Prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Legge 29 maggio 2017, n. 71
05 Giugno 2017
Abstract
Ormai in discussione da qualche anno, è stata approvata la prima legge nazionale che definisce e persegue condotte di cyberbullismo. Il fenomeno è considerato, con qualche fondamento, una emergenza a livello non solo territoriale e di istituzione scolastica ma nazionale e criminale. Tra luci ed ombre, tra necessità di prevenzione e bisogno di repressione, la nuova legge cerca di dare risposte a preoccupazioni sociali, esigenze di tutela dei minori e bisogno di formazione e informazione degli adulti. Le novità della legge
Da più parti, e soprattutto nella comune sensibilità sociale, si reclamava una legge che tipizzasse e perseguisse fatti di bullismo e cyberbullismo. La percezione comune, inesatta, era che mancassero sia strumenti di contrasto sia strumenti di reale rilevazione del fenomeno. Le nuove strategie normative di contrasto al fenomeno del cyberbullismo seguono due livelli paralleli: la prevenzione del fenomeno attraverso la sua conoscenza nei luoghi ove esso più verosimilmente nasce e si sviluppa, anche per consentirne l'emersione. Questo livello si sostanzia tanto in progetti di formazione quanto in strumenti preventivi delle condotte indicative di prevaricazione attraverso l'utilizzo dei social network e delle tecnologie informatiche di comunicazione, secondo un sistema di interventi in rete e di raccordo a livello centrale. Dall'altro lato, una rigorosa istanza di repressione in ambito penale ma anche la previsione di strumenti alternativi alla pena o allo stesso procedimento penale nel suo iter completo, con la specifica finalità di tendere alla rieducazione degli autori di condotte di cyberbullismo e di offrire sostegno anche a loro e non solo alle vittime di questi fatti, in una non infrequente alternanza di ruoli tra vittima e carnefice. L'inquadramento del fenomeno
Se i primi accurati studi sul bullismo risalgono, in ambito internazionale, alla seconda metà del 1900, in particolare a partire dagli anni settanta in poi, il fenomeno del cyberbullismo emerge a partire dagli anni 2000 con la forte diffusione tra gli adolescenti dell'uso del web e poi delle piattaforme di comunicazione plurima fino ai social network. In ambito anglosassone si distingue anche terminologicamente tra il cyberbulling (tra minorenni) e il cyberharassment (la cyber molestia tra adulti o tra un adulto e un minorenne), ma è soprattutto il primo fenomeno che ha allarmato negli ultimi due decenni lo scenario scolastico, istituzionale, sociale e giuridico italiano, tanto da ricondurre prevalentemente il secondo fenomeno, nella comune percezione, ad altro ambito essenziale (quello dei reati sessuali) in cui l'uso del mezzo telematico apporta al più la necessità di un aggravamento di pena, senza incidere sulla natura e sulla pervasività della condotta. Questa percezione appare corretta alla luce del ruolo che il web e i social network ricoprono nella conduzione della vita quotidiana degli adolescenti, laddove l'età dell'adolescenza è notevolmente anticipata sotto il profilo delle autonomie socio relazionali concesse ai ragazzi. Vi è di più: a chiunque operi sul campo e si trovi a lavorare per o accanto agli adolescenti odierni è chiaro che i new media e la comunicazione telematica, cioè la vita costantemente svolta sui social network, non incidono solo nella conduzione concreta di una vita sociale, personale, sentimentale e relazionale strutturatasi altrove, come accade per quegli adulti che hanno imparato a usare le nuove tecnologie e pure a quelli che se ne sono innamorati e se ne sono fatti condizionare. La dimensione del social networking contribuisce, per quelli che con un termine già arcaico e comunque controverso sono definiti sin dal 2001 come nativi digitali, a maggior ragione per gli appartenenti alla c.d. generazione google, alla formazione stessa della loro identità, personale e sociale. Gli strumenti di comunicazione paritaria e digitale hanno modificato le stesse strutture di apprendimento dei bambini e degli adolescenti, la loro percezione della conoscenza e della realtà, ancora di più di quanto aveva fatto la televisione per le generazioni precedenti. A fare la televisione erano in pochi e a seguirla passivamente sempre di più. La novità dirompente del web 2.0 (e poi di quello 3.0 se non della nuova frontiera del c.d. web 4.0) è invece la prospettiva (per certi versi illusoria e per certi versi invece drammaticamente reale) della totale circolarità della creazione dei suoi contenuti, a fronte della non necessarietà della verifica delle fonti e di alcune caratteristiche del mezzo telematico atte a favorire o addirittura imponenti l'anonimato dei soggetti, la pervasività delle comunicazioni e delle immagini così inviate (che possono essere riprese e taggate teoricamente all'infinito, oltre che ulteriormente manipolate come in un perverso gioco di specchi deformanti), la perdita della dimensione spazio temporale delle comunicazioni tra soggetti potenzialmente sempre connessi (che non avvengono in un luogo e a una certa ora ma “sul web”) e l'indebolimento delle remore etiche conseguente allo sfumare della percezione di essere realmente davanti a un'altra persona, soppiantata dalla sensazione sempre più concreta di essere un altro, di giocare un gioco di ruolo potendosi tendenzialmente sempre allontanare impuniti dal luogo di un “misfatto”. Anche la costruzione dell'identità di un adolescente passa attraverso la sua reputazione on line (che nasce ben prima che egli o ella imparino a usare autonomamente i social network, sol che si pensi alla sciagurata attitudine dei genitori a rendere, orgogliosi, pubbliche le immagini anche più private dei loro bambini dal giorno della nascita). Una reputazione on line nasce per i ragazzi comunque assai prima e a prescindere dal fatto che essi abbiano avuto modo e tempo di costruirsi una identità reale basata su esperienze, positive o negative, insegnamenti, trasgressioni, fatti e risultati che non passino soltanto per il grado di gradimento o di critica che le loro immagini, esternazioni e condivisioni ricevono sulle piattaforme sociali telematiche. Per questo isolare un adolescente sui social network non equivale a farlo nella vita reale ma è infinitamente più distruttivo, oltre a ferire profondamente la fiducia nei propri simili danneggiando irrimediabilmente una immagine che non ha, a suo sostegno, qualcosa di reale. Di questo i primi a essere profondamente consapevoli sono proprio gli adolescenti. Per questo motivo, l'arginamento del fenomeno passa necessariamente attraverso i due poli speculari della tutela delle potenziali vittime ma anche della responsabilizzazione (necessario complemento all'autonomia) di tutti gli adolescenti come frequentatori del web. Tante e varie sono le condotte agite sul web, fino a oggi definite solo sociologicamente, che integrano comportamenti qualificabili come cyberbullismo: alcune nate sul web e caratterizzate nella loro stessa essenza dal mezzo di trasmissione, dal flaming (messaggi violenti e volgari), all'inganno (trickery) mirante a ottenere la fiducia e le confidenze di qualcuno per poi divulgarle on line, al cyberstalking, mirante a incutere ansia e paura, al doxing (sistematica diffusione di dati personali e sensibili), al porn revenge (diffusione, in seguito alla rottura di relazione sentimentale, di immagini intime legittimamente detenute dall'autore e di solito spontaneamente prodotte dalla vittima). Altre condotte invece sono la riedizione di comportamenti del mondo reale, commessi con nuove tecnologie: le molestie (sessuali o meno, harassment), la “classica” diffamazione agita con mezzi virtuali, la sostituzione di persona, la sistematica esclusione dalla vita sul web nell'ambito di uno o più gruppi. Le caratteristiche dei new media tuttavia impregnano anche le condotte più tradizionali che esigono una ridefinizione e una riconsiderazione delle potenzialità lesive. La partecipazione a bassa definizione che caratterizza un forum mediatico o un social network, consentendo l'illusione dell'anonimato, la reperibilità perenne e la continua aggregazione (o disaggregazione) qualificano in qualche modo nuovo anche condotte ipotizzabili al di