Reati tributari: insanabili contraddizioni tra Europa e Italia ed incertezze sull'evoluzione della tutela erariale

20 Febbraio 2017

La Corte costituzionale, come ormai noto a tutti, con l'ordinanza n. 24 del 23 novembre 2016, depositata il 26 gennaio 2017, ha deciso di non decidere in merito alle problematiche giuridiche scaturite dal celebre caso Taricco ...
Abstract

La Corte costituzionale, come ormai noto a tutti, con l'ordinanza n. 24 del 23 novembre 2016, depositata il 26 gennaio 2017, ha deciso di non decidere in merito alle problematiche giuridiche scaturite dal celebre caso Taricco (imputato, in Italia, del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, per aver fatto uso di fatture false con frode Iva) sulle quali, tanto la giurisprudenza italiana, quanto la dottrina penal-tributaria, si confrontano da oltre un anno.

In effetti i giudici costituzionali sollecitano, anche in virtù delle argomentazioni giuridiche poste dai giudici che hanno rimesso la questione alla loro attenzione, e cioè la Corte d'appello di Milano e la suprema Corte di cassazione, un nuovo chiarimento da parte della Corte di giustizia europea sulla corretta interpretazione dell'art. 325, parr. 1 e 2, T.F.Ue, nonché su quella, specifica, contenuta nella sentenza cosiddetta Taricco dell'8 settembre 2015 (Grande Sezione), causa C-105/14.

Decisione quest'ultima che stabilì, è bene ricordarlo, l'obbligo per il giudice italiano di disapplicare la norma di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 ed al secondo comma dell'art. 161 del codice penale.

I quesiti posti all'europa dall'ordinanza n. 24/2017

La Corte, riunendo i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 2 agosto 2008, n. 130 (ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi), promossi dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza del 18 settembre 2015 nonché dalla suprema Corte di cassazione, terza Sezione penale, con ordinanza 30 marzo-8 luglio 2016, n. 28346, ha stabilito di sottoporre, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, tre distinte questioni inerenti l'interpretazione dell'art. 325, parr. 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr., VIGANÒ, prescrizione nonché INNOCENTI).

Innanzi tutto se l'art. 325, parr. 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato:

  • anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
  • anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità.

Inoltre se la sentenza della Grande Sezione nella causa Taricco debba essere interpretata nel modo di cui sopra e cioè nel senso di imporre la disapplicazione di una norma nazionale, fondamentale per assicurare il rispetto del già richiamato principio di legalità.

In altre parole i giudici costituzionali chiedono, sostanzialmente, alla Corte di giustizia europea, di condividere una lettura conforme alla nostra Carta costituzionale di quanto indicato nella sopra citata sentenza Taricco, dal momento che solo una simile lettura potrebbe, anche secondo i primi autorevoli commenti, superare i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dai giudici italiani remittenti (cfr., CUPELLI, PALAZZO, CAINI).

Difficile non condividere l'atteggiamento dei nostri giudici costituzionali anche se, come si vedrà poco oltre, alcune risposte parrebbero già desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

È certo tuttavia che nel rinviare alla Corte di Giustizia, in nome del principio di legale collaborazione tra Unione e Stati membri, rinunciando ad azionare i cosiddetti contro limiti costituzionali, pur chiaramente tratteggiati, hanno dimostrato di privilegiare la strada dell'interlocuzione.

Ciò è senz'altro positivo anche perché il confronto è finalizzato ad evitare un possibile contrasto tra ordinamento europeo e ordinamento italiano.

Peraltro l'ordinanza della Corte costituzionale, per quanto interlocutoria, pone, senza alcun dubbio, questioni significative sui rapporti tra i nostri principi costituzionali e le fonti sovranazionali, ivi comprese le pronunce delle Corti europee, in materia penale.

Non è un caso, infatti, che il ragionamento dei giudici costituzionali muova dalle questioni sollevate dai rimettenti i quali dubitano che la soluzione adottata dalla Corte europea nel caso Taricco sia compatibile con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale.

Principio quest'ultimo che comporta garanzie ben note e soprattutto che le scelte relative alla punibilità siano esclusivamente devolute al legislatore che assolve tale onere mediante norme determinate e applicabili solo a fatti commessi quando esse erano già in vigore.

I giudici che hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale dubitano proprio del rispetto di tale principio laddove la disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale, anche relativamente a condotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza Taricco, determina un aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva.

