Niente rinnovazione dell'istruttoria se la reformatio in peius si basa sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato
20 Dicembre 2016
Non si applica il principio espresso dalle Sezioni unite Dasgupta – secondo il quale il giudice d'appello che intenda ribaltare una sentenza assolutoria, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative assunte in primo grado, ha l'obbligo di procedere d'ufficio alla rinnovazione istruttoria secondo il disposto di cui all'art. 603, comma 3, c.p. – nel caso in cui il giudice d'appello riformi la sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato, disciplinate dall'art. 494 c.p.p., infatti non rientrano nel novero dei mezzi di prova o delle altre prove dichiarative ma attengono essenzialmente alla difesa dell'imputato e sono pertanto acquisibili in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, la sentenza di secondo grado che riformi la pronuncia assolutoria di primo grado deve contenere una motivazione rafforzata tale cioè da sostituirsi con argomentazioni pienamente convincenti a quella riformata. Per tale specifica ragione, la Corte di cassazione, Sezione II, con sentenza n. 51983/2016 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la quale la Corte d'appello di Genova, in riforma alla pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo, condannava Tizio alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. in relazione al possesso ai fini di vendita di quattro orologi con marchio contraffatto. Nel caso specifico, non risultava adempiuto tale obbligo motivazione in quanto il giudice di secondo grado ha desunto la destinazione alla vendita degli orologi da circostanze di fatto non dotate di univoco e inequivocabile significato. |