fuori del web, incidendo non solo in termini quantitativi sul fenomeno, ma anche evidentemente sulla natura dello stesso. Cambiano non solo i termini utilizzati e la scansione delle comunicazioni (impossibile anche solo ritornare al sistema delle mail per un adolescente digitale, il tempo di attesa della risposta sarebbe una indebita interruzione non solo del flusso comunicativo ma proprio del flusso di creazione del pensiero), trova ancora meno posto la ponderazione e riflessività dei gesti, già non usuali in adolescenza, e cambia addirittura la percezione dell'immagine che, ormai, come immagine statica in sé non esiste quasi più, limitandosi a esistere come frame di un flusso visivo in movimento. E allora, di là dai terribili problemi di conoscenza dei mezzi tecnici che un mondo adulto può sperimentare di fronte a questo scenario, e posta la fallimentarità di un divieto sull'uso dei new media, si pone la ineluttabile necessità di comprendere per consentire di controllare e educare. Va dunque sgombrato il campo da un equivoco che nasce forse in ambito sociale ma per molto tempo si è riversato anche in ambito giuridicamente rilevante, tanto da rendere necessari chiarimenti e decisioni in ambito internazionale anche da parte di corti supreme e costituzionali, circa i diritti-doveri dei genitori o delle figure educative nei confronti dell'uso consapevole dei new media e dei social network da parte di minori. La maggior conoscenza delle nuove tecnologie da parte dei minori e la loro responsabilità anche penale per eventuali reati commessi sul web non esenta gli adulti di riferimento dal potere dovere di educare, istruire e controllare che cosa accade sul web. Inoltre, il controllo, ragionevole e motivato, è strumento di tutela del minore potenziale vittima di condotte illecite altrui: come nessun adolescente si sognerebbe di portare amici a casa senza chiedere il permesso o almeno scontare il controllo o l'interesse dei genitori, così nessun adolescente mette realmente in dubbio il dovere dei genitori di controllare che cosa possa accadere nelle sue relazioni virtuali, posto che ovviamente cercherà di evitarlo, proprio quando ne avrebbe più bisogno. Perché dunque adulti e autorità dovrebbero metterlo in dubbio, posto che regalare un computer o uno smartphone a un adolescente è più simile a regalargli un viaggio all'estero, con tutto ciò che ne consegue in termini di relazioni e di autonomia, che non a regalargli una macchinina telecomandata? In proposito sono interessanti due riferimenti, di segno apparentemente opposto. Una recente sentenza della Corte Suprema spagnola ha riaffermato non solo il diritto ma il dovere genitoriale di intervenire a controllare l'attività della figlia adolescente on line, in un caso in cui la ragazzina era stata adescata da un adulto che aveva poi abusato anche fisicamente di lei e di una amichetta e una delle fondamentali prove a carico che avevano condotto alla condanna dell'uomo erano le conversazioni che egli aveva intrattenuto su facebook con la minore. Queste conversazioni non erano state acquisite con indagini tecniche ma prodotte dalla mamma della vittima che le aveva personalmente prese dal profilo della figlia. Ingiustificata è stata ritenuta la rimostranza avanzata dall'uomo circa l'inutilizzabilità di detta prova in conseguenza dell'avvenuta presunta violazione della privacy della minorenne a opera della madre. La Suprema Corte ha ribadito, infatti, che essendo il minore un soggetto in diritto di essere tutelato dai genitori o dai rappresentanti legali, laddove la madre aveva potuto maturare un motivato sospetto che la figlia corresse dei rischi di incontrare persone per lei pericolose, l'attività di controllo era da ritenersi non solo giustificata ma doverosa per l'esercente la responsabilità genitoriale. Messaggi confusivi vengono, invece, dalle policy di alcuni social network che non ritengono di poter prendere in considerazione istanze provenienti da genitori di utenti minorenni miranti a operare modifiche al profilo del minore (nel caso di specie, espungere foto ritenute inopportune dal genitore), ove manchi la volontà del minore stesso. Se il fenomeno del cyberbullismo è di per sé nuovo, essendo nato con gli strumenti digitali attraverso i quali è commesso, la percezione di una progressiva emergenzialità delle condotte in questione è solo in parte corrispondente alla realtà. Come in tutti i fenomeni che vivono di silenzio e di vergogna, caratterizzati dall'accanimento su individui ritenuti vulnerabili, la stima del fenomeno in sé è assai strettamente legata all'emergenza dei casi. Sicché, una parte dell'esponenziale aumento dei casi, percepita non solo dall'opinione pubblica ma anche da coloro che se ne occupano professionalmente, con vari ruoli, è in realtà da imputarsi alla maggior conoscenza del fenomeno e allo sviluppo di metodologie d'intervento miranti proprio a raccogliere i casi sul campo, anziché limitarsi a fare formazione e intervenire penalmente in caso di denuncia o querela. In tal senso, certamente i progetti d'intervento capillare nelle scuole miranti alla composizione dei conflitti tra pari hanno portato all'emergere di casi che altrimenti sarebbero rimasti sommersi ma anche alla definizione degli stessi, talvolta, fuori dall'ambito giudiziario. Una buona parte della percezione di vertiginoso aumento di questi casi, tuttavia, è ampiamente giustificata dalla realtà in rapida evoluzione: l'abbassarsi dell'età di accesso all'uso dei social network, il moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di comunicazione digitale, l'evolversi di quei fenomeni sociali sopra descritti e in parte un certo ritardo nell'accoglimento delle istanze di formazione e prevenzione hanno sicuramente contribuito al moltiplicarsi dei casi di media gravità. Discorso a sé va fatto probabilmente per i casi di eccezionale gravità, conclusi con il suicidio o il tentato suicidio della vittima, che esigono indubbiamente una lettura più complessa e che restano ancora in numero relativamente contenuto, con ciò fortunatamente evitando un pericoloso fenomeno di anestetizzazione sociale al rischio di conseguenze gravissime, che avrebbe effetti potenzialmente distruttivi su condotte già di per sé sottovalutate nella loro pericolosità. La prevenzione e l'ammonimento
Le novità introdotte dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017 (in Gazz. uff. n. 127 del 3 giugno 2017) riguardano anzitutto strumenti di prevenzione di un fenomeno che presenta moltissimi segnali premonitori. Non è un caso che diverse istituzioni, pubbliche e private, tra cui anche il Ministero della Giustizia italiano, avessero già da anni sentito la necessità di fornire un glossario delle condotte on line (definite attraverso termini per lo più mutuati da esperienza internazionale e dunque in inglese, spesso con riferimenti in slang e modi di dire non così intuitivi per i non addetti ai lavori) corredando la definizione anche di un avvertimento circa la loro rilevanza penale o meno. Queste condotte, dunque, sono degne di attenzione in quanto “potrebbero sfociare” in condotte delittuose. La prevenzione, primaria e secondaria, si rivolge proprio nello specifico a quei comportamenti che non sono reato (e che non è il caso lo diventino) ma che, ciò nonostante, creano profondo disagio e sofferenza nella vittima e, se non affrontati precocemente, si trasformeranno, verosimilmente presto, in violazioni di una norma penale. La normativa introdotta cerca un equilibrio tra direttive uniformi e capillari, controllo centrale e autonomia delle istituzioni territoriali e scolastiche nell'elaborazione e nella gestione di progetti di prevenzione. Se questo equilibrio sia stato trovato efficacemente, tuttavia, è questione che richiederà del tempo per essere valutata. Tra gli strumenti di prevenzione sono introdotti anche due metodologie specifiche, una mirante al coinvolgimento obbligatorio delle famiglie dei minori coinvolti e degli insegnanti fin dal momento dell'emersione di fatti di cyberbullismo e, in parallelo, con l'eventuale procedimento penale. Lo scopo è di introdurre obbligatoriamente progetti tesi a offrire opportunità rieducative all'autore di tali fatti ed anche sostegno e accompagnamento alle vittime, lasciando un certo margine di discrezionalità alle istituzioni scolastiche quanto alla valutazione della gravità degli episodi e alla strutturazione concreta dei progetti. È stata introdotta anche una procedura di ammonimento da parte del questore, con delle incertezze tuttavia circa la possibile sovrapposizione con un procedimento penale nel caso di reati perseguibili a querela e una perplessità circa l'esclusione dall'applicabilità del nuovo istituto anche ai minori infraquattordicenni. È evidente che le buone prassi e alcune delle più proficue esperienze preventive già esistenti in ambito territoriale sono state prese in considerazione dal Legislatore (si pensi al riferimento specifico alla peer education) ed è quanto mai opportuno che intervenga un coordinamento centrale di tutte queste iniziative, sia per evitare lo spreco di risorse dovuto alla duplicazione di interventi similari, sia per esportare buone prassi da un territorio all'altro e omogeneizzare le realtà locali verso l'alto. Il lavoro di rete e la circolarità degli strumenti e delle esperienze non è nuovo nell'ambito della giustizia minorile in tutti i luoghi in cui essa viene ad essere coinvolta proprio perché è l'unico approccio realisticamente utilizzabile e proficuo in un terreno posto al crocevia tra scienze e saperi differenti. Far capire quanto questo coordinamento di rete con direzione centrale sia stato realizzato in effetti sarà compito dell'esperienza concreta dei prossimi anni. L'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo presso la presidenza del consiglio dei ministri e la sua composizione con soggetti istituzionali nazionali e territoriali di livello apicale è un messaggio forte di attenzione da parte del Legislatore al fenomeno. Compito primario di detto tavolo tecnico sarà redigere entro sessanta giorni dal suo insediamento un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Oltre a ciò si prevede un sistema di raccolta dei dati finalizzato all'attività di monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno ed è specificamente previsto un compito di controllo dei contenuti per la tutela dei minori che il piano di azione integrato deve prevedere, anche, in collaborazione con la polizia postale e le altre forze di polizia. L'espressione controllo dei contenuti utilizzata dal Legislatore è in realtà tanto onnicomprensiva quanto di difficile definizione, essendo ovviamente irrealistico ipotizzare di controllare tutti i contenuti immessi in rete e potenzialmente costituenti condotte di cyberbullismo. Dovrebbe potersi interpretare sia nel senso di porre direttive operative che pongano obblighi di controllo dei contenuti a cascata sui soggetti responsabili dei siti o dei social network, sia nel senso di consentire una attività di monitoraggio e controllo in real time da parte di personale delle forze di polizia, come accade oggi con le attività sotto copertura per il contrasto alla pedopornografia on line, svolte dalla polizia postale. Colpisce, tuttavia, che la composizione del tavolo tecnico, modificata nell'ultima stesura della legge, non contempli non solo esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico ma anche quelli del campo delle comunicazioni sociali telematiche, inizialmente previsti in seguito a nomina da parte della presidenza del consiglio dei ministri. Pare, pertanto, che la composizione del tavolo, come prevista oggi, debba riflettere soprattutto istanze apicali di tipo istituzionale e politico nonché di rappresentanza di base degli interessi sociali coinvolti, in qualche modo “depurata” dalle competenze tecniche o psicologiche che sembrano porsi in posizione di mero strumento delle istanze della società e delle istituzioni. È una scelta di campo molto forte, sintomatica dei timori e delle esigenze di tutela che sono stati per lungo tempo alla base del tormentato iter della legge in parola; scelta che viene in definitiva a esprimere una forte istanza di controllo istituzionale sui soggetti che in concreto operano nella trincea delle comunicazioni sociali e digitali e delle relazioni digitali e personali dei minori. Così, il richiamo alla eventuale collaborazione della polizia postale e delle altre forze di polizia per la realizzazione di un controllo dei contenuti (si presume dei siti internet e dei social network) per la tutela dei minori di cui il tavolo tecnico può avvalersi nella realizzazione di un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio della evoluzione dei fenomeni, sembra un parziale e solo eventuale recupero di competenze tecniche, sebbene anche esse istituzionali, deputate però pare più che altro a un controllo successivo e non tanto alla redazione ed attualizzazione di standard e regole. Il senso della disposizione del comma 5 dell'art. 3, che prevede l'obbligo per la presidenza del consiglio dei ministri, con il ministro dell'istruzione e con l'autorità garante delle comunicazioni, di predisporre periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno attraverso organi di comunicazione, stampa e media, pare doversi leggere in una con la previsione di spesa del comma 7 dello stesso articolo che autorizza, per queste finalità, la spesa di 50.000 euro a partire dall'anno 2017 e con un profilo triennale fino al 2019. Il piano di azione che il tavolo tecnico dovrà varare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, è definito nella stessa intestazione dell'art. 3 come integrato anche dal codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Tuttavia, l'obbligo per gli operatori che forniscono servizi di social networking e per gli altri operatori della rete internet di attenersi a detto codice di autoregolamentazione, non è assistito da alcuna sanzione in caso di inadempimento; sembra dunque più interessante la previsione, contenuta nella stessa disposizione, di un comitato di monitoraggio con il compito di redigere procedure e formati standard per l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, e di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico, la tipologia di soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza. La parte più concretamente operativa del piano di azione integrato consiste nelle iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini che esso dovrà stabilire, presumibilmente dettandone parametri e obiettivi minimali. Interessante è il riferimento ai soggetti istituzionali il cui coinvolgimento è necessario in queste previsioni, la scuola e i servizi socio educativi, anche perché sono i luoghi di elezione della commissione e della emergenza di certi fenomeni. Infine appare coerente con quanto sopra detto in tema di composizione del tavolo tecnico, la disposizione del comma 6 che prevede che sia il solo ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, annualmente, a trasmettere alle Camere una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico di cui al comma 1, con ciò confermando che, nell'animo del Legislatore, l'informazione e la prevenzione sul fenomeno del cyberbullismo, interesse primario dello stato, è comunque compito specifico delle istituzioni preposte alla formazione e all'educazione dei minori. Una certa perplessità su questa sorta di “assorbimento” di ruolo apicale forse è legittimata anche dalla presenza, nel successivo articolo 4, di disposizioni più specificamente dedicate ai progetti scolastici. (Segue). Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico
Il ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche nella prevenzione e nell'emersione dei fatti di cyberbullismo sono alla base della disposizione in parola che prevede l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. Il contenuto indicativo delle linee di orientamento, includendo la formazione del personale scolastico e la nomina di un referente, la previsione di misure di sostegno e rieducazione per i minori coinvolti e la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo, mostra di aver recepito, sia pur con qualche incertezza, le indicazioni provenienti dalle esperienze già sperimentate con successo sul territorio e dalla comparazione di buone prassi raccolte da varie istituzioni scolastiche e locali. Il riferimento al coinvolgimento, in un ruolo attivo, degli studenti nei progetti di prevenzione da implementare in ambito scolastico nasce dall'evidenza che l'unico strumento davvero valido di comunicazione e formazione ai minori coinvolti in vicende del genere passa attraverso il coinvolgimento dei pari. E ciò non solo e non tanto per una questione di competenze tecniche e di conoscenze delle dinamiche sociali nel gruppo degli amici, notoriamente maggiori negli adolescenti e spesso carenti negli adulti che dovrebbero sostenerli, quanto proprio per la sensazione di isolamento che condotte di tal genere creano nelle vittime – ma anche negli autori – e nella esigenza di trovare una soluzione a questo isolamento a partire proprio dal gruppo dei pari. In tal senso, è meritorio il riferimento esplicito in un contesto normativo primario, al comma 2 dell'art. 4, all'attività di peer education in una prospettiva di responsabilizzazione di base e “circolare” che sembra fare da contraltare proprio a quella circolarità deresponsabilizzata delle comunicazioni che genera fenomeni di aggressione e accanimento on line. Finanche la espressa previsione di legge che i programmi scolastici prevedano momenti di educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale dalle diverse discipline curricolari, e in continuità tra i diversi gradi di istruzione, nonché in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia e associazioni o enti, è comunque il segno di attenzione, approfondito studio del fenomeno e recepimento di esperienze virtuose che non possono restare appannaggio di una o poche realtà locali. (Segue). L'informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e recupero: la “rieducazione”
L'intestazione dell'art. 5 della legge mutua la sua complessità, apparentemente dissonante con il teso asciutto della disposizione, da precedenti versioni decisamente più dettagliate ma forse più confusive. Attualmente, è chiaro che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo solo se il fatto non costituisce reato. Si evita così una pericolosa e insostenibile sovrapposizione tra interventi sanzionatori disciplinari e di sostegno in ambito scolastico e procedimento penale, nel momento in cui fatti di cyberbullismo siano stati commessi. Il pericolo che possa risultare troppo generica la sobrietà espressiva del primo comma in merito agli interventi da porre in essere in ambito scolastico sembra fugato dal collegamento con il secondo comma che impone di includere nei regolamenti delle istituzioni scolastiche specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni, con ciò lasciando agli organi scolastici quella discrezionalità che è loro propria in quest'ambito. In tal caso, in mancanza di esclusioni specifiche, coerenza vuole che la norma sia interpretata nel senso che questi interventi sono obbligatori anche in caso di infraquattordicenni. D'altronde, la fascia tra i 12 e i 14 anni è certamente una zona grigia, vista la difficoltà di attuare per i ragazzi di questa età interventi organici che non siano lasciati alla spontanea partecipazione dei minori. Vero è che in questo caso, se ricorre un reato e ve ne sono i presupposti, si può valutare la pericolosità del minore autore di condotte di cyberbullismo e attivare interventi penalistici nel campo delle misure di sicurezza, applicabili anche ai minori infraquattordicenni e dunque non imputabili ex lege. Ove non vi sia un reato o ove non ricorrano i presupposti per una misura di sicurezza, la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria minorile in sede civile, chiedendo procedimenti a tutela del minore, può consentire in taluni casi di costruire percorsi educativi sensati e mirati, ma è anche vero che ciò si rende possibile solo attraverso la verifica giudiziaria di una inadeguatezza genitoriale. Diverso, e apprezzabile, è un percorso educativo che nasca, per casi concreti, da istanze sanzionatorie in sede disciplinare scolastica. Scelta opportuna, e non di secondario rilievo, infine quella del termine azioni di carattere educativo che va a sostituire la rieducazione tout court o l'accompagnamento rieducativo delle precedenti versioni che, al di là del carattere inopportunamente retro del concetto, perdeva di vista proprio quella fondamentale focalizzazione sul momento genetico delle condotte di cyberbullismo e sul senso e sul contenuto di un lavoro di prevenzione: non la rieducazione di qualcosa che c'è già ed è deviato ma l'educazione a qualcosa che si è iniziato a usare senza i dovuti fondamenti. (Segue). Il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008 n. 48
Il finanziamento delle attività di formazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo viene operato attraverso il rifinanziamento del fondo istituito dall'art. 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 di Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) da ottenere mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. La recente emanazione della legge regionale della Lombardia in tema di contrasto a bullismo e cyberbullismo, che prevede uno stanziamento di 300.000 euro per le attività di studio e prevenzione dei fenomeni sembra confermare lo slittamento sulle realtà territoriali della competenza concreta a gestire interventi di prevenzione e controllo di un fenomeno che tuttavia riceve per la prima volta interesse generale a livello delle istituzioni nazionali che sembrano conservare a sé l'istanza punitiva finale e un potere generale di coordinamento iniziale. (Segue). L'ammonimento
La precisa volontà di fornire in tutti i modi strumenti efficaci e di ampia portata per la tutela delle vittime del cyberbullismo ha indotto il Legislatore a inserire nella nuova legge – modulando sulle esigenza specifiche del settore – un istituto che aveva caratterizzato il d.l. 11/2009, in tema di atti persecutori. Un istituto finalizzato ad assicurare un intervento “pubblico” (amministrativo, essendo un potere del questore) più rapido ed elastico rispetto a quello giudiziario e che inoltre potrebbe – e dovrebbe – dissuadere l'autore della condotta dal porre in essere una “prosecuzione” della stessa, sancendo anche la presenza dello Stato a fianco della vittima del reato. Sarebbe tuttavia stato opportuno prevedere l'ammonimento per quelle condotte che non integrano reato, o che sono commesse da persone minorenni infra-quattordicenni (cioè non imputabili), o per ipotesi di reato procedibile a querela quando questa non venga presentata. In tutti gli altri casi, lo stesso potrebbe costituire una pericolosa interferenza nelle indagini del pubblico ministero. Con queste precisazioni, al contrario, l'ammonimento si potrebbe effettivamente apprezzare come “risposta responsabilizzante” che può andare a coprire la fascia grigia del "non reato". Il soggetto che presenta l'istanza ( un minore, tramite gli esercenti la potestà) potrebbe avere difficoltà a cogliere il quadro descritto dalla nuova legge. Indubbiamente, è un soggetto che ritiene di essere “ vittima” di cyberbullismo, il che non comporta che necessariamente lo sia. È tenuto a riferire fatti storici veri, non a compiere una preveniva valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'ammonimento. L'accertamento che il questore è chiamato a compiere per accogliere l'istanza di ammonimento non può certo portare a un esito identico a quello che l'autorità giudiziaria potrebbe dover svolgere nella successiva e ipotetica fase avanti a quest'ultima. Una volta accertati gli elementi storici della condotta, l'organo amministrativo dovrà interrogarsi sulla sussistenza , sul piano dell'elemento soggettivo di uno « scopo intenzionale e predominante » consistente nella volontà di « isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ». È possibile che l'accertamento amministrativo termini in assenza della prova di almeno una parte degli elementi sul piano soggettivo sopra richiamati, quantomeno sul piano quantitativo, a fronte di abusi “ non seri” e di attacchi “non dannosi”. In caso di diniego, comunque, deve ritenersi possibile certamente la presentazione di nuova istanza sulla base di nuovi elementi in fatto; in linea teorica non si può escludere anche una ripresentazione sulla base dei medesimi elementi, corredata da nuove e differenti considerazioni di natura valutativa. L'istanza a tutela della dignità del minore: limiti di un istituto o scelta obbligata?
