Esigenze cautelari: è necessaria l'alta probabilità che si presenti l'occasione di commissione del delitto
14 Giugno 2016
L'attualità del pericolo, richiesto dall'art. 274, lett. c) c.p.p. ai fini della disposizione della misura cautelare, involge la valutazione di un pericolo prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura ovvero di occasioni prossime alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte ma probabili nel loro vicino verificarsi. Tale lettura restrittiva del requisito dell'attualità di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p. è da ricondursi alle modifiche apportate al “sistema” delle misure cautelari come modificato dalla l. 47/2015, la cui ratio richiede al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali e di loro graduazione. Simile onere motivazionale assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia il lasso di tempo che divide i fatti contestati dal momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare. Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più quindi sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p. ma è necessario ipotizzare la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Con tali motivazioni la Cassazione panale, Sezione VI, nella sentenza n. 24476, depositata il 13 giugno 2016, ha annullato con rinvio, limitato alle esigenze cautelari, l'ordinanza con cui il tribunale di Roma aveva dichiarato sussistenti le esigenze cautelari. Sussistenza che, secondo i giudici della Corte, appare dissonante con il dato storico essendo intervenute a distanza di oltre un anno dalla commissione del reato. |