Incidente mortale in oratorio: chi risponde di omicidio colposo? I criteri della Cassazione per individuare la posizione di garanzia
12 Maggio 2017
« La posizione di garanzia derivante dalla relazione di governo intrattenuta con una fonte di pericolo deve essere individuata alla luce delle specifiche circostanze del sinistro che si sia verificato, dovendosi accertare la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione nella sequenza di accadimenti alla quale accede l'evento, senza che possa ritenersi sufficiente una valutazione sul piano astratto ». Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. IV, 1 dicembre 2016 (dep. 20 aprile 2017), n. 19029. Il caso da cui trae origine il ricorso riguarda il decesso di un minore che, unitamente ad alcuni compagni di giochi, aveva fatto accesso al campo di calcetto della parrocchia; qui si appendeva alla traversa della porta di calcetto, la quale, non essendo fissata al terreno o in altro modo, si ribaltava finendo sul giovane, che riportava lesioni mortali. La questione che si trova ad affrontare il Collegio riguarda l'individuazione del soggetto gravato dell'obbligo di controllo della fonte di pericolo costituita dall'attrezzatura sportiva il cui rovesciamento al suolo determinò il tragico evento. Spiegano, al riguardo, i giudici di legittimità che, qualora nel governo di un pericolo si inseriscano ulteriori soggetti, deve sempre esaminarsi la natura dell'estensione dei poteri che questi ultimi hanno acquisito in quanto, se si affermasse la responsabilità del proprietario, in quanto titolare di poteri dispositivi senza verificare se per alcuni di essi sia intervenuta una qualche vicenda modificativa e se i poteri impeditivi richiesti dal caso non fossero proprio quelli nella titolarità degli ulteriori soggetti, il giudizio mostrerebbe evidenti profili di illegittimità. Nel caso di specie, fermo restando che il parroco ha il generale dovere di assicurare che dall'uso delle aree e delle pertinenziali attrezzature sulle quali si esercita il suo governo non derivino offese alla salute di quanti sono ammessi a farne uso, non sono stati presi in considerazione, da parte dei giudici di merito, la ripartizione dei compiti tra costui e il vice parroco e gli accordi presi tra il parroco e il comitato promotore della festa, avvenuta pochi giorni prima dell'incidente. Infatti, proprio in occasione della festa era stata spostata la porta da calcetto la quale, il giorno dell'evento, non era ancora stata rimontata. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d'appello per un nuovo esame della fattispecie la quale « dovrà condurre all'identificazione del soggetto garante del rischio determinato dalla presenza della porta di calcetto all'interno del campo momentaneamente posto a disposizione del comitato promotore della festa, non trascurando di considerare il tema della accessibilità a tale area, in concreto e per come eventualmente regolata tra le parti, con specifico riferimento al giorno del sinistro; si dovranno esplicitare le fonti del dovere di vigilanza del quale fa menzione la contestazione e verificarne i contenuti nella specifica vicenda, alla lue del rapporto instauratosi tra l'imputato [il parroco] ed con il Comitato e dei compiti affidatiti invece al vice parroco ». |