Lo strumento d'intervento che l'art. 2 della legge in commento ricollega alla commissione di condotte rientranti nella fattispecie indicata, del tutto slegato dal procedimento penale eventualmente instaurato, evidenzia la preoccupazione del Legislatore di intervenire con urgenza a tutela della dignità (e della reputazione on line) di un soggetto minore. Viene prevista la possibilità di inoltrare istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network – definito ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, in maniera limitata comunque al curatore dei contenuti di un sito – per chiedere oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso dalla rete internet, previa conservazione dei dati originali, indipendentemente dalla commissione delle specifiche ipotesi previste dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) o da altre norme incriminatrici. In sostanza, lo strumento è azionabile a prescindere dalla commissione di altri specifici illeciti penali (legati a presupposti assai difficili da dimostrare, quale ad esempio il danno arrecato nei reati in materia di protezione dei dati personali) purché si ravvisi una delle condotte materiali descritte come cyberbullismo ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge. Ne deriva uno strumento legislativo di protezione urgente alternativo o sostitutivo della risposta penale ove ricorrano le condotte materiali descritte all'art. 1 anche senza la necessità che ricorrano tutti i presupposti di un fatto di reato effettivamente perseguibile. Lasciano perplessi alcuni punti critici della stesura definitiva del presente articolo, in origine differente. Non si coglie il senso della scelta del Legislatore di limitare la possibilità di proporre questa istanza a tutela della sua dignità solo al minore ultraquattordicenne. Resta comunque il dubbio se per il minore infraquattordicenne la facoltà non sia proprio prevista o sia esercitabile esclusivamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Con un certo rammarico si nota anche che è stata soppressa nella stesura ultima la possibilità, per l'autore di condotte di cyberbullismo ovvero per i suoi genitori, di avanzare istanza di blocco, soppressione o oscuramento, al gestore dei contenuti di un sito o di un social media specificamente per finalità riparative. Resta poi da capire come queste istanze di tutela potranno trovare coordinamento con uno dei punti critici della diffusione dei contenuti sul web: la rimozione di un contenuto da un singolo sito web non necessariamente consente di rimuovere quel contenuto da eventuali altri siti che lo abbiano ripreso e o parzialmente diffuso. Si pensi al caso apripista in materia dei dati relativi a profili facebook non più attivi che erano contenuti e conservati in altri archivi, di cui il social network si era servito come repository dei dati in oggetto, e alle questioni conseguenti nel momento in cui facebook aveva ammesso di non essere in grado di assicurare l'oblio su quei dati perché essi non rientravano più nella propria disponibilità, pur essendosi assunta l'impegno alla cancellazione dei profili dismessi. Resta da capire come ottenere con la medesima istanza anche la deindicizzazione da motori di ricerca con i quali si possa eventualmente raggiungere il medesimo contenuto eventualmente “ripreso” in tutto o in parte da altri siti o da altri utenti. La risposta penale: rapporti con altre fattispecie incriminatrici
La definizione del fenomeno, delineata nell'art. 1, è stata limitata, nel corso delle diverse letture dalle due aule parlamentari, al solo cyberbullismo. Da menzionare anche la limitazione del raggio di attenzione normativa ai soli minori, con minima estensione a coloro che, evidentemente superata la maggiore età, comunque frequentano ancora le istituzioni scolastiche, eliminando un riferimento specifico agli infraventunenni che pure appariva giustificato vista la labilità del confine della maggiore età sotto il profilo sia della frequenza scolastica sia dell'omogeneità di frequentazioni. Limitazione del fenomeno e della legge dunque ai minori (con questo correttivo) e in particolare ai minori in ambito scolastico: scelta legittima e dalle ragioni comprensibili, che come tutte le scelte lascia fuori una zona grigia di significativa rilevanza. Il riferimento, accanto agli interventi di prevenzione, anche alla tutela e educazione dei minori coinvolti in questo genere di vicende appare niente affatto generico o scontato ma nasce da un approfondito esame del substrato in cui simili condotte trovano terreno favorevole e occasione. È proprio la mancanza di educazione, di adulti e minori, all'uso consapevole dei new media e alla loro interferenza con le dinamiche relazionali, che costituisce il contesto più fertile non solo per la commissione di certe condotte prevaricatrici e di accanimento sociale ma anche per il mantenimento di una congiura del silenzio sulle stesse, posto che spesso né i protagonisti né i loro adulti di riferimento hanno chiare le idee su ciò che sia possibile e lecito on line. Sulla vittima di queste condotte, infatti, finisce per aleggiare un sentimento di vergogna e di delusione nei rapporti amicali e sentimentali, che spinge a tacere ciò che si subisce o fingendo una capacità di reagire che nei fatti viene gradualmente fiaccata dall'effetto “valanga”. Non è un caso che tutte le vicende più drammatiche di cyberbullismo siano state caratterizzate da una sottovalutazione delle condotte abusanti e delle sofferenze delle vittime, tanto da parte degli autori della vicenda quanto da parte di genitori e insegnanti. Sotto il profilo della repressione, la creazione tout court di una nuova ipotesi delittuosa di cyberbullismo, sarebbe stata certamente non solo non indispensabile ma anche confusiva sul piano interpretativo, rischiando oltretutto di spostare troppo l'attenzione rispetto al fenomeno sul piano repressivo a scapito della prevenzione e della formazione, creando così una strategia di contrasto antieconomica e fallimentare. D'altronde, non è vero neppure che in assenza di un reato specifico (di bullismo o cyberbullismo) non è possibile la riparazione del danno alla vittima: le regole del processo minorile prevedono già per tutti i reati la possibilità della mediazione e della riparazione, anche come contenuto eventuale nell'ambito della messa alla prova. Sembra dunque che alla base di questa impostazione del Legislatore vi sia la prioritaria esigenza di definire il fenomeno in termini normativi di livello primario. (Segue). L'individuazione del contesto penale
