Irreperibilità e sospensione del procedimento

Luigi Levita
10 Luglio 2015

Con l'entrata in vigore della legge 67/2014, il sistema processuale è stato profondamente innovato anche con riguardo alla posizione dei soggetti irreperibili, con l'introduzione del potere di sospensione del processo. Si analizzano in questa sede le ricadute applicative delle nuove regole, anche in correlazione alla previgente disciplina della contumacia.
Abstract

Con l'entrata in vigore della legge 67/2014, il sistema processuale è stato profondamente innovato anche con riguardo alla posizione dei soggetti irreperibili, con l'introduzione del potere di sospensione del processo. Si analizzano in questa sede le ricadute applicative delle nuove regole, anche in correlazione alla previgente disciplina della contumacia.

Le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale

Come è noto, una delle più dirompenti innovazioni processuali della legge 67/2014 afferisce al superamento dell'istituto della contumacia, vero baluardo del previgente ordinamento che riconnetteva l'applicazione di tale status all'imputato non comparso in udienza destinatario di notifiche regolari ed in assenza della prova di circostanze suscettibili di dimostrare un impedimento legittimo alla partecipazione al processo.

Mirando a privilegiare forme di conoscenza effettiva del procedimento, la legge 67 ha abolito l'istituto della contumacia e nel contempo spinto verso forme di garanzia sostanziale, perseguite mediante il tendenziale obiettivo della notificazione a mani proprie della citazione per l'udienza, unico atto davvero in grado di certificare oltre ogni ragionevole dubbio la conoscenza del procedimento in capo all'imputato.

Il percorso storico che ha condotto il legislatore del 2014 ad una novella talmente dirompente è nondimeno risalente.

Si pensi, in prima battuta, alla decisione “Colozza” del 1985, con la quale la Corte Edu aveva per la prima volta condannato l'Italia per violazione dell'art. 6.1 Cedu, inferendo la necessaria effettività degli strumenti ripristinatori che l'ordinamento processuale deve assicurare all'imputato onde metterlo in condizione di interloquire sulla fondatezza dell'accusa avanzata nei suoi confronti.

Nel 2004, poi, con il caso “Sejdovic”, sempre la Corte Edu ha affinato il proprio percorso ermeneutico, scolpendo il principio secondo cui l'avviso ad una persona dell'esistenza di un procedimento a suo carico costituisce una ineludibile garanzia, funzionale ad un concreto esercizio dei diritti di difesa.

Traendo le fila dalla lunga evoluzione giurisprudenziale, può quindi affermarsi la liceità del procedimento in absentia, secondo le direttrici tracciate dalla Corte Edu, allorché:

  • l'accusato abbia manifestato un inequivoco disinteresse alla partecipazione al processo …;
  • … e si sia volontariamente sottratto all'esecuzione di una misura restrittiva della propria libertà personale;
  • l'autorità giudiziaria adita abbia raccolto sufficienti elementi di prova tali da dimostrare che l'accusato conoscesse l'esistenza del procedimento aperto contro di lui e delle relative accuse.
Gli effetti dell'irreperibilità nel procedimento interno

In ossequio alle linee interpretative sovranazionali, deve quindi valutarsi in quali casi non sia possibile ritenere ragionevolmente che l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento, ciò in particolare con riguardo agli imputati irreperibili.

Il codice di rito, come novellato, prevede oggi un elenco di fatti sintomatici della conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento, accompagnati da una norma di chiusura che consente al giudice di accertare comunque l'esistenza di altri fatti:

a) l'imputato ha "dichiarato o eletto domicilio";

b) l'imputato è "stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare";

c) l'imputato ha "nominato un difensore di fiducia";

d) l'imputato ha "ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza".

In presenza di tali situazioni opera quindi una presunzione legale di conoscenza della "celebrazione del processo" e di conseguente rinuncia volontaria e consapevole a comparire.

Può anche accadere, pur in presenza di una notifica formalmente valida, che in concreto tali indici sintomatici di conoscenza siano inapplicabili, sempre che non risulti che l'imputato sia certamente a conoscenza del procedimento ovvero che si sia sottratto volontariamente alla sua conoscenza: in tali casi, è consentito al giudice un estremo tentativo di salvataggio ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., mediante il rinvio dell'udienza ed il tentativo di notificazione all'imputato dell'avviso mediante la polizia giudiziaria, da eseguirsi personalmente.