Senza considerare peraltro che, sempre secondo i remittenti, anche a voler seguire il ragionamento dei giudici europei sulla necessità di non consentire prescrizioni inadeguate per le gravi frodi Iva, ci troveremo comunque di fronte ad una normativa non adeguatamente determinata poiché non risulterebbe chiaro né quando le frodi debbono considerarsi gravi, né, tantomeno, quando ricorre il numero così considerevole di casi di impunità che viene indicato come presupposto per la non applicazione delle citate norme del codice penale (La nozione di frode che lede gli interessi finanziari della Comunità europea è contenuta, per quanto attiene alla materia delle entrate, nell'art. 1, comma 1, lett. b), dell'allegato alla legge 300/2000 con la quale sono stati ratificati vari atti internazionali tra cui la convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995).

Come già rilevato in maniera molto puntuale da altri autori, la Corte costituzionale, dopo aver dato atto del primato del diritto dell'Unione europea, peraltro principio più volte affermato nella giurisprudenza della Corte stessa, ha altresì precisato, con estrema chiarezza e forza espressiva, che laddove l'applicazione del più volte richiamato art. 325 del T.F.Ue comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, la Corte avrebbe il dovere di impedirlo (cfr., PALAZZO, il quale, oltretutto, riconosce alla nostra Corte costituzionale di aver dato un contributo al ripristino di un legale e costruttivo dialogo tra Unione e Stati membri).

In realtà la Corte, almeno per il momento, non ha questa certezza, o non è certa in maniera assoluta, tant'è vero che, ed è questo il nodo centrale della decisione, ritiene di dover verificare se la suddetta norma sia suscettibile di interpretazioni, anche solo in parti differenti, così da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, della nostra Costituzione.

Ed è sulla base di questo ragionamento che i nostri giudici costituzionali sollecitano, come si è visto in precedenza, nuovi chiarimenti da parte della Corte di Giustizia europea sul significato specifico da attribuire all'art. 325 del T.F.Ue sulla base della sentenza resa nella causa Taricco nonché chiarimenti interpretativi sulla sentenza stessa.

I giudici europei dovranno pertanto analizzare i quesiti e dovranno indicare linee interpretative che consentano di evitare un conflitto che, in caso contrario, parrebbe non soltanto inevitabile, ma anche significativamente grave.

Ci riusciranno? Difficile fare previsioni.

D'altra parte non pare possibile affidarsi più di tanto alla circostanza che alcune delle problematiche di cui trattasi sono già state affrontate (e risolte) dai giudici europei proprio con la sentenza Taricco ed anche con altre decisioni.

Non può infatti escludersi un loro ripensamento così come, per esempio, è avvenuto recentemente, in tema di ne bis in idem, da parte della Corte di Strasburgo la quale ha riletto in maniera restrittiva la propria giurisprudenza sui rapporti tra processo tributario e processo penal-tributario con risultati significativi e, per certi versi, sorprendenti (cfr., sentenza Cedu, 15 novembre 2006-17 gennaio 2017, A e B contro Norvegia e per un primo interessante commento, PARONI PINI).

Limiti e confini dell'autonomia repressiva dello stato membro

Pare a chi scrive che il nodo più importante da sciogliere sia quello correlato all'esistenza di una reale autonomia per lo Stato membro di scegliere le modalità repressive e sanzionatorie nel caso in cui gli interessi protetti non siano soltanto quelli nazionali ma anche quelli europei.

Occorre premettere che, come vedremo meglio poco oltre, pare innegabile la natura comunitaria dell'Iva, imposta il cui gettito è in parte devoluto all'Unione.

D'altra parte, vi sono numerosi atti normativi comunitari che disciplinano la suddetta imposta, oggi confluiti nella nota direttiva n. 2006/12/Ce.

Senza alcuna pretesa di analizzare, ancora una volta, il caso Taricco e, soprattutto, i passi fondamentali della decisione della Corte, Grande Sezione, può dirsi che in quel caso si ritenne prioritario, in forza del citato art. 325 del T.F.Ue, l'obbligo degli Stati membri di lottare contro le attività illecite e lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive e con l'obbligo di adottare per combattere le frodi all'Europea, le stesse misure che si adottano per combattere le frodi interne (cfr., sugli aspetti più significativi della sentenza, VIGANÒ, Disapplicare; CIVELLO; EUSEBI; GAMBOGI, Per le frodi fiscali…).