Con scelta per certi aspetti discutibile il Legislatore ha incluso nella definizione di cyberbullismo condotte di varia natura, alcune certamente riconducibili di per sé a fatti di rilevanza penale, altre riconducibili sebbene definite con termini atecnici, altre ancora penalmente non rilevanti se non – eventualmente- nella prospettiva di valutazione unitaria in funzione dell'accertamento del delitto di atti persecutori. La definizione di cyberbullismo viene dunque operata attraverso il raggruppamento di condotte che, in parte, sono già previste come delitti, la cui categorizzazione in una sorta di sovraipotesi – oltretutto caratterizzata da un elemento intenzionale di intuitiva percezione ma di difficile enucleazione (quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo) – creerà sia per la fattispecie materiale della condotta sia per l'elemento intenzionale di dolo specifico previsti, ambiti interpretativi di sicuro interesse. Sembrerebbe, dunque, proprio questo elemento soggettivo di dolo specifico a segnare la distinzione tra la fattispecie qualificata di cyberbullismo rispetto alle fattispecie generiche che le si sovrappongono parzialmente (stalking, molestie, ingiurie e diffamazione on line, lesioni, istigazione al suicidio e morte come conseguenza di altro delitto). Al tempo stesso deve destare attenzione la necessità di ricostruire un contesto probatorio a sostegno di un elemento intenzionale che si definisce attraverso elementi del tutto estranei a quelli familiari all'ambito giuridico e trae invece sostanza e limiti proprio da quel substrato sociale e psicologico in cui mira a intervenire. Occorre dunque anzitutto definire i limiti delle condotte di cyberbullismo da queste altre, differenti, categorie di condotte. Rientrano nella prima categoria – fatti di sicura rilevanza penale – la molestia, l'ingiuria (con la precisazione che vedremo) la diffamazione, il trattamento illecito di dati personali. Nella seconda – fatti riconducibili a reati sebbene definiti in termine atecnico – il furto di identità, il ricatto, l'alterazione, manipolazione o, acquisizione illecita e la manipolazione di dati personali. In realtà, dovrebbe trattarsi rispettivamente del delitto di sostituzione di persona, estorsione, danneggiamento informatico e accesso abusivo a un sistema informatico. Nella terza – condotte non costituenti reato se non, talvolta, nell'ambito del delitto di atti persecutori – la pressione, l'aggressione e le denigrazione, nonché la condotta di diffusione di contenuti on line descritta dall'ultima parte della norma (contenuti « aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo »). La scelta del Legislatore può stupire sino a un certo punto. È evidentemente prevalsa la volontà di “garantire” un risultato sul piano della tutela, facendo così prevalere su formalismi e tecnicismi un quadro definitorio più d'impronta “sociologica” che giuridica. L'interprete, nondimeno, deve porsi il problema del confronto tra le indicazioni della norma e gli istituti giuridici nella medesima direttamente o indirettamente menzionati, per poi, in ogni caso, valutare eventualmente l'autonoma sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. (nonché, ove ravvisabile, il concorso con quest'ultimo di specifici autonomi reati). (Segue). In particolare il rapporto con gli atti persecutori, l'istigazione al suicidio e la morte come conseguenza di altro delitto
Nella versione della legge che è stata approvata il Legislatore ha rinunciato a un intervento diretto sulla fattispecie – presente nel sistema – che maggiormente si presta a fornire una tutela alle vittime della condotte definite di cyberbullismo. Ciò non significa, ovviamente, la configurabilità, in esito a condotte di cyberbullismo, del reato di cui all'art. 612-bis c.p. (o anche, come vedremo, di ipotesi di ancora maggiore gravità) ma impone all'interprete un delicato confronto tra il testo approvato e quello prima ipotizzato nonché, tra il primo e le indicazioni desumibili dalla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. La legge, comunque, contempla una serie di termini privi di riscontro diretto nel sistema penale o comunque giuridico; termini evidentemente mutuati dal lessico comune, evidentemente diretti a dare conto di risvolti “sociologici” o di costume che meglio si è ritenuto possano consentire un globale inquadramento del fenomeno in oggetto. Viene così definita pressione « l'atto, l'azione di premere, di esercitare una forza sulla superficie di un corpo materiale, così da determinarne un mutamento, uno spostamento o una deformazione […]. Nell'uso comune, azione o serie di azioni, per lo più svolte con l'intervento di chi ha autorità o forza o influenza, con le quali si cerca d'influire sulla volontà altrui per ottenere qualche cosa (a cui si abbia o no diritto) ». Pare evidente che, nel caso di specie, non di autorità o influenza si debba parlare, quanto di forza sebbene intesa in senso lato: forza derivante dalla capacità di un singolo (o di più soggetti) di esprimersi condizionando un “ambiente” seppure in senso telematico (tipicamente, un social network o comunque un “gruppo” di comunicazione) A sua volta l'aggressione è definita come « Azione violenta di una o più persone nei confronti di altre persone, che può racchiudere gli elementi costitutivi di diverse figure di reato, a seconda del modo e dei mezzi con cui viene esercitata, dell'evento verificatosi o del fine cui è diretta (omicidio, lesioni personali, percosse, violenza privata, rapina, minacce, ecc.): un'a. a mano armata; subire un'a.; restare vittima di un'aggressione. È termine del linguaggio corrente, non giuridico, usato anche in senso più ampio, per indicare in genere atti compiuti con spirito di aggressività, di sopraffazione ». Proprio quest'ultima parte della definizione deve fare riflettere: laddove il contatto fisico è impensabile in relazione a rapporti telematici, in senso figurato e in chiave teleologica l'aggressione denota l'approccio con il quale l'autore delle condotte pone in essere le stesse; aggressione che è pertanto più una connotazione diretta a qualificare una azioni piuttosto che l'indicazione di uno specifico atto o comportamento. Per denigrazione deve intendersi il « Cercare con intenzione malevola di offuscare la reputazione di una persona o di sminuire il valore di una cosa, col parlarne male ». È evidente il rischio di sovrapposizione con il delitto di diffamazione, nel quale oggetto della tutela è effettivamente (anche ) la “reputazione” di un soggetto. È arduo ipotizzare una denigrazione – che avvenga on line – che non possa essere qualificata come diffamazione. In relazione infine alla « diffusione di contenuti on lineaventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore » è possibile recuperare – sul concetto di diffusione – l'art. 4, lett. m) d.lgs. 196/2003, ove la stessa è definita « il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione ». Si tratta di uno strumento di tutela indiretta del minore, che può essere “aggredito” e isolato anche attraverso la veicolazione di messaggi “negativi” correlati a soggetti al medesimo legati da rapporti familiari. Una “tecnica” tanto subdola e vile quanto, purtroppo, potenzialmente efficace e nociva, in quanto tale da determinare riflessi anche nell'ambito degli stessi rapporti familiari. (Segue). L'elemento soggettivo della "non fattispecie"
