Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali in rapporto con il reato di incendio boschivo colposo

Francesco Verdianelli
13 Aprile 2016

La normativa nazionale in materia ambientale, con il novellato art. 182 del d.lgs. 152 del 2006, ha introdotto, al comma 6-bis, la distinzione tra smaltimento (anche illecito) di rifiuti ed attività di raggruppamento ed abbruciamento, quando effettuate nel luogo di produzione, dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f).
Abstract

La normativa nazionale in materia ambientale, con il novellato art. 182 del d.lgs. 152 del 2006, ha introdotto, al comma 6-bis, la distinzione tra smaltimento (anche illecito) di rifiuti ed attività di raggruppamento ed abbruciamento, quando effettuate nel luogo di produzione, dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), e cioè delle materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. La norma, nel caso che si tratti dei materiali vegetali elencati all'articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152 del 2006 stabilisce che, qualora le quantità abbruciate siano costituite da piccoli cumuli e si tratti di quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, si rientra nell'ambito delle normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non in attività di gestione di rifiuti.
Nel corpo della disposizione è dato tuttavia leggere che: nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata; inoltre i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Sulla scorta del novellato art. 182 del d.lgs. 152/2006 si apre quindi la possibilità per chiunque, cioè sia per l'agricoltore professionista che per l'“hobbista”, di poter ricorrere alla pratica agricola dell'abbruciamento in loco dei residui vegetali contemplati all'articolo 185, comma 1, lettera f) del c.d. Testo unico ambientale, senza che essa costituisca attività di smaltimento di rifiuti; infatti, fermo il rispetto delle condizioni qualitative e quantitative sopra citate, qualora non si ricada nel periodo temporale di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni o, per quanto riguarda i Comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale non siano stati adottati medio tempore provvedimenti di sospensione, differimento o divieto dettati da condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana…, l'attività di abbruciamento è consentita.

L'esempio della Toscana

Accade ogni anno, specie nel periodo estivo, che il patrimonio boschivo rimanga “vittima” di incendi che, solitamente originati da condotte dolose, possono però anche scaturire da azioni colpose riconducibili al fare umano legato proprio all'attività agricola, intesa anche nella sua versione “hobbistica” o, addirittura, improvvisata.
Nel corso degli anni le Regioni, specie dopo l'avvento della legge 21 novembre 2000, n. 353 che con l'art. 3 stabilisce l'approvazione da parte di queste ultime del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, e proprio allo scopo di prevedere, prevenire e limitare l'insorgere di incendi boschivi originati da condotte colpose, hanno cercato di normare, in via regolamentare, il fenomeno degli abbruciamenti di residui vegetali derivanti dall'attività agricolo-forestale. Ne è un esempio, per menzionarne uno (ma ve ne sono altri simili, e direi egualmente efficaci, in altre Regioni), il d.p.g.r. 48/R/2003 della Regione Toscana e cioè il Regolamento Forestale della Toscana; quest'ultimo, redatto in attuazione dell'art. 39 della legge regionale 39 del 21 marzo 2000 (Legge Forestale della Toscana) ed oggi modificato, proprio a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 182, comma 6-bis, del d.lgs. 152 del 2006, con il d.p.g.r. 5 maggio 2015 n. 53/R, all'articolo 57-bis precisa le modalità per l'abbruciamento di residui vegetali ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura e ripulitura, o da altri interventi agricoli o forestali, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Il succitato regolamento vieta la combustione degli anzidetti residui vegetali in alcuni periodi dell'anno come quelli estivi, e segnatamente dal 1 luglio al 31 agosto, o in quelli ritenuti dalla Regione pericolosi per lo sviluppo di incendi in base al piano AIB (v. art. 61), mentre nella rimanente parte dell'anno, e cioè dal 01 settembre al 30 giugno, o fuori dai periodi ritenuti comunque pericolosi, la consente purché effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 57-bis e delle norme di precauzione e prevenzione previste dall'art. 66, che sono tese ad evitare che la pratica dell'abbruciamento controllato possa degenerare in un incendio. Vediamone alcune, senza pretesa di completezza: la pratica è consentita solo in assenza di vento, il materiale da bruciare deve essere disposto in piccoli cumuli ed in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili; è richiesta la presenza di un adeguato numero di persone, non essendo in nessun caso consentito procedere da soli, ed è inoltre imposta la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

