Le misure interdittive nei confronti degli enti collettivi

Giuseppe Tabasco
07 Febbraio 2017

Il sistema cautelare relativo al procedimento per illeciti amministrativi dipendenti da reato è incentrato sull'utilizzo di misure interdittive corrispondenti agli strumenti usati in sede sanzionatoria. Esso è chiaramente ispirato alla normativa codicistica, pur presentando delle peculiarità. Infatti, da un lato, l'applicazione di una misura cautelare interdittiva ad un soggetto collettivo richiede la presenza di gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ed ...
Abstract

Il sistema cautelare relativo al procedimento per illeciti amministrativi dipendenti da reato è incentrato sull'utilizzo di misure interdittive corrispondenti agli strumenti usati in sede sanzionatoria.

Esso è chiaramente ispirato alla normativa codicistica, pur presentando delle peculiarità.

Infatti, da un lato, l'applicazione di una misura cautelare interdittiva ad un soggetto collettivo richiede la presenza di gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ed i criteri di scelta della misura sono ispirati alla logica della adeguatezza e della proporzionalità, dall'altro, con riferimento alle esigenze cautelari, viene fatto riferimento soltanto al pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole, mentre in merito al procedimento di applicazione è previsto un contraddittorio preventivo ed anticipato, nonché la possibilità di sospensione della misura, qualora l'ente chieda di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione delle misure interdittive medesime.

I presupposti applicativi

Come è noto, l'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nel nostro sistema normativo la nuova ipotesi di accertamento giurisdizionale in sede penale relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, contiene, al comma 2, un elenco di misure disposte secondo un ordine decrescente di incisività e gravità: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Presupposti per l'applicazione di una di tali misure interdittive nei confronti dell'ente sono la presenza di gravi indizi di colpevolezza per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente stesso per un illecito amministrativo dipendente da reato e il pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole, purché tale ipotesi sia sorretta da fondati e specifici elementi.

Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive è subordinata, alternativamente e non congiuntamente, al conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità ovvero alla reiterazione nel tempo dell'illecito (Cass. pen., Sez. II, 7 dicembre 2012, n. 4703); nonché che le misure cautelari interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (Cass. pen., Sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43108)

Inoltre, ha escluso l'applicabilità, come misura cautelare, di sanzioni interdittive che non rientrino tra quelle irrogabili in via definitiva all'esito del giudizio di merito (Cass. pen., Sez. II, 12 marzo 2007, n. 10500); ed ha statuito che è sempre possibile l'applicazione contestuale di misure cautelari interdittive e reali, atteso che il divieto di cumulabilità delle misure cautelari contenuto nell'art. 46, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde disciplinate in maniera esaustiva ed autonoma dagli artt. 53 e 54 dello stesso decreto (Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654).

Il provvedimento del giudice

Sulla richiesta di applicazione della misura il giudice decide con ordinanza.

Il provvedimento è configurato secondo quanto prevede l'art. 292 c.p.p. e deve essere opportunamente adeguato, tanto sul piano contenutistico, quanto sul versante motivazionale, alla compagine societaria cui si rivolge.

Perciò, di recente, la suprema Corte ha ritenuto nullo il provvedimento applicativo di una misura cautelare che non esponga i motivi per i quali si ritengono non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 45, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama espressamente l'art. 292 c.p.p., nel contesto di un modello procedimentale a contraddittorio anticipato (Cass. pen., Sez. VI, 7 marzo 2013, n. 10903).

Tale orientamento, attesa la configurazione dell'ordinanza che applica alla persona giuridica la misura interdittiva secondo il contenuto previsto dall'art. 292 c.p.p., risulta ancora più attuale alla luce della recente modifica del sistema delle cautele, ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che, modificando l'art. 292 c.p.p., in relazione all'ordinanza in parola, rafforza l'obbligo di motivazione da parte del giudice, al fine di evitare che essa si appiattisca su quella contenuta nella richiesta del pubblico ministero, prevedendo che la violazione di tale obbligo costituisce motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare.