Vero è, sostennero i giudici europei, che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione delle entrate provenienti dall'Iva e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione conformemente alle norme sovranazionali (la direttiva n. 2006/112 e l'art. 325 T.F.Ue già citato) tuttavia in alcuni casi possono essere indispensabili sanzioni penali effettive e dissuasive proprio nei confronti delle gravi frodi.

Infine i giudici europei, e questo, come vedremo, è l'altro tratto decisivo per gli aspetti che qui interessano, ritennero che la disapplicazione delle norme italiane, con conseguente proroga del termine di prescrizione in virtù della sua immediata applicazione, non comportassero lesioni dei diritti garantiti dall'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, [] dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta ad un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non siano ancora prescritti.

La prescrizione è sempre caposaldo del rispetto dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti?

Il maggior punto di contrasto tra i giudici europei e quelli italiani è perfettamente desumibile da quanto scritto poco sopra.

Per i giudici europei l'allungamento della prescrizione, allorquando i fatti addebitati all'indagato, o all'imputato, non siano ancora prescritti, è consentito in quanto non viola i diritti dell'uomo: per la nostra Corte costituzionale così non è.

A ben vedere, quindi, ciò che è confliggente è in qualche modo ricollegabile al diverso orientamento tra Italia e Europa sulla natura e funzione del suddetto Istituto: per il nostro ordinamento senz'altro di natura sostanziale, di natura processuale per l'Europa.

La Corte di giustizia, con la sentenza Taricco, ha interpretato l'art. 325, parr. 1 e 2, del T.F.Ue, nel senso di considerare il tempo di prescrizione dei reati come strumento di dissuasione contro le frodi gravi e diffuse in quanto disposizione che impone agli Stati membri di proteggere in maniera efficace gli interessi finanziari dell'Unione.

Tale interpretazione è conforme al concetto e alla natura della prescrizione così come interpretata nell'ambito dell'ordinamento interno?

Parrebbe di no e ciò per vari motivi.

Innanzi tutto è noto che il Legislatore italiano con la normativa di cui alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, non ha indicato quale sia la funzione della prescrizione, limitandosi ad intervenire sostanzialmente sui tempi di durata della medesima.

È semmai la giurisprudenza costituzionale che offre, al riguardo, spunti estremamente interessanti, soprattutto con la sentenza n. 143/2014 (con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, c.p. in relazione ai tempi di prescrizione dell'incendio colposo).

La Corte, in quel caso, ebbe ad individuare la ratio precipua da un lato, nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato […] l'allarme della coscienza comune (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza 337 del 1999); dall'altro, nel ‘diritto all'oblio' dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013).

Sempre con tale sentenza si ebbe anche ad affermare che la prescrizione può proiettarsi anche sul piano processuale, concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

Finalità quelle di cui sopra a presidio generale ed individuale di ragioni sia aventi carattere sostanziale, sia di carattere processuale, ma non correlate al profilo della dissuasione.

Ma v'è di più.

Con la citata sentenza n. 143/2014 il giudice delle leggi ebbe a sottolineare l'ampia discrezionalità del Legislatore nella scelta dei termini di durata della prescrizione, ritenendo costituzionalmente compatibile la scelta di stabilire termini ordinari, ma anche più brevi o più lunghi in rapporto ad alcuni tipi di reato.

Ciò, ebbe a precisare, sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti.

In ragione di ciò l'art. 157, comma 6, c.p., venne dichiarato incostituzionale in relazione ai tempi di prescrizione dell'incendio colposo, per l'insussistenza di compatibilità tra il principio della ragionevolezza e quello della discrezionalità.

Può quindi ritenersi che la nostra Corte costituzionale, a differenza di quella Europea, non ha mai accostato alla prescrizione caratteristiche e finalità di uno strumento dissuasivo.

Non solo: in ambito penal-tributario il Legislatore, con la legge 148/2011, ben prima quindi della sentenza Taricco, si era reso conto della necessità di intervenire allungando i tempi di prescrizione, di un terzo, dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. 74/2000 per ragioni molteplici ma certamente non ricollegabili al concetto di dissuasione (cfr., sul punto, GAMBOGI, In arrivo …).

Difficile quindi pensare che la prescrizione non sