Il risarcimento del danno per detenzione contraria all’art. 3 Cedu
17 Novembre 2015
Abstract
In seguito alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Torreggiani e al. c./Italia (8 gennaio 2013), l'art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 117, ha inserito nella legge di ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) l'art. 35-ter, che contiene la disciplina dei rimedi risarcitori per ottenere il ristoro del pregiudizio a causa delle condizioni di detenzione inumane e degradanti subite da detenuti e internati, in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu). La disposizione di matrice europea prevede una modalità prioritaria di risarcimento (consistente nella riduzione proporzionale della pena residua ancora da espiare) e una tipologia, ad essa sussidiaria e complementare (il riconoscimento di una somma di denaro fissa moltiplicata per il numero di giorni in cui si è verificata la violazione convenzionale). Per espressa previsione normativa, il giudice italiano è tenuto a conformare la propria giurisprudenza in materia risarcitoria del pregiudizio in esame ai principi elaborati dalla Corte Edu (comma 1, art. 35-ter ord. pen.). Con il pilot judgement adottato l'8 gennaio 2013 sul caso Torreggiani e al. c./ Italia, la Corte di Strasburgo, rilevando il carattere sistemico del sovraffollamento carcerario italiano, aveva prescritto all'Italia di introdurre rimedi effettivi di natura giurisdizionale atti a riparare alle violazioni in atto, cioè a far cessare la situazione lesiva dell'art. 3 Cedu in corso, e a risarcire il pregiudizio sofferto dal detenuto a causa delle violazioni subite. La Corte europea rilevava che la possibilità di ricorso al giudice civile non costituiva un rimedio effettivo, poiché non agevolmente esperibile e di incerta competenza mentre, al contrario, occorreva assicurare ai soggetti detenuti e internati danneggiati un mezzo di tutela facilmente accessibile ed effettivo, idoneo a determinare la cessazione della condotta illecita eventualmente accertata e consentire la riparazione del conseguente pregiudizio, prevedendo altresì una riparazione diretta ed appropriata e non semplicemente una tutela indiretta dei diritti sanciti dall'art. 3 della Convenzione (Cedu, 20 ottobre 2011, Mandić e Jović c./ Slovenia, ric. n. 5774/10 e 5985/10, § 107). In tale prospettiva, la Corte Edu ha rilevato la necessità di approntare sia uno strumento di natura inibitoria (rimedio preventivo) idoneo a impedire il protrarsi della violazione e consentire ai detenuti di ottenere un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione (Cedu, 22 ottobre 2009, Norbert Sikorski c./ Polonia, ric. n.17599/05, § 116), sia un ricorso risarcitorio (i c.d. rimedi compensativi). A garantire l'effettività della tutela stabilita dall'art. 3 Cedu, i rimedi preventivi e quelli compensativi devono coesistere in modo complementare, di modo che, qualora sia accertata l'effettiva lesione del diritto, la vittima possa ottenere tanto la rapida cessazione dei trattamenti detentivi inumani e degradanti, quanto un'adeguata riparazione per la violazione subita (Cedu, Torreggiani e altri c. Italia, cit., §96). Secondo la Corte di Strasburgo, i provvedimenti del giudice nazionale in materia di risarcimento della violazione convenzionale, per non perdere la qualità di rimedio interno “effettivo”, devono essere rapidi, motivati ed eseguiti con speditezza (Cedu, 19 ottobre 2004, Dubjakova c./ Slovacchia, ric. n. 67299/01; Cedu, Scordino c./ Italia, 29 marzo 2006, ric. 36813/97). Pronunciandosi sul caso italiano di sistematica violazione dell'art. 3 Cedu a causa delle condizioni di sovraffollamento presenti all'interno delle carceri, la Corte europea con un leading case ha qualificato come violazione grave dell'art. 3 Cedu la restrizione di un detenuto in superfici vivibili inferiori a 3 mq, affermando il principio che l'assenza