Quid iuris nel caso in cui un soggetto effettui un abbruciamento di materiali vegetali, legittimo in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 182, comma 6-bis e 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006, per qualità e quantità ma non sotto il profilo regolamentare regionale e/o comunale (o di altro ente preposto alla tutela ambientale), perché magari non rispettoso dei requisiti temporali (ad esempio, perché effettuato in data 15 agosto o in periodi considerati pericolosi) o delle ridette norme di prevenzione e cautela, provochi un incendio boschivo con effetti e/o conseguenze “disastrosi” per l'ambiente?
Prima facie, da una lettura comparata della succitata normativa nazionale e regionale emerge che chiunque violando, per negligenza, imprudenza, imperizia od altro biasimevole motivo, precetti normativi, anche regolamentari (che prevedono la sola comminazione di una sanzione amministrativa), volti a prevenire l'insorgere dei fenomeni delittuosi contemplati dall'art. 423-bis c.p., generi un incendio boschivo, può essere chiamato a rispondere, a titolo di colpa (anche cosciente), di quest'ultimo reato; infatti, pur non avendo l'agente una volontà diretta a compiere l'evento, lo stesso è tuttavia conscio della connessione causale tra la violazione delle ridette norme, che impongono l'uso di un atteggiamento di precauzione, prevenzione e cautela, e l'evento illecito.

Di conseguenza, poi, al reo potrebbe essere contestato, come di qui seguito si andrà a dire, l'art. 423-bis, commi 3 e 4, c.p., quindi nella sua formulazione aggravata, qualora dall'incendio boschivo sia derivato un pericolo per edifici, un danno su aree protette e/o grave, esteso ed persistente per l'ambiente; tuttavia, proprio in quest'ultimo caso (comma 4), alla luce della entrata in vigore della legge 68 del 2015 Disposizione di delitti contro l'ambiente, e specie in ragione di quanto disposto dall'art. 452-quinqies c.p., la suddetta soluzione non appare ad oggi così ovvia e scontata. Vediamo insieme perché.

Inquadramento dell'art. 423-bis c.p.

L'art. 423-bis c.p. è stato introdotto dalla legge 353 del 21 novembre 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) allo scopo di tutelare l'interesse giuridico del patrimonio boschivo nazionale, considerato dalla giurisprudenza di legittimità come l'insieme delle entità naturalistiche ritenute indispensabili ed insostituibili per la qualità della vita e quindi, a maggior ragione tali anche per l'incolumità pubblica. Si tratta di un reato comune ma autonomo e speciale rispetto al reato di incendio di cui all'art. 423 c.p., dal quale si distingue per lo specifico elemento oggettivo: chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui (ma è stato detto dalla suprema Corte anche su estensioni di terreno a boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea) è punito con reclusione da quattro a dieci anni, per la fattispecie dolosa (comma 1) e da uno a cinque anni per quella colposa (comma 2); il terzo comma prevede l'aggravante ad efficacia comune (le pene sono aumentate) se dall'incendio, sia esso doloso o colposo, sia derivato pericolo per edifici o, in alternativa, un danno su aree protette, mentre al quarto comma sovviene l'aggravante ad effetto speciale (le pene sono aumentate della metà), se dall'incendio sia derivato un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Il disastro ambientale

La legge 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto, nel Libro II del Codice Penale, il Titolo VI-bis denominato Dei delitti contro l'ambiente. Il nuovo disposto normativo, in particolare, ha introdotto con l'art. 452-quater c.p. la fattispecie delittuosa del disastro ambientale: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La nuova previsione normativa sancita dall'art. 452-quater c.p. (fuori dai casi previsti dall'articolo 434) prevede che la condotta sia abusiva. Dalla semplice lettura della disposizione de qua, si comprende come il legislatore per abusivamente abbia voluto abbracciare, anche in ragione dei dettami giurisprudenziali di legittimità susseguitisi nel tempo specie in materia di rifiuti, le condotte più svariate ma, in ogni caso, legate ad attività umane carenti di autorizzazione, per essere le stesse autorizzazioni assenti, scadute, illegittime o, addirittura, violate nel proprio contenuto precettivo. Come visto, sotto il profilo oggettivo, la condotta abusiva deve essere tale da aver generato un disastro ambientale perciò intendendosi alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese od esposte a pericolo. L'art. 452-quater c.p. prevede poi, al suo ultimo comma, l'aggravante (comune: la pena è aumentata), qualora il disastro sia prodotto, anche qui in via alternativa, su di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Ma vi è di più. L'art. 452-quinquies c.p. stabilisce che il delitto di disastro ambientale possa essere imputato all'agente oltre che a titolo di dolo, anche di colpa: se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi sono diminuite da un terzo a due terzi.