In ogni caso, escluso il ricorso alla motivazione per relationem, sembra possibile tenere conto di un provvedimento cautelare – definitivo – a carico dell'imputato del reato presupposto (SPANGHER).

Il contradditorio anticipato

Il procedimento applicativo delle misure interdittive nei confronti degli enti presenta delle rilevanti peculiarità.

In primo luogo i commi 2 e 3 dell'art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 introducono il contraddittorio in una fase antecedente all'emanazione del provvedimento cautelare, che, quindi, perde le caratteristiche di “atto a sorpresa”.

Infatti, secondo uno schema innovativo, qualora la richiesta sia presentata fuori udienza, il giudice fissa una apposita udienza in cui il pubblico ministero ed il difensore dell'ente discutono dell'applicazione della misura. Inoltre, il difensore dell'ente può, prima della celebrazione dell'udienza, esaminare la richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero e gli elementi sui quali si fonda. L'udienza si svolge secondo le forme del procedimento camerale e le parti hanno la possibilità di presentare memorie e soprattutto di essere sentite qualora decidano di comparire.

A differenza dell'interrogatorio di garanzia, previsto dall'art. 294 c.p.p., l'interrogatorio in parola non è differito ma anticipato in funzione della stessa decisione circa l'applicazione della misura interdittiva.

Lo scarto di valore tra i due tipi di interrogatorio non consente di ritenerli cumulabili, nel senso che nel procedimento applicativo delle misure cautelari interdittive nei confronti dell'ente non può trovare spazio l'art. 294 del codice di procedura penale.

La garanzia offerta da un contraddittorio anticipato appare più che sufficiente e la previsione di un successivo interrogatorio rappresenterebbe un inutile appesantimento processuale, senza alcun riscontro in termini di supplemento di garanzia (FIDELBO).

La sospensione e la revoca delle misure interditive

Altra peculiarità inerente alle misure interdittive nei confronti degli enti collettivi è costituita dalla possibile sospensione delle stesse, qualora l'ente richieda di poter realizzare gli adempimenti riparatori e riorganizzativi cui la legge condiziona l'esclusone delle sanzioni interdittive. Il giudice, qualora ritenga di accogliere la richiesta avanzata dall'ente, determina una somma di denaro a titolo di cauzione e dispone la sospensione della misura, indicando il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie. I possibili esiti del trattamento cautelare sospeso sono due: se l'ente esegue le attività dovute puntualmente e completamente, il giudice revoca la misura cautelare intedittiva e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca, mentre la fideiussione prestata si estingue. Se, invece, l'ente non pone in essere la condotta riparatoria o lo fa in modo incompleto o inefficace, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

La misura può essere anche sostituita con altra meno grave o con modalità meno gravose e per un tempo inferiore, se le esigenze cautelari risultano attenuate.

Sempre legata alla peculiarità della materia, in punto di revoca della misura interdittiva, è prevista la possibilità di iniziativa d'ufficio da parte del giudice.

Qualora il giudice proceda alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all'indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti tenendo conto anche della specifica attività svolta dall'ente alla quale si riferisce l'illecito per i quali sono espressamente previste (Cass. pen., Sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43108).

A completamento del tema, va osservato che tra le vicende evolutive delle misure interdittive nei confronti degli enti è contemplata la perenzione in ragione del decorso dei termini massimi di durata.

Sebbene non sia previsto un sistema di termini massimi in relazione alle diverse fasi e gradi del procedimento, la durata di una misura interdittiva nei confronti di un ente, di regola, non può essere superiore ad un anno, mentre dopo la pronuncia della sentenza di primo grado può avere durata analoga alla corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. Tuttavia, essa non può mai superare i sedici mesi.

L'estinzione della misura è determinata non solo dalla perenzione ma, in via automatica, anche dalla pronuncia della sentenza di esclusione della responsabilità e della sentenza di non doversi procedere per prescrizione della sanzione amministrativa o del reato dal quale dipende l'illecito contestato all'ente.

