Spazio minimo vitale per il detenuto: 3 mq oltre al letto
15 Dicembre 2016
La Corte di cassazione, Sezione I, con sentenza n. 52819, depositata il 13 dicembre 2016 ha affermato il seguente principio di diritto: per spazio minimo in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto. Fino ad ora la giurisprudenza di legittimità era intervenuta sulle questioni riguardanti lo spazio minimo da garantire al detenuto prendendo in considerazione solo i servizi igienici e gli arredi fissi, quali armadi e mensole sporgenti. Infatti nelle motivazioni del provvedimento di merito impugnato veniva considerata superficie utile anche quella occupata dal letto per finalità di riposo o di attività sedentaria. Il supremo Collegio però non ha ritenuto corretta questa lettura e ha ritenuto che i 3 mq minimi, richiesti dalla giurisprudenza della Corte Edu e dai parametri forniti dal Cpt per evitare la presunzione assoluta di trattamento inumano e degradante, devono essere considerati come funzionali e quindi come spazio destinato al movimento. |