Tutte le condotte sopra elencate devono presentare, da un lato, una matrice unitaria sul piano teleologico, ossia lo scopo intenzionale e predominante di isolare un minore o un gruppo di minori. Dall'altro – con un richiamo sostanzialmente al principio di effettività – in relazione al fatto che attraverso la condotta sia posto in essere un serio abuso, un attacco dannoso, o la messa in ridicolo del minore o del gruppo di minori. Sul primo aspetto, giova osservare che qualsiasi condotta – anche grave – che non assuma la finalità di isolare dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge. Per evitare poi che anche comportamenti di finalità ludica o di scarsa o nulla potenzialità lesiva possano essere ricompresi nell'ampio alveo della categoria contemplata dalla legge, la norma richiama i concetti di serio abuso, di attacco dannoso e di messa in ridicolo. Ambigue le espressioni, che suggeriscono l'esistenza di abusi “non seri” e di attacchi innocui. L'abuso – dal dizionario Treccani – viene definito, tra l'altro, in senso estensivo come l' « atto che faccia uso della forza fisica per recare danno ad altri; violenza ». In questo caso, certamente non forza fisica, quanto sopraffazione psicologica (e sociale, eventualmente) funzionale a danneggiare un soggetto, ovviamente per via telematica. Ciò che il Legislatore, in estrema sintesi, ha voluto precisare è che la condotta, per quanto intenzionale e funzionale a una volontà di isolamento (e sopraffazione) deve assumere una percepibilità oggettiva sul piano dell'efficacia, non riconoscibile – evidentemente – in tutte le condotte pure soggettivamente orientate in tal senso (Segue). L'istigazione al suicidio e la morte come conseguenza di altro delitto
Due ipotesi delittuose cruciali nei casi più gravi di condotte di cyberbullismo, sono state sino ad oggi e continueranno ad essere quelle di istigazione al suicidio e quella di morte come conseguenza di altro delitto, già in diversi casi giudiziari oggetto di contestazione agli indagati. La differenza tra le due ipotesi delittuose si fonda su diversi elementi, sia della condotta che dell'elemento psicologico. L'istigazione al suicidio, prevista dal 580 c.p. in tre varianti di condotta (determinare altri al suicidio, rafforzare l'altrui proposito, agevolarne l'esecuzione) sembra in concreto poter ricorrere, con riferimento a condotte di cyberbullismo, essenzialmente nella prima o nella seconda forma, cioè in un momento antecedente la decisione di compiere un gesto estremo e con una condotta idonea a rafforzare o far nascere in altri la determinazione suicidaria. Va considerato, peraltro, che le pene sono aumentate se il reato è commesso nei confronti di un minorenne e di persona in condizioni di deficienza psichica e addirittura la condotta in questione è equiparata all'omicidio nel caso in cui si diriga nei confronti di un infraquattordicenne. Dando per scontato che, nei casi più gravi di suicidio riuscito o tentato della vittima di condotte di cyberbullismo, il reato ex art. 580 c.p. possa, ove ne ricorrano i presupposti, concorrere con la sovrafattispecie creata dalla legge in questione, va sicuramente riconosciuto che in concreto la fattispecie delittuosa in questione è assai difficile da sostenere in giudizio. Anzitutto, riuscire a raccogliere sufficiente materiale probatorio per dimostrare, oltre ogni dubbio, la correlazione tra il gesto suicidario di un minorenne, già terra straniera di difficile interpretazione per gli adulti e le condotte di cyberbullismo subite, non appare di per sé impresa facile, nemmeno in presenza di univoche affermazioni postume lasciate in tal senso dalla vittima. Troppi sono, spesso, i fattori incidenti su una scelta del genere. Non va sottovalutato che se consapevolezza e volontà della propria condotta e dei probabili effetti della stessa sulla vittima delle proprie condotte di cyberbullismo sono già difficili da dimostrare nell'ambito di condotte adulte e dunque, per definizione, caratterizzate da una presunzione di maturità e responsabilità, le cose si complicano non poco quando si va a tratteggiare una condotta plausibilmente integrante il reato di cui all'art. 580 c.p. a carico di un minorenne. Per un verso è proprio tra coetanei e nativi digitali che meglio si può apprezzare e percepire la portata devastante che condotte denigratorie sul web e isolamento dai social network possono avere sulla qualità di vita e sulla personalità di un adolescente. Da qui a ritenere coperto dalla consapevolezza e dalla volontà di un adolescente, anche in termini di dolo eventuale, l'evento suicidario o il tentativo dello stesso, in termini giuridicamente sostenibili il percorso è tutt'altro che semplice. Non va sottovalutato un altro elemento: nella maggior parte dei casi, effettivamente, l'intento anche solo eventuale degli autori di condotte di cyberbullismo non è la morte della vittima, bensì l'isolamento sociale sul web. Il che non rende affatto questo tipo di condotte meno gravi, ché anzi, come detto, nella percezione di un adolescente è quasi meglio morire fisicamente piuttosto che morire virtualmente o essere emarginato dal mondo virtuale dei propri coetanei, vivendo la distruzione della propria reputazione e della propria stessa identità on line. Ciò dunque apre la strada alla contestazione del reato di cui all'art. 586 c.p. Morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto, tradizionalmente limitato dalla giurisprudenza sino ad oggi quasi solo ai casi di morte dell'acquirente di sostanza stupefacente a seguito di assunzione della stessa. Lo schema dell'ipotesi delittuosa in questione è quello di un delitto aggravato dall'evento e la complessiva dolosità della condotta a monte, causa dell'evento finale non voluto, giustifica l'aumento di pena rispetto ai casi di delitto colposo (omicidio o lesioni). Due sono i punti critici della scelta di contestare una simile fattispecie delittuosa in casi di suicidio o tentato suicidio a seguito di condotte di cyberbullismo: anzitutto, come più in generale per tutti i casi di cui all'art. 586 c.p., la prova della riconducibilità causale dell'evento dannoso (morte o lesioni da tentato suicidio) alle altre condotte penalmente rilevanti e dolose poste in essere dal cyberbullo (molestie, stalking, diffamazione, etc). prova che richiede ovviamente l'esclusione di concause assorbenti o equivalenti agli abusi subiti on line nella decisione della vittima di tentare il suicidio. Altro elemento critico da dimostrare è la cd. prevedibilità in concreto dell'evento dannoso (costituito dal suicidio riuscito o tentato) pacificamente non voluto. Opinione di chi scrive è che, al di là della risonanza mediatica data ormai da qualche anno a vicende drammatiche di tal genere, che non giustifica più quasi nessuno dal porsi anche solo come ipotesi quella che un ragazzo vittima di attacchi on line possa esserne distrutto a tal punto da tentare il suicidio (ma questa è pacificamente prevedibilità in astratto), l'esperienza dimostra che, in molti casi, sono proprio gli “amici” (reali o virtuali) delle vittime di queste condotte coloro che, conoscendole meglio di altri, genitori compresi, sanno trovare i punti deboli più pericolosi e affondare a tal punto il coltello in quelle ferite non solo da poter concretamente prevedere ma quasi da affrontare il rischio del suicidio. In conclusione