Il regime delle impugnazioni

Il pubblico ministero ed il difensore dell'ente possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Invece, contro l'ordinanza emessa in sede di appello essi possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

In sede di legittimità, è stata esclusa l'esperibilità di forme di ricorso per saltum, poiché il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel delineare l'oggetto dell'eventuale ricorso, è chiaro nel riferirsi ai soli provvedimenti emessi in sede di appello (Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2004, n. 37985).

Invece, è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., nei confronti del provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca, emesso nell'ambito del procedimento per l'accertamento della responsabilità da reato degli enti collettivi (Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654).

Tuttavia, va rilevato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è stato ritenuto ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 6589).

In conclusione

L'introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa degli enti non solo asseconda l'esigenza di colmare una lacuna normativa al fine di razionalizzare le risposte sanzionatorie tra Stati ma tende anche a reprime una delle principali e più pericolose manifestazioni di reato, ossia l'illegalità d'impresa, posta in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa (GARUTI).

In altri termini, il Legislatore cerca di coinvolgere direttamente la struttura societaria, di guisa che, se da un lato, l'ente assumerà sempre più le fattezze dell'imputato, dall'altro, forse si arriverà ad un giorno in cui per sanzionare la persona giuridica non sarà necessario colpire le persone fisiche dei suoi dirigenti (GIARDA).

In tale prospettiva, si giustifica l'eccentricità della procedura applicativa delle misure interdittive nei confronti degli enti, modellata sulla dinamica del contraddittorio preventivo ed anticipato.

Infatti, se, da un lato è opportuno che la misura interdittiva venga applicata solo allorché siano concretamente esistenti i presupposti che la legittimano e, pertanto, solo in seguito ad un contributo dialettico della difesa, attesa la particolare invasività del provvedimento cautelare, dall'altro, essendo subordinata la legittimità del provvedimento alla esistenza del pericolo di una reiterazione dell'illecito amministrativo per cui si procede, sembra che proprio il contraddittorio anticipato possa spingere l'ente ad autocontrollarsi per non ricadere nello stesso tipo di illecito (GIARDA).

In altre parole, il contraddittorio preventivo, di tal guisa, funge da deterrente rispetto all'esigenza cautelare che la misura interdittiva mira a salvaguardare, giacché, una volta conosciute le ragioni del provvedimento, l'ente può tenere una condotta irreprensibile, evitando di commettere illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Guida all'approfondimento

L. Bertonazzi, Il d.lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi, in Dir. proc. amm., 2001, p. 1170 ss.;

R. Bricchetti, Le misure cautelari, in A.A.V.V., La responsabilità amministrativa degli enti. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002;

L. D. Cerqua, L'applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti degli enti. Le prime pronunce della giurisprudenza, in Resp. amm. soc. ed enti, 2006, 3, p. 149;

F. Compagna, L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi, in Giur. mer., 2005, p. 1616;

P. Corso, Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti responsabili di illeciti amministrativi, in Corr. trib., 2007, p. 44;

G. Fidelbo, La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lg. 8 giugno 2001 n. 231). Disposizioni processuali, in Legisl. pen., 2002, p. 610;

G. Garuti, La procedura per accertare la responsabilità degli enti, in A.A.V.V., Procedura penale, Torino, 2015;

A. Giarda, Procedimento di accertamento della «responsabilità amministrativa degli enti», in Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso – V. Grevi – M. Bargis, Padova, 2014;

P. Moscarini, Le cautele interdittive penali contro gli enti, in Riv. dir. proc., 2003, p. 1114 ss.;

F. Peroni, Il sistema delle cautele, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002;

A. Presutti, Misure cautelari, in A. Presutti – A. Bernasconi – C. Fiorio, La responsabilità degli enti, Padova, 2008;

F. Prete, Le misure cautelari nel processo contro gli enti, in A. Fiorella – G. Lancellotti, La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato, Torino, 2004;

G. Spangher, La pratica del processo penale, I, Padova, 2012;

G. Varraso, Le misure cautelari, in A.A.V.V., Responsabilità “penale” delle persone giuridiche, Milano, 2007.

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