Solo qualora tale ultimo tentativo risulti infruttuoso, dovrà disporsi la sospensione del processo.

Conseguenze processuali

In ossequio alle linee interpretative sovranazionali, deve quindi valutarsi in quali casi non sia possibile ritenere ragionevolmente che l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento, ciò in particolare con riguardo agli imputati irreperibili.

Il codice di rito, come novellato, prevede oggi un elenco di fatti sintomatici della conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento, accompagnati da una norma di chiusura che consente al giudice di accertare comunque l'esistenza di altri fatti:

a) l'imputato ha "dichiarato o eletto domicilio";

b) l'imputato è "stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare";

c) l'imputato ha "nominato un difensore di fiducia";

d) l'imputato ha "ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza".

In presenza di tali situazioni opera quindi una presunzione legale di conoscenza della "celebrazione del processo" e di conseguente rinuncia volontaria e consapevole a comparire.

Può anche accadere, pur in presenza di una notifica formalmente valida, che in concreto tali indici sintomatici di conoscenza siano inapplicabili, sempre che non risulti che l'imputato sia certamente a conoscenza del procedimento ovvero che si sia sottratto volontariamente alla sua conoscenza: in tali casi, è consentito al giudice un estremo tentativo di salvataggio ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., mediante il rinvio dell'udienza ed il tentativo di notificazione all'imputato dell'avviso mediante la polizia giudiziaria, da eseguirsi personalmente.

Solo qualora tale ultimo tentativo risulti infruttuoso, dovrà disporsi la sospensione del processo.

In conclusione

Il sistema ricostruito dal legislatore nella nuova prospettiva di agevolare la conoscenza effettiva del procedimento, non è risultato, tuttavia, esente da penetranti critiche.

La dottrina ha infatti immediatamente stigmatizzato la circostanza che il nuovo meccanismo processuale, nel sottoporre l'imputato ad una vera e propria probatio diabolica ove intenda ottenere la revoca della dichiarazione di assenza, appare decisamente problematico e poco in linea con il garantismo costituzionalmente imposto, finendo per responsabilizzare l'imputato verso una interlocuzione concreta e costante con il proprio difensore che talvolta – come l'esperienza giudiziaria insegna – non risulta caratterizzata dal crisma dell'effettività, per le più disparate motivazioni (anche soggettive, beninteso).

Altri studiosi, concordando su tali riflessioni ed ulteriormente sviluppando il proprio ragionamento, hanno quindi argomentato nel senso di ritenere tale momento di frizione del sistema una ineludibile necessità del nostro sistema processuale che, non essendo accusatorio in senso puro, non si è spinto oltre sino al punto di imporre all'imputato un vero e proprio dovere di presentarsi in udienza (come notoriamente avviene nei sistemi anglosassoni, laddove la condotta di contempt of court costituisce spesso comportamento maggiormente grave rispetto al singolo reato del quale l'imputato è chiamato a rispondere).

Tale punto critico assume decisivo rilievo, se è vero – come è vero – che la Corte Edu ha ripetutamente specificato che l'imputato assente, ove non abbia partecipato al processo per cause realmente indipendenti dalla sua volontà, deve essere sentito dall'autorità giudiziaria onde consentirgli di fornire la propria versione dei fatti, il tutto prima che il giudice si pronunci nuovamente sull'imputazione a seguito del positivo esperimento del rimedio restitutorio.

Ed infatti, come si è precedentemente evidenziato, per le fonti sovranazionali assume rilievo la circostanza che l'imputato si sia deliberatamente sottratto al processo e non la sua eventuale condotta colposa; se ne deduce che la scelta di celebrare il processo in absentia può ritenersi convenzionalmente compatibile, soltanto laddove si forniscano all'imputato idonei strumenti restitutori, tali da “rimetterlo in gioco” ove si accerti la mancata addebitabilità.

Guida all'approfondimento

Bricchetti - Pistorelli, Così "scompare" il processo in contumacia, in Guida al Diritto, 2014, 21, 94ss.;

Garuti, Gli effetti della riforma sulla restituzione in termini, in Diritto Penale e Processo, 7, 2014, 816ss.;

Tonini - Conti, La sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, in Diritto Penale e Processo, 5, 2014, 507ss.;

Colaiacovo, Brevi osservazioni su latitanza e contumacia, in Diritto Penale e Processo, 3, 2014, 297ss.;

Pansini, La contumacia nel diritto processuale penale, Napoli, 1963.

Sommario