Luci e ombre. La necessità di una legge specifica sul cyberbullismo è stata da molti, non senza ragione, messa in dubbio. Occorre tuttavia fare chiarezza sul punto: un segnale chiaro di attenzione del Legislatore e delle istituzioni sul punto era fortemente necessario e l'emanazione di una legge così strutturata, sotto alcuni profili, ha risposto pienamente a questa esigenza. Le scelte fatte dal Legislatore lasciano talvolta delle perplessità e dei margini di incertezza ma sono state sicuramente a lungo meditate e dunque possono comunque ritenersi frutto di un consapevole indirizzo di politica giudiziaria e di sensibilità sociale. Sicuramente notevoli sono state, nel Legislatore, la consapevolezza dei contesti di origine delle condotte di cyberbullismo e delle dinamiche alla sua base, la percezione della necessità di capire e prevenire prima ancora che sanzionare. Se ne trae la conferma, già mutuata anche da una lunga esperienza in campi similari, che se non si interviene anche sugli autori delle condotte lesive non si può veramente sperare di perseguire una riparazione dell'offesa arrecata: la ferita portata dalle condotte di cyberbullismo non nasce tra estranei ma lacera e offende un contesto amicale e relazionale in cui ci sono anche spettatori più o meno passivi e che occorre ricucire per poter “redimere” il bullo ma anche per restituire fiducia alla vittima. Lascia perplessi la scelta di definire e perseguire penalmente il fenomeno creando una sorta di sovraipotesi delittuosa comprensiva di ipotesi criminose già oggetto di previsione da parte del codice penale e condotte fattuali non ben determinate tecnicamente ed in parte assimilabili a reati esistenti o esistiti in parte oggetto di definizione sociologica in quello che potrebbe rivelarsi un pericoloso incastro in una confusione interpretativa che può solo avvantaggiare l'autore del reato. L'incertezza sulle difficoltà tecniche, poi, potrebbe rendere priva di contenuto una delle cifre distintive della nuova legge, l'istanza di rimozione a tutela della dignità delle vittime. Analogamente, la esclusione degli infraquattordicenni da alcune delle previsioni fondamentali della legge appare frutto di un ingiustificato irrigidimento su una prospettiva penal-dipendente, non avendo altro motivo di essere.
Gli esiti possibili del processo minorile per cyberbullismo. Premessa la limitazione del nuovo reato ai soli minorenni, vale la pena spendere qualche parola su quelli che sembrano i più interessanti esiti possibili ed obiettivi di un processo minorile per cyberbullismo ed, in particolare, sulla messa alla prova. Come già detto, che anche in mancanza di un reato specifico, le condotte inquadrabili in questo fenomeno fossero già perseguibili, è confermato dalle esperienze giudiziarie, non numerosissime ma assai significative, verificatesi sino ad oggi. Se la maggior parte dei procedimenti penali vedeva contestati i reati di diffamazione on line, stalking, molestie, ingiurie, sostituzione di persona, alterazione di sistemi informatici, non sono mancati i più gravi casi di contestazioni di istigazione al suicidio e di morte come conseguenza di altro delitto. Nell'ottica del procedimento penale minorile, che di per sé mira al reinserimento sociale del reo e vede la condanna (in particolare la condanna a pena detentiva) sicuramente come extrema ratio in mancanza di vie alternative percorribili, non soltanto nell'interesse del reo ma anche nella ricerca di una composizione del conflitto con la vittima, è interessante esaminare i possibili e verosimili esiti processuali di un processo per cyberbullismo. L'obiettivo primario, dato per acquisito il raggiungimento di un quadro probatorio sufficiente a ritenere sostenibile l'accusa in ipotetico giudizio penale, deve infatti essere il perseguimento di una soluzione che oltre alle istanze punitive consenta una prevenzione secondaria di fondamentale importanza al fine del recupero del tessuto sociale lacerato attraverso una riparazione del danno che sia educativa per gli autori delle condotte e reintegrativa della dignità delle vittime. Non aveva, ovviamente, fondamento giuridico una (pur in origine paventata) previsione della Map obbligatoria perché è una contraddizione in termini in quanto la Map si fonda sul l'assunzione di responsabilità dell'indagato minorenne e sulla promessa di impegno personale ( che sono, entrambi, atti volontari, non coercibili), dai quali non si può prescindere. Se, poi, normalmente nell'ambito della Map un percorso eventuale di mediazione con la vittima (o con i parenti, nel caso di vittima deceduta) è spesso una parte non obbligatoria ma solitamente prevista, in casi di cyberbullismo questa evenienza va coordinata con una serie di altri contenuti specifici che, nel corso della breve ma intensa esperienza giudiziaria maturata negli scorsi 6 o 7 anni, si sono mostrati assolutamente necessari. Si è ad esempio dimostrata, da parte di istituzioni specializzate nell'osservazione e nello studio di questi fenomeni, una stretta correlazione tra condotte di cyberbullismo ed altre forme di dipendenza giovanile, come quella da droghe, spesso leggere. Prevedere dunque, anche nei casi in cui questa dipendenza non è emersa in maniera eclatante, dei contenuti di elaborazione e rivisitazione dell'uso di sostanze stupefacenti leggere come parte integrante del progetto di messa alla prova sarebbe auspicabile se non necessario. Allo stesso modo, si è evidenziato che l'avvio di percorsi che prevedano contenuti di attività socialmente utili attinenti allo sport, ed a certi sport in particolare basati sulla prestazione individuale all'interno di una squadra, sul contatto fisico, sulla elaborazione della propria e altrui aggressività e sullo studio esperienziale delle distanze tra il proprio corpo e la propria forza e quelli degli avversari (rugby, lotta, arti marziali da contatto ma non da striking) consente una elaborazione empirica e non cognitiva proprio di quei fondamenti del rispetto per lo spazio e la dignità altrui che il cyber bullo non sa sperimentare. Attraverso l'esperienza del proprio corpo, annullato nella realtà virtuale, della propria e dell'altrui forza, del bisogno di non darsi e non dare l'altro mai per vinto il cyberbullo sperimenta i limiti della propria forza come individuo e può positivizzare in effetti benefici del gruppo quelli che nascono come potenza negativa del branco. Tramite il corpo si può portare la mente a percepire la vera estensione della propria sfera emotiva e la reale portata lesiva di condotte apparentemente senza “estensione” proprio perché con estensione e diffusività potenzialmente illimitata. Tutta questa attenzione dei progetti all'autore delle condotte non deve stupire nella ricerca di una efficace prevenzione secondaria; essa va tuttavia bilanciata da altrettanta attenzione alle vittime, sia includendole nei progetti, sia lasciandole fuori ove non sia possibile la riparazione diretta. In entrambi i casi però sono percorsi che vanno delicatamente accompagnati e mai posti come obbligatori proprio per non attivare dinamiche di vittimizzazione secondaria. |