di un adeguato spazio detentivo personale costituisce in sé un trattamento inumano o degradante (Cedu, II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c./Italia, ric. n. 22635/03). In tale prima decisione, non aveva trovato spazio la dissenting opinion del giudice italiano componente del collegio, che riteneva necessario ponderare il fattore “spaziale” con l'insieme delle altre condizioni detentive che in concreto avevano interessato il detenuto. Tale prospettiva si è, invece, consolidata nella successiva elaborazione, che ha adottato un approccio multifattoriale all'accertamento della violazione europea, così da prendere in considerazione non solo le caratteristiche del trattamento penitenziario cui il soggetto è stato sottoposto, ma anche le condizioni soggettive che possono avere influito sul livello di sofferenza psicologica. Le altre condizioni detentive rilevanti
La Corte europea ha ritenuto violato l'art. 3 Cedu, anche in presenza di spazi personali superiori ai 3 mq, in mancanza di ventilazione e di luce naturale (Cedu, II, 9 ottobre 2008, Moisseiev c. Russia,n.62936/00); o qualora al detenuto fosse consentita una limitata possibilità di permanenza all'aria aperta (Cedu, II, 17 gennaio 2012, Istvàn Gàbor Kovàcs c./Ungheria, ric. n.15707/10), ovvero in presenza di altri elementi di criticità quali le condizioni igieniche carenti, il rischio di propagazione di malattie, l'assenza di acqua potabile o corrente, l'assenza di riservatezza nell'utilizzo dei servizi igienici. Decisivi ai fini dell'accertamento sulla violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sono stati ritenuti, inoltre, alcuni parametri di natura soggettiva, quali la durata del mal-trattamento (ill treatment) (Cedu, II, 8 novembre 2005, Alver c./Estonia, ric. n.64812/01), gli effetti fisici e mentali provocati dalle condizioni detentive, soprattutto in relazione al sesso, all'età e allo stato di salute della vittima (Cedu, II, 22 ottobre 2009, Orchowski c./Polonia, ric. n. 17885/04). Per essere rilevante e dunque risarcibile, la violazione dell'art. 3 Cedu – per costante giurisprudenza – deve avere attinto una soglia minima di gravità, la cui sussistenza non può stabilirsi una volta per tutte secondo parametri predeterminati o “tabelle” ma dovrà essere valutata volta per volta, nel singolo caso all'esame del giudice: the assessment of this minimum is, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment, the manner and method of its execution, its duration, its physical or mental effects and, in some instances, the sex, age and state of health of the victim (Cedu, GC, Kudla c./Polonia, 26.10.2000). Con riferimento a tale indice, vengono, dunque, in considerazione numerosi fattori, quali le possibilità di accesso all'aria aperta; la possibilità di utilizzare i servizi igienici con la necessaria riservatezza; la ventilazione disponibile nelle camere di detenzione; l'accesso alla luce e all'aria naturali (Cedu, 18 ottobre 2007, Babouchkine c./Russia, ric. n. 67253/01, § 44); la qualità del riscaldamento; il rispetto delle esigenze sanitarie di base; la possibilità di svolgere, durante il giorno, attività trattamentali all'esterno della camera di detenzione; la possibilità di fruire di regimi penitenziariattenuati; le condizioni mentali e fisiche del detenuto (Cedu,19 luglio 2007,Trepachkine c./Russia,ric. n. 36898/03, §92; il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima(Cedu, 10 febbraio 2004, Gennadi Naoumenko c./Ucraina, ric.n. 42023/98, §108). Come si è accennato, i più recenti arresti europei hanno revocato in dubbio l'assunto per cui – nei casi di restrizione in spazi detentivi personali inferiori ai 3 mq – il dato “spaziale” sia ex se sufficiente a integrare la violazione dell'art. 3 Cedu, mentre solo nelle ipotesi di spazio disponibile compreso fra i 3 e i 4 mq (coincidente con la superficie auspicata dal C.P.T.), sia, invece, necessario ponderare il criterio spaziale e il complesso delle altre condizioni di detenzione in concreto praticate nei confronti del detenuto, così da verificare se, nel singolo caso, sia derivata una sofferenza psicologica aggiuntiva a quella, inevitabile, insita nella condizione detentiva. Secondo tale più recente indirizzo, pur ammettendosi che l'estrema mancanza di spazio in una cella di un carcere ha un grosso peso fra gli aspetti da prendere in considerazione allo scopo di stabilire se le condizioni detentive impugnate fossero “degradanti” dal punto di vista dell'articolo 3, la Corte Edu ha precisato che la violazione europea si produce per il complessivo sommarsi di una molteplicità di fattori concomitanti (quali la durata della detenzione, le possibilità di attività all'aperto, le condizioni fisiche e mentali del detenuto) e che tali elementi devono essere accertati e ponderati nel caso concreto (Cedu, I, 12 marzo 2015, Muršič c./Croazia,ric.n.7334/13). Il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea prende le mosse da un leading case in cui sono stati stabiliti i criteri per valutare la sussistenza della violazione dell'art. 3 Cedu: a) ogni detenuto deve avere un posto individuale per dormire nella cella; b) ognuno deve disporre di almeno 3 metri quadri di superficie; c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli elementi di arredo (Cedu I, 10 gennaio 2012, Ananyev ed altri c./ Russia, ric. nn. 42525/07 e 60800/08). Superando, tuttavia, l'impostazione tradizionale, l'arresto Muršič afferma che l'assenza di uno fra i suddetti elementi (dunque, anche l'eventuale disponibilità di spazi detentivi personali inferiore ai 3 mq) genera soltanto una strong presumptionin ordine alla sussistenza di un trattamento inumano e degradante: non dunqueuna presunzione assoluta che non richiede alcuna prova, ma soltanto una presunzione relativa di una situazione di illiceità fortemente indiziante ma non comunque sufficiente a far ritenere pienamente accertata la dedotta violazione dell'art. 3 Cedu Il quadro emergente
L'approccio casistico seguito dalla Corte di Strasburgo ha determinato la coesistenza nella giurisprudenza Edu di ben quattro indirizzi giurisprudenziali in relazione ai criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 Cedu: 1) quello per cui, anche al di sotto della soglia critica dei 3 mq per detenuto, vi sia solo una “forte presunzione” di violazione dell'art. 3 Cedu, vincibile in presenza di altri fattori positivi concomitanti (adottato dalla sentenza Muršič c./Croazia); 2) quello per cui la discesa sotto la soglia spaziale di 3 mq di spazio detentivo personale integra automaticamente una violazione europea; 3) quello che esige invece il rispetto della più elevata soglia di 4 mq pro capite auspicata dal C.P.T., il cui mancato rispetto integra automaticamente una violazione; 4) quello che ritiene, in presenza di spazi detentivi pro capite compresi tra i 3 e i 4 mq, la sussistenza di una “forte presunzione” della violazione, superabile con il riscontro di un trattamento penitenziario che temperi la limitatezza degli spazi fruibili dal detenuto. La violazione dell'art. 3 Cedu, rilevante ai fini dell'attivazione dello strumento risarcitorio di cui all'art. 35-ter, l. 26 luglio 75, n. 354, può, anzitutto, verificarsi in capo a soggetti detenuti negli istituti di pena a titolo di esecuzione di pena definitiva o in stato di custodia cautelare. La violazione può altresì verificarsi (o essersi verificata) con riferimento all'internamento del soggetto presso un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (ora, presso una R.E.M.S.), o presso una Casa di lavoro per l'esecuzione della corrispondente misura di sicurezza. Recentemente, la Cedu ha stabilito inoltre che la violazione in esame può sussistere anche con riguardo a detenzione subita nelle camere di detenzione di una stazione di polizia – benché protrattasi per sole 48 ore (nella fattispecie, si era accertato che lo spazio a disposizione di ciascun ricorrente all'interno della cella andava dal metro quadrato nelle celle singole ai due metri quadrati nelle celle condivise, ben al di sotto degli standard minimi già delineati in passato nella propria giurisprudenza ed inoltre risultando le stesse celle scarsamente illuminate e ventilate: Cedu, V, 2 ottobre 2014, Fakailo (Safoka) e altri c./Francia, ric. n. 2871/11). In conclusione
