiare le proprie decisioni, sia con riguardo all'immediato tipico, sia con riguardo alla versione cautelare. La “poliedricità strutturale” dell'istituto, insomma, non ha impedito che la giurisprudenza di legittimità agisse su due fronti a mezzo di un unico criterio. Stando infatti agli arresti sul primo versante (ex multis, a Cass. pen., Sez. I, 26 ottobre 2010, n. 45079; Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245) mentre rimane perentorio il termine (90 giorni) entro il quale vanno espletate le indagini da cui emerga l'evidenza probatoria presupposto del rito, è invece certamente ordinatorio lo stesso termine se riguardato in riferimento al tempo di presentazione della richiesta di giudizio immediato. Parimenti, a proposito dell'immediato cautelare, il mancato rispetto del termine di 180 giorni è esiziale in riferimento all'attività investigativa posta in essere dal pubblico ministero ma non lo è più in riferimento alla presentazione della richiesta, la cui tardività non sarebbe presidiata da alcuna sanzione (ex multis, Cass. pen., Sez. I, 9 dicembre 2009, n. 2321). Insomma: presenti il pubblico ministero la richiesta quando ritiene, purché abbia indagato nei limiti temporali fissati. Ora, a prescindere dalla stranezza giuridica – e fors'anche logica – di un medesimo termine a doppia e contestuale valenza, ciò che rileva è che, nell'affrontare il tema, le Sezioni Unite portano ad emersione, in maniera stavolta sì inequivocabile, la intima connessione concettuale tra l'evidenza probatoria, intesa quale dato non oggettivo, ma piuttosto prognostico-valutativo della conducenza degli elementi raccolti da un lato e la contestazione dell'accusa e la scansione temporale per lo svolgimento delle attività investigative dall'altro; e ciò persino con riferimento alla ipotesi di immediato cautelare, in relazione al quale, il completamento della procedura di riesame ex art. 309 c.p.p. non esaurisce, fanno notare i giudici supremi, la verifica di compiutezza del quadro delle premesse probatorie (per dirla con Ferrua), costituendo soltanto un tassello della più ampia categoria dell'evidenza della prova, intesa come substrato probatorio idoneo, in presenza di indagini complete e concludenti, a rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, ad escludere che il contraddittorio fra le parti in tale sede possa portare ad una sentenza di non luogo a procedere e, infine, a consentire il passaggio alla fase dibattimentale. Il corollario di una simile impostazione è ineluttabile: il controllo del giudice, richiesto dell'emissione di un decreto di giudizio immediato, non può che essere stringente e riguardare ogni e ciascun profilo di legittimità della istanza: tanto quelli sostanziali inerenti cioè il valore persuasivo degli elementi probatori raccolti, quanto quelli formali, vale a dire relativi al rispetto dei termini imposti dalla norma o, come nel caso di partenza, all'avvenuto espletamento dell'interrogatorio. Ed anzi, se speculare alla evidenza probatoria è la non complessità dell'attività investigativa occorsa per farla emergere nel limitato torno temporale imposto dal codice, ne deve discendere che il termine indicato dalla norma non può che considerarsi perentorio, nell'uno come nell'altro caso. Come dire: se l'investigazione necessaria occupa tempi maggiori è segno che la prova tanto evidente non deve essere. Eppure – primo scricchiolio della decisione – una simile lineare conclusione non giunge, se non in formula implicita: Può, quindi, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: “L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito”. Così delineato il ruolo di pregnante controllo da parte del giudice richiesto del giudizio immediato, si presenta all'interprete il nodo gordiano della sorte dell'eventuale errore da questi commesso nella valutazione domandatagli. Se è infatti vero che il controllo circa la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare affidato al Gip è correttivo interno al sistema rispetto a possibili patologie (aggiungeremmo: della sola richiesta del pubblico ministero)non si vede come, sia pure in aderenza a ossificata giurisprudenza di legittimità, possa da ciò discendere – ed è proprio il caso deciso con l'ordinanza del 12 maggio 2015 – che il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari diventi ex abrupto insuscettibile di sindacato – certamente dal Gip/Gup, ma persino da parte del giudice del dibattimento – sol per ossequio alla sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale. Che è poi come dire che il decreto non è in assoluto sindacabile, giacché, al di fuori del caso di celebrazione del giudizio ordinario con contestuale ricorrenza di almeno una nullità a regime intermedio, la efficacia abdicativa