Trattasi di una innovazione legislativa da lungo tempo auspicata, sia in dottrina che in giurisprudenza, per l'esigenza de iure condendo di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi e concretamente lesive del bene ambiente, la cui protezione fino ad oggi era delegata all'art. 434 c.p.: il c.d. delitto di disastro innominato. Proprio in ordine a quest'ultimo reato, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che rappresentando lo stesso una norma di chiusura dei delitti di disastro, e solo di quelli (Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti), non ricomprenderebbe nella propria norma di riserva il reato di incendio (art. 423 c.p.). Tuttavia, la stessa suprema Corte aggiunge che qualora la medesima condotta materiale arrechi un'identica offesa ai beni giuridici tutelati dalle due fattispecie si può, tra i due delitti poc'anzi citati (artt. 423 e 434 c.p.), instaurare un rapporto di sussidiarietà o di c.d. consunzione (ispirato al principio del ne bis in idem sostanziale), nel senso che se il reato di disastro si verifica a seguito di un incendio, trova applicazione soltanto la norma che prevede il reato più grave: sempre in questo caso il crollo doloso aggravato assorbirebbe quello di incendio doloso (meno grave).

Mutatis mutandis, si potrebbe allora costituire, qualora la condotta materiale sia collegata (l'aver con colpa provocato un incendio boschivo che a propria volta ha cagionato un disastro ambientale colposo) ed i beni giuridici rispettivamente tutelati si possano considerare i soliti (patrimonio boschivo, ambiente ed incolumità pubblica), un rapporto di sussidiarietà o “assorbimento” (consunzione) tra gli artt. 423 -bis, comma 2, e 452 quinquies del codice penale. Tuttavia la questione, per quanto qui di seguito andremmo ad argomentare, non appare di così semplice soluzione.

Il “potenziale” concorso formale eterogeneo di reati tra gli artt. 423-bis, comma 2, e 452-quinquies del codice penale.

A mente di quanto appena detto, e proprio a seguito dell'introduzione nel codice penale del delitto di cui all'art. 452-quinquies, sorge altrettanto spontaneo l'interrogativo se tra il reato di incendio boschivo e quello di disastro ambientale – nella loro rispettiva variante colposa – si possa invece instaurare un concorso formale eterogeneo di reati. Per tentare di rispondere, occorre in primis accertare se l'incendio boschivo (colposo), certamente punibile ai sensi dell'art. 423-bis, comma 2, c.p., abbia anche cagionato, come sua "naturale" conseguenza, anche un disastro (altrettanto colposo) qualificabile come ambientale.

In buona sostanza, si dovrà stabilire se tra il reato di cui all'art.423-bis, comma 2 c.p., posto a tutela del patrimonio boschivo nazionale, inteso quale bene primario ed insostituibile della vita, e quello di cui all'art. 452 quinquies c.p., che invece tutela l'ambiente dalla minaccia di alterazioni, irreversibili, o quasi, ad un ecosistema o dall'offesa, rilevante, lesiva e diffusa, alla pubblica incolumità, possa ravvisarsi, in ragione dei beni giuridici tutelati, un concorso apparente di norme ex art. 15 c.p. o, piuttosto, un concorso formale eterogeneo di reati ex art. 81, comma 1, c.p. Un primo elemento da valutare è se l'interesse giuridico tutelato dal primo (art. 423-bis c.p.), e cioè il patrimonio boschivo nazionale, possa essere riconducibile, vista la ratio, oltre che all'incolumità pubblica anche al bene ambiente, e se invece quello conseguente al secondo (art. 452-quinquies c.p.) guardi quasi esclusivamente alla sola res ambiens o anche all'incolumità pubblica. Fornendo un'interpretazione sistematica dell'oggetto giuridico tutelato, verrebbe da dire che entrambi i citati reati siano volti alla preservazione sia del bene giuridico ambiente che di quello della pubblica incolumità ma questa lettura, per quanto sinora visto, potrebbe risultare riduttiva oltreché fuorviante.

