Guida al d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137
30 Agosto 2015
Inquadramento
Il 7 agosto 2015 è stato emanato il d.lgs. 137, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, della l. 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, e dell'art. 9 della legge di delegazione europea 2013. Il d.lgs. 137/2015, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 9, l. 7 ottobre 2014, n. 154 e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro citata non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo, prevede, in termini generali, che le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo, sul territorio dello Stato italiano e viceversa. L'atto normativo rafforza la linea politica-giudiziaria da tempo perseguita a livello sovranazionale di cooperazione fra gli Stati dell'Unione europea condotta attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni assunte dai singoli Stati, già ampiamente sperimentato, ad esempio, in sede di mandato d'arresto europeo. Definizione e profili generali
L'atto normativo fornisce, innanzitutto, una definizione di cosa debba intendersi per:
Il testo prevede che la decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'art. 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro 2006/783/GAI, è eseguita, nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato, da parte dell'autorità giudiziarie. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità – anche per interposta persona – per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato, può essere eseguita, previo accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga. L'autorità competente è individuata nel Ministro della giustizia e nelle autorità giudiziarie. In particolare, il Ministro della giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa e cura la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'art. 22 della menzionata decisione quadro. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Il testo normativo distingue le modalità di esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri dalle forme d'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri. Esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri
Condizioni Qualora la decisione di confisca sia adottata in altro Stato membro dell'Unione europea si prevede che essa possa essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca riguarda una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale. In particolare, è consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca senza verifica della doppia incriminabilità quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni per i reati di: a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalità informatica; n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; d) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio. Al di fuori dei casi appena menzionati, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), d.lgs. 137/2015.
La tutela giurisdizionale Identificata la sfera d'applicazione del testo, all'art. 4 è tratteggiata la procedura che assicura la tutela giurisdizionale del riconoscimento e esecuzione della decisione. Ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 137/2015, sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non è noto, è competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emesso l'atto risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Nel caso di più beni, dislocati in più luoghi, la competenza spetta all'autorità del luogo in cui si trova il bene di maggior valore. Se la competenza non può essere così determinata è competente la Corte di appello di Roma. L'autorità giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia. Salvo il rinvio dell'esecuzione, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza è dato anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La sentenza di riconoscimento è trasmessa, poi, per l'esecuzione al procuratore generale.
Impugnazioni Contro la sentenza della Corte d'appello, il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'art. 127 c.p.p. Copia del provvedimento è trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.
Esecuzione della confisca A fronte dell'esito positivo del riconoscimento, la confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità: a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili; b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 15, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico). Si applica l'art. 10, comma 3, d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione. In sede di esecuzione, l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica. In particolare, se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia. L'autorità giudiziaria italiana inoltre informa senza indugio al Ministro della giustizia, che a sua volta ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, dell'esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, dell'esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.
Motivi di rifiuto Come anticipato, il decreto legislativo indica i motivi di possibile rifiuto al riconoscimento della decisione. La Corte di appello può infatti rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; b) quando una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; e) quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilità di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca né ha richiesto un nuovo procedimento; f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano; g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli artt. 7 e ss. c.p.; i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'art. 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro 2006/783/GAI provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorità' italiana. Nei menzionati casi, prima di rifiutare il riconoscimento, la Corte di appello deve consultare l'autorità di emissione, anche tramite la rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia. Il rifiuto al riconoscimento ha, dunque, carattere residuale ed è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. La Corte di appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto. In ogni caso, si prevede che la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'art. 1, comma 4, d.lgs. 137/2015. Quando l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.
Rinvio dell'esecuzione La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre, altresì, il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando: a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro; b) è stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di riconoscimento e fino alla decisione definitiva; c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso (e comunque per un periodo massimo di sei mesi); d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione. Il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede all'instaurazione della procedura di riconoscimento e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca, dandone informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.
Concorso di decisioni di confisca Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione, senza indugio, della decisione allo Stato di emissione. Esecuzione delle decisioni nazionali di confisca da attuare negli altri Stati membri
Competenza Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 c.p.p. o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli artt. 24 e 34 del codice delle leggi antimafia. La suddetta autorità può convenire con l'autorità competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.
Procedimento di trasmissione Il pubblico ministero trasmette all'autorità dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia. Gli atti sono trasmessi: a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino; b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione, gli atti sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutività della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita competente dello Stato di esecuzione. Il testo legittima l'esecuzione in Italia della decisione di confisca anche quanto sia stata trasmessa a uno o più Stati membri. Invero, la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, solo se: a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro; b) la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri; c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca. Nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca. Rinvio alle norme del codice di rito penale
Sul piano procedurale, fermo restando quanto premesso, per ciò che non è espressamente stabilito dal decreto legislativo operano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, entro il limite della compatibilità. Destinazione delle somme e dei beni confiscati
L'art. 14 del d.lgs. 137/2015 prescrive che, salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo; b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri appena citati. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione, si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti. Risarcimento
In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'art. 18 della decisione quadro 2006/783/GAI, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'art. 61, comma 23, d.l. 112/2008. Accordi o intese con altri Stati membri
L'avvenuta introduzione del d.lgs. 137/2015 non pregiudica, in ogni caso, l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca. |