Autoriciclaggio: quid iuris per le condotte antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 648-ter.1 c.p. ?

Sergio Beltrani
16 Giugno 2015

La legge n. 186 del 2014 ha introdotto nel codice penale il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), in precedenza non specificamente punito. Tale nuova incriminazione, che non può retroagire, pone il problema della possibile rilevanza penale delle condotte già in corso alla data di entrata in vigore della novella.
Il quadro normativo

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2015) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), che sanziona “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenenti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La limitata rilevanza penale dell'autoriciclaggio prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p.

Il riciclaggio penalmente rilevante e l'impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, quali ipotesi particolari di ricettazione, avevano ed hanno come presupposto, l'esclusione del concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano: per tale ragione la giurisprudenza (Sez. VI, sentenza n. 3390 del 1994) aveva, ad esempio, ritenuto che non configura l'attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l'impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto, precisando, più recentemente (Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 2013, n. 9226), che non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno (questa decisione aveva, in particolare, osservato che, non essendo all'epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio, risultano del tutto irrilevanti le modalità con le quali il soggetto agente abbia perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto risultato sia stato conseguito direttamente, oppure, ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta: nel caso di specie, l'imputato – prosciolto in udienza preliminare: il successivo ricorso del P.M. è stato rigettato – era stato imputato di riciclaggio per avere indotto una terza ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta).

I fatti di “auto riciclaggio” erano ritenuti punibili unicamente in quanto integranti il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 e quindi ricorrendo lo specifico fine di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione: in particolare, secondo le Sezioni unite (27 febbraio 2014, n. 25191) è configurabile il reato di cui all'art. 12-quinquies in danno dell'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12-quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

La struttura del nuovo reato: elementi rilevanti ai fini della successione di leggi nel tempo

Ai fini della verifica delle possibili conseguenze del presente fenomeno di successione di leggi nel tempo, deve considerarsi in primo luogo la necessità di un reato (non colposo) presupposto.

L'espressa formulazione dell'art. 648-ter.1 c.p. rende, inoltre, evidente che l'autoriciclaggio si consuma quando il soggetto attivo del reato abbia impiegato o portato a compimento la sostituzione od il trasferimento incriminati: la condotta potrà non esaurirsi necessariamente in un unico atto e verosimilmente, in molti casi (certamente in quelli di maggior rilievo), risulterà complessa.

In conclusione

Ai fini della verifica delle possibili conseguenze del presente fenomeno di successione di leggi nel tempo, deve considerarsi, in primo luogo la necessità di un reato (non colposo) presupposto.

Nonostante il contrario avviso talora espresso “a prima lettura” (BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, in www.penalecontemporaneo.it) nessun problema sembra porre l'ipotesi che il reato presupposto che abbia procurato al soggetto agente il denaro, i beni o le altre utilità “autoriciclate” sia stato posto in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p.: la condotta incriminata ex novo consiste, all'evidenza, proprio e soltanto nello stesso “autoriciclaggio” (come normativamente descritto) e, pertanto, ove essa (in una o più delle descritte connotazioni) sia posta in essere nella vigenza della norma incriminatrice sopravvenuta, nessun indebita retroattività della nuova incriminazione avrà luogo.

Maggiori problemi si pongono in riferimento alla possibile complessità della condotta incriminata.

Appare evidente che, se l'atto di “impiego” delle risorse di provenienza illecita, ovvero la condotta mirante alla “sostituzione” od al “trasferimento”, si sia perfezionato prima della vigenza della novella, il reato non potrà esser ritenuto sussistente, per l'impossibilità di far retroagire la nuova incriminazione, ed il soggetto attivo, all'esito del procedimento penale cionondimeno iniziato, dovrà essere assolto con la formula “perché il fatto non era previsto dalla legge come reato”.

Al contrario, non sembra potersi dubitare che, ove la condotta – pur iniziata prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio – si sia perfezionata, venendo portata a compimento, sotto la vigenza della novella, il soggetto attivo risulterà responsabile di autoriciclaggio. In tale ultima situazione potrebbe giungersi a conclusioni diverse unicamente nel caso in cui la condotta sia stata posta in essere interamente prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p. (ovvero prima del 1° gennaio 2015) ed il solo conseguimento dell'effetto autoriciclatorio sia stato successivo, quando il soggetto attivo si sia incolpevolmente trovato – in concreto – nell'impossibilità di bloccare il predetto effetto: le molteplici operazioni economico-finanziarie in astratto suscettibili di essere escogitate sconsigliano, in proposito, l'affermazione di principi tendenzialmente assoluti.

Sembra di poter affermate con certezza unicamente che il relativo onere (riguardante l'esclusione della commissione del reato in epoca nella quale lo stesso non era previsto come tale) incombe necessariamente sul P.M.

Residua, per le condotte in toto antecedenti, l'evenienza dell'integrazione del reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. 306/1992, ove ne ricorrano le specifiche finalità.

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