La storia ci insegna infatti come le conseguenze derivanti dall'evento scaturitosi dall'incendio boschivo, indipendentemente dalla sua qualificazione sotto il profilo psicologico, possano cagionare non solo pericoli o danni nell'immediato per il patrimonio boschivo e/o la pubblica incolumità ma anche danni irreparabili all'ambiente, o rimediabili solo con l'intervento dell'uomo, e solo in minima parte naturalmente, per ciò intendendo quelli alla flora, alla fauna, all'assetto idrogeologico e idraulico, al paesaggio e così via (si evidenzia che sempre più spesso, a causa della vastità e distruttività dei fenomeni d'incendio boschivo, le amministrazioni pubbliche devono ricorrere ad opere di ripristino e bonifica attingendo ad ingenti risorse finanziarie pubbliche che risultano insufficienti per un completo ripristino dello status quo ante). Come sopra già detto, a questo proposito non va tuttavia sottaciuto il fatto che l'art. 423-bis, comma 4, c.p. prevede che, qualora l'incendio boschivo procuri un danno grave, esteso e persistente all'ambiente, la pena, anche nella fattispecie colposa di cui al comma secondo, è aumentata della metà: è dunque previsto un caso di circostanza aggravante ad effetto speciale allorquando il danno all'ambiente assuma i connotati della gravità, vastità e permanenza. Ma anche l'art. 452-quater, comma 3, c.p., prevede l'aggravante, in questo caso comune, se il disastro è prodotto in aree naturali protette, sottoposte ai vincoli sovraordinati (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico) o in danno di specie animali o vegetali protette.

Cosa potrebbe dunque accadere, sotto il profilo giuridico, nel caso in cui l'incendio boschivo colposo oltre ad un generico danno grave, esteso e persistente all'ambiente provochi invece, nello specifico, anche un pericolo o un danno irreparabile, o quasi, per un ecosistema o sia, per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi o del numero delle persone coinvolte, tale da cagionare un'offesa od un pericolo per la pubblica incolumità?

Due le possibilità: da un lato, sposando la succitata tesi giurisprudenziale, si potrebbe assistere all'assorbimento dell'art. 423-bis, comma 2, c.p. da parte della previsione sancita dall'art. 452-quinquies c.p. in quanto il primo, anche nella sua forma aggravata, sarebbe meno grave del secondo, con la conseguenza che non si potranno imputare entrambi i reati ma solo quest'ultimo, dall'altro, però, qualora si ritenga invece che i delitti di incendio boschivo colposo e di disastro ambientale colposo siano stati concepiti dal Legislatore per la tutela di beni giuridici diversi e, soprattutto, con finalità distinte, si potrebbe invece instaurare tra di loro un concorso eterogeneo di reati.