del patteggiamento sul rito mette ex ante fuori gioco l'ipotesi di eventuale sindacato del Gup dell' abbreviato, almeno per tutte quelle patologie che subiscono un regime intermedio di sopravvivenza. Si comprendono allora gli indirizzi, pur minoritari, che, nell'intento di preservare le garanzie difensive sul punto, attraverso congegni giuridici non sempre lineari, sebbene encomiabili negli intenti, hanno aperto a sindacati dibattimentali di nullità per insussistenza dei presupposti del rito (Cass. pen., Sez. VI, n. 8878/2003). Si obbietterà, con riferimento alle patologie intermedie, che la funzione abdicativa del rito abbreviato è tipica e che essa si verifica sempre e comunque con riferimento alle nullità a regime intermedio (e persino alle inutilizzabilità c.d. fisiologiche: cfr. Sez. un. 21 giugno 2000, n. 16). Ma l'obiezione non sembra cogliere nel segno. In disparte, infatti, il problema della qualificazione giuridica del vizio promanante dalla violazione di un termine perentorio, va ribadito che insieme alla tipicità della rinuncia implicita a far valere determinati vizi deve infatti riconoscersi che, nei casi ordinari, è tipica pure la forma del rito abbreviato. In altre parole il modulo procedimentale abbreviato si snoda tipicamente attraverso una contestazione precisa e, appunto, cristallizzata della incolpazione, che avviene, se non prima, per mezzo almeno di un salvifico avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il quale però, nel caso di immediato, difetta. E si può ancora osservare che, data ad esempio la patologia supposta nel caso di specie da cui si è incominciata la riflessione – mancanza d'interrogatorio sui fatti che producono l'evidenza probatoria – la lesione del diritto di difesa diventa totalizzante. Non è, infatti, dato nuovo che l'interrogatorio ex art. 453, comma 1, c.p.p., tenga luogo dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In questo senso, Corte cost., 16 maggio 2002, n. 203, che, nel dichiarare manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 453 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.ha avuto modo di precisare che le garanzie di difesa che scaturiscono dall'interrogatorio sui fatti - che costituisce uno dei presupposti del giudizio immediato - sono sostanzialmente analoghe a quelle derivanti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non vi è dubbio alcuno, peraltro, sulla fungibilità degli istituti, giacché entrambi gli strumenti di discovery garantiscono il diritto all'espletamento dell'attività difensiva, che, al di là del conferimento di un mandato difensivo e della definizione della linea difensiva, si potrà concretizzare anche e soprattutto, nell'attività di investigazione difensiva, i cui frutti ben potrebbero essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 391-octies, commi 3 e 4, c.p.p., con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in tema di riti alternativi e compendio probatorio offerto al vaglio del Giudice decidente. Non sembrerà dunque forzato affermare che, mentre nella generalità dei casi la scelta abdicativa di abbreviare il processo appare congruamente bilanciata dalla esatta conoscenza degli atti e dell'accusa a mezzo dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nell'ipotesi di giudizio immediato nessun bilanciamento appare possibile in assenza di interrogatorio dell'imputato sui fatti che costituiscono l'evidenza probatoria. Anzi: possiamo forse spingere lo sguardo un poco oltre. L'interrogatorio previsto nel caso di rito abbreviato, se le parole hanno ancora un senso, non è – o non è solo – interrogatorio sull'imputazione; la norma impone di interrogare l'indagato (o di provare a farlo) sui fatti dai quali emerge l'evidenza probatoria, ciò che significa, infine, che il passaggio diviene il primo (ed unico) confronto proprio su quella evidenza probatoria da cui il pubblico ministerro vorrà far discendere la richiesta di elisione della udienza preliminare. Può dubitarsi della potenziale rilevanza di un confronto di tal fatta per entrambi le parti processuali e degli effetti potenzialmente nefasti della sua omissione? Che di fronte a consimili patologie procedimentali, consolidate da un decreto che acriticamente disponga il giudizio immediato, all'imputato non resti possibilità di censura se non indirettamente e rinunciando ad opzioni alternative sul rito appare difficilmente giustificabile. E si badi: nel caso di omesso interrogatorio una tutela residuale sussiste ancora ed è costituita dalla facoltà di eccepire la nullità a regime intermedio (se di questo solo si tratti) di fronte al Giudice del dibattimento, auspicando normalmente l'adozione di un provvedimento conforme a diritto. Ed è comunque tutela: a) imperfetta, giacché postula la