Nei più recenti arresti, la Corte Edu sembra assumere che l'oggetto del procedimento di accertamento e ristoro del pregiudizio per la violazione dell'art. 3 Cedu, azionabile ai sensi dell'art. 35-ter, ord. pen., si identifica nel complessivo livello del trattamento dispensato dall'amministrazione al detenuto, laddove la questione dello spazio personale a disposizione del singolo detenuto costituisce un elemento che va collocato nel più ampio contesto del regime penitenziario concretamente applicato al ricorrente, in un'accezione, peraltro, assai ampia, che può arrivare a comprendere – come ricorda la Corte - l'assegnazione del detenuto ad una struttura detentiva del tutto inadeguata (Cedu I, 13 giugno 2013, A. F. c./ Grecia, n. 53709/11, §§ 71-80), o i problemi strutturali degli stabilimenti penitenziari (Cedu I, 6 marzo 2014, Gorbulya c./Russia, n. 31535/09, §§64-65). La “rilevante presunzione” di sussistenza della violazione convenzionale associata a spazi detentivi inferiori a 3 mq può, pertanto, essere vinta da elementi di controbilanciamento relativi al trattamento penitenziario praticato nei confronti del detenuto, soprattutto in caso di brevi e occasionali piccole restrizioni dello spazio personale necessario, unite alla sufficiente libertà di movimento ed a sufficienti attività svolte al di fuori delle celle ed all'assegnazione ad una struttura detentiva adeguata (Cedu I, 12 marzo 2015, Muršič c. Croazia, cit.). Il quadro emergente, in definitiva, risulta tuttora assai frammentato e di incerta decifrazione. In dottrina sul tema: Albano-Picozzi, Contrasti giurisprudenziali in materia di misurazione dello) spazio detentivo minimo: lo stato dell'arte, ArchPen online, 2015; Braccialini, Art. 35 ter, 3, Ordinamento Penitenziario: risarcimento o tassa fissa?, Quest.Giust., 2 aprile 2015; Deganello, I rimedi risarcitori, in Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti (a cura di Caprioli e Scomparin), Torino 2015; Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, DirPenCont online13 Ottobre 2014; C.S.M., Parere tecnico al d.d.l. di conversione del d.l. 92/2014, O.d.g. 1095 – Aggiunto del 30 luglio 2014 Fasc. 25/PA/2014; Fiorentin Inaugurata la via italiana al risarcimento nel “solco” della giurisprudenza europea, Guida Dir. 2014, 36; Fiorentin, Un «rimedio compensativo» a forte criticità, Guida Dir. 2014, 30; Fiorentin, I nuovi rimedi risarcitori della detenzione contraria all'art. 3 Cedu: le lacune della disciplina e le interpretazioni controverse, in DirPenCont online, 6 Novembre 2014; Fiorentin, nota a CEDU Mursic c.Italia, Guida Dir. 2015, 21; Fiorentin, L'effettività della tutela risarcitoria delle condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU: riflessioni a margine di un'indagine del Ministero della giustizia sulla prima applicazione dell'art. 35-ter, l. 354/75, Proc. Pen. e giust. online 2015, 3; Garuti, La situazione carceraria in Italia, Dir. Pen. e Proc. 2009, 9, 1175; Giostra, sub art.35-ter, in Giostra-Della Casa, Ord. penit.; Gori, Articolo 3 cedu e risarcimento da inumana detenzione, Quest. Giust., 2014, 3 ottobre 2014; Mangiaracina, Italia e sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione, DirPenCont online,3 dicembre 2014; Tamburino, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, Cass.Pen., 2013, 11; Zicchittu, Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, Quad. cost. 2013, 161. |