Omesso mantenimento del figlio. Non è reato se i genitori sono conviventi
20 Gennaio 2017
Non può applicarsi l'art. 3 della legge 54/2006 – secondo il quale, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicano le pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare – quando non sia stato posto in essere il matrimonio ma sussista solo un legame di convivenza. La Corte di cassazione, Sezione VI, ha così annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la sentenza con cui la Corte d'appello di Trieste condannava a mesi due di reclusione e € 200 di multa, il soggetto per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 per aver versato, nel periodo da marzo 2010 a dicembre 2011, alla ex convivente la somma di euro 150 mensili, anziché quella di euro 350 fissata dal tribunale per i minorenni, per il mantenimento del figlio minorenne, oltreché per aver omesso di versare la quota del 50% delle spese mediche e straordinarie (quota sempre stabilita dal giudice). Nelle motivazioni si legge che la disposizione in esame, in forza della quale ”in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898”, deve essere letta nel contesto delle disciplina dettata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che recita “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti”. L'enunciato linguistico dell'art. 4, comma 2, cit. risulta introdurre una distinzione tra le diverse classi di ipotesi: precisamente, da un punto di vista sintattico, le disposizioni della legge n. 54 del 2006 sono indicate come da applicare non “in caso di figli di genitori non coniugati” – come, invece, in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio – ma “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Conclude quindi il Collegio che, se in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 54 del 2006, per i figli di genitori non coniugati il riferimento ai procedimenti relativi agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili esclusivamente a quelle concernenti i procedimenti indicati nella citata legge, ossia quelli civili di cui all'art. 2, e non alle norme di diritto penale sostanziale. |