rinuncia non al rito alternativo, bensì alla stessa possibilità di sindacare l'opportunità di selezionarlo; il tutto, tanto per gradire, nel volgere del termine imposto per la decisione, talvolta davvero breve a fronte di cospicui incarti investigativi e, come opportunamente rilevato dalla ordinanza 12 maggio 2015, con evidenti e irragionevoli diseconomie; b) indiretta, giacché investe il vizio non come difetto di un presupposto del rito, ma come patologia autonoma ex art. 178, comma 1, c.p.p. Nel caso invece di violazione del termine perentorio – che, per le ragioni illustrate dalle SS UU cit., non ha minore rilevanza concettuale in punto di lesione del diritto di difesa – la compressione del diritto difensivo al filtro sulla potenziale fondatezza dell'azione penale (id est: l'udienza preliminare) non è bilanciata nemmeno residualmente. Se il Gip emette il decreto, nonostante il termine per la relativa domanda sia spirato al momento della richiesta medesima e nonostante – seppur nella maniera implicita sopra tratteggiata – il termine debba qualificarsi come perentorio, nessuno potrà più tornare in argomento; non il giudice del dibattimento, cui non compete altro che rilevare nullità che siano almeno a regime intermedio, non il Gip emittente medesimo, privato del potere di sindacare un proprio atto. E' avvenuto nel caso di partenza, sebbene in riferimento al vizio di omesso interrogatorio: persino il Gip emittente ha condiviso espressamente la questione di nullità, ma le sue mani erano legate. C'è forse un caso rispetto al quale il problema, nonostante la compressione difensiva sia parimenti ricorrente, resta di davvero difficile soluzione: l'errata valutazione dell'evidenza probatoria. Qui un sindacato dibattimentale non sembra nemmeno astrattamente ipotizzabile giacché, per valutare la correttezza della decisione del Gip, il Giudice del dibattimento dovrebbe conoscere atti che la verginità gnoseologica impostagli dal codice gli vieta invece di conoscere; e sembra caso irresolubile, fondato com'è, su fatto prognostico-valutativo sviluppato ex ante rispetto alla cognizione delle prove. D'altro canto un sindacato di tal fatta da parte del Gup dell'abbreviato sembra perfettamente inutile: è su quelle stesse prove che dovrà decidere la sorte dell'imputato, senza sviluppi dibattimentali, talché la loro valutazione è proprio il suo compito in funzione della decisione del caso. Certo, se si indulga ancora in una delle superfetazione concettuali sopra cennate (quella che vorrebbe distinguere il quantum probatorio acquisito nel termine per l'immediato, dal quantum acquisito oltre quel termine) anche il Gup dell'abbreviato avrebbe di che ragionare. Ma proprio per la possibile ricorrenza di un simile e non riparabile errore valutativo-prognostico dovrebbe conferirsi maggior vigore alla verificabilità dei presupposti legittimanti in tutti gli altri casi: che sia almeno ineccepibile l'applicazione del modello procedimentale sotto il profilo formale – con tutto ciò che la forma qui sta a significare – se, almeno in un caso (quello di valutazione della evidenza probatoria) il giudizio prognostico del Gip è di fatto insindacabile. Eppure il principio di diritto formulato è tranchante: La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. Una possibile diversa sintassi della questione
Nel rileggere le parole delle Sezioni unite più sopra commentate, ci si avvede che, spesso, la soluzione che si predilige in punto di logica e teoria sconta un difetto: il casus al fondo ha le sue necessità e perderle di vista, anche solo per un momento, può essere dannoso. Proviamo allora a ripartire dal basso. L'istituto del giudizio immediato ha ragioni logiche e giuridiche forti: intenti deflattivi, economie di sistema e, last but not least, la massima contrazione possibile della condizione cautelare, ne sono la miglior rappresentanza. La scelta importa un sacrificio ed il sacrificio è costituito dalla compressione ponderata dei diritti della difesa. Se saliamo però sull'albero e guardiamo il prato dall'alto non possiamo che affermare che la decisione sulla richiesta di rito immediato, come opzione procedimentale, è esattamente una udienza preliminare cartolare contratta alla quale il Difensore non è invitato a partecipare. Il pubblico Ministero avanza una richiesta affermando ricorrente l'evidenza probatoria o, il che è lo stesso, desumendola dal compendio cautelare (tanto che la procedura di riesame deve essere conchiusa) ed il Gip se la valuta in solitudine e la decide. In questo senso può certamente condividersi l'affermazione secondo cui che l'evidenza probatoria si traduce in una prognosi sulla sostenibilità in giudizio dell'accusa e deve essere tale da consentire di escludere che il contraddittorio fra le parti possa indurre il giudice dell'udienza preliminare a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere (Cass. pen., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 22; Corte cost., ordd. nn. 276/1995 e 182/1992). E, conseguentemente, anche che la sussistenza di elementi di tale pregnanza da escludere la necessità di sottoposizione alla verifica dell'udienza preliminare spiega il fondamento logico-sistematico del giudizio immediato che prevede il passaggio alla fase dibattimentale senza la preventiva celebrazione della suddetta udienza. Ma, in sì delineato contesto, non convince più che il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale (sono sempre le Sez. un. 42979); non convince per diversi motivi. Che il sistema [sia, n.d.r.] tendenzialmente accusatorio e basato sulla centralità del dibattimento è vero, ma che ciò determini addirittura la irrilevanza dello omesso rispetto dei termini … atteso il prevalente interesse dell'imputato alla celebrazione del giudizio in un tempo ragionevole non è infatti cosa che basti. Il punto è che, se è vero che il dibattimento è il cuore procedimentale del modulo tipico e che in esso il diritto di Difesa si estrinseca assai più che in corrispondenza di ogni altro ganglio processuale, è pur vero che le cognizioni satellite previste dal codice corrispondono ad un interesse non meno preminente dell'imputato: un processo, difettandone i presupposti, non s'ha da fare. È dunque ben strano che si dica all'imputato che lo si priva di imperio del diritto al vaglio sul “non-essere-azzardata” l'ipotesi accusatoria, ma che ciò non lo pregiudica. Lo pregiudica eccome: il tempo ragionevole di durata del processo, presuppone che un processo debba esserci e l'udienza preliminare serve proprio ad accertarlo. Una volta ammesso che esistono ragioni obbiettive, fondate e condivisibili per comprimere il diritto al filtro preliminare, non si potrà non convenire che la decisione circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e diritto che legittimano, volta per volta, tale compressione debba essere anche in qualche modo verificabile e condivisa; magari ex post ed anche solo in via cartolare. Ma sta per certo, de jure condito, che la rigidità dei presupposti ed il loro certosino rispetto, tanto in sede di richiesta quanto in sede di verifica, appaiono imprescindibili. Dopodiché è creazione giurisprudenziale che il decreto di immediato non sia sindacabile; forse il solco tracciato dalla giurisprudenza minoritaria, oggi sconfessata dalle SS. UU., potrebbe offrire più di uno spunto di approfondimento. In conclusione
L'ordinanza del 12 maggio risponde a queste esigenze, ci pare; ed ha ben presenti, al fondo, i dati della questione. Intanto perché si pone il problema di qualificare il tipo di vizio derivante dall'omesso interrogatorio dell'imputato sotto due angoli visuali: nel suo immediato manifestarsi, alla stregua di una nullità a regime di ordine generale intermedio in quanto afferente il ruolo dell'accusato nel giudizio (art.178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.), ma pure, sotto l'ulteriore profilo della patologia di un decreto di giudizio immediato emesso in mancanza dei presupposti abilitanti la richiesta, alla stregua di una nullità assoluta incidente sull'esercizio dell'azione penale, determinata dal mancato rispetto della prevalenza del rito ordinario su quello immediato. Di poi perché, in poche battute, ben sintetizza le concrete problematiche sottese alla vicenda ed inerenti le cause della compressione dei diritti della difesa individuate a) nell'omissione della udienza preliminare; b) nell'esser stato l'imputato costretto a determinarsi sulla scelta del rito in tempi irragionevolmente contratti, stante anche l'assenza dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.. Infine perché, stavolta davvero in ossequio al criterio costituzionale di ragionevole durata del processo ed a quello di economia processuale – qui non solo declinati, ma praticati – assume una determinazione, giuridicamente ineccepibile e che, a leggere le Sezioni unite, parrebbe appannaggio esclusivo del Giudice dibattimentale. Insomma: se si fosse data applicazione pedissequa dei principi di diritto evocati nella decisione delle Sezioni unite, si sarebbe pervenuti alla declaratoria di nullità solo in fase dibattimentale, con regresso dell'incarto nelle mani dell'Accusatore, proprio in violazione dei criteri di ragionevolezza dei tempi ed economia processuale che, come si diceva, almeno stavolta sono stati formalmente e sostanzialmente ossequiati. Ed il dibattimento restava per la Difesa l'unica strada per tentare di elidere il vulnus procedimentale occorso; quello oppure un provvedimento tempestivo, attento e ben calibrato. |