In conclusione

Alla luce delle suesposte considerazioni sembra dunque corretto affermare che coloro i quali nell'abbruciare residui vegetali, per il loro reimpiego in loco come sostanze concimanti o ammendanti, non rispettino le norme regolamentari e/o i provvedimenti emanati dagli enti territoriali (in specie, Regioni, Comuni, Comunità montane, e prima anche Province), che assoggettano l'agente in "via locale" alla sola sanzione amministrativa, provochino un incendio boschivo colposo, potrebbero essere chiamati, proprio in ragione della loro condotta abusiva, come supra identificata, a rispondere anche del nuovo delitto di disastro ambientale colposo ex art. 452-quinquies c.p. Ciò potrebbe avvenire qualora gli agenti abbiano causato, a seguito dell'incendio, non solo un generico danno grave, esteso e persistente all'ambiente, che peraltro così come formulato risulterebbe non rispettoso dei requisiti di determinatezza e tassatività del precetto penale, ma da esso, nello specifico, sia derivata o sia scaturito il pericolo di un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, un'alterazione dell'equilibrio di quest'ultimo rimediabile solo tramite provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi o un'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. In buona sostanza, alla condotta colposa cagionante un incendio boschivo, e lesiva in primis del patrimonio boschivo inteso quale bene indispensabile per la vita degli individui, che integri, altresì, i requisiti previsti, in via alternativa tra loro, dalla nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-quater, comma 2, c.p., e di cui il quinquies ne costituisce la variante colposa, si potranno imputare, qualora ciò non si sostanzi solo in un generico, e tra l'altro difficilmente verificabile, danno grave, esteso e persistente all'ambiente ma venga integrata anche la peculiare fattispecie di cui all'art. 452-quinquies c.p., entrambe le norme in concorso eterogeno tra di loro, e quindi sia l'incendio boschivo colposo che il disastro ambientale colposo (oltre, se integrate, le rispettive aggravanti), anche se ne sia derivato, in quest'ultimo caso, solo il pericolo di lesione dei beni giuridici tutelati. Si pensi ad un incendio boschivo che vada a ledere, in via diretta, il patrimonio boschivo (anche in area protetta), ma che abbia altresì come suo effetto derivato l'alterazione, definitiva o quasi, o il pericolo per essa, di un ecosistema locale (art. 452-quater, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.) oppure crei le condizioni perché vi sia un'offesa, rilevante (nel tempo), alla pubblica incolumità (art. 452-quater, comma 2, n. 3,c.p.).

A questa conclusione si può arrivare prendendo a riferimento la ratio della direttiva 2008/99/Ce, di cui la legge n.68 del 2015 ne costituisce, implicitamente, l'attuazione nel nostro ordinamento, la quale sancisce che Ciascuno Stato membro si adopera affinché vengano punite a titolo di reato le attività illecite poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza che danneggino o mettano in pericolo gli habitat naturali o seminaturali, così come definiti dalla Direttiva 92/43/CEE. A sommesso avviso dello scrivente, dunque, il nuovo delitto di disastro ambientale colposo, così come concepito (rectius, recepito) dal nostro legislatore e letto, in questo caso, in combinato con l'art.423-bis, comma 2, c.p., dovrebbe ritenersi la fattispecie che tutela il bene giuridico dell'ambiente non tanto nella fase immediata dell'evento, ma in quella successiva e derivante dalla permanenza, o pericolo per essa, degli effetti negativi, irreversibili o quasi, provocati in questo caso dall'incendio boschivo (colposo), all'ecosistema presente in situ, definito dalla

letteratura scientifica come l'insieme degli organismi viventi (componente biotica: specie animali e vegetali) e dell'ambiente che lo circonda (componente abiotica: luce, suolo e sottosuolo, rocce, acqua, aria, l'insieme dei fattori climatici etc.), e quindi dell'habitat umano nella sua complessità. Questa lettura permetterebbe, altresì, di superare il problema legato alla paventata violazione dei principi di tassatività e determinatezza posto, come detto sopra, in ordine al comma 4 dell'art. 423-bis c.p.

Tuttavia, si deve anche dire che con questa interpretazione data all'art. 452-quater c.p. si addiverrebbe allora all'assurdo che le condotte dolose di cui all'art. 423-bis, comma 1, c.p. non potrebbero vedersi contestare, per colpa della dicitura abusivamente come sopra inquadrata, entrambi i reati ma solo quest'ultimo. Infatti, salvo il fatto che per condotta abusiva si voglia intendere, forzatamente, anche quella dolosa volta a provocare volontariamente l'incendio boschivo, ma per i motivi meglio sopra specificati non vi è motivo di farlo, più opportuno sarebbe stato mantenere quanto era previsto nell'originaria versione della legge dove si parlava di condotta posta in essere “in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificatamente poste a tutela dell'ambiente e la cui osservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”, o meglio ancora sarebbe stato omettere specificazioni di sorta (art. 434 c.p. docet!) dimodoché, viste le aspirazioni del legislatore sia comunitario che nazionale, il concorso formale eterogeneo tra il reato di incendio boschivo e quello di disastro ambientale, che ne potrebbe essere la naturale conseguenza, sarebbe stato pacificamente ammissibile sia nella variante colposa che dolosa.

Che dire: non ci resta che attendere le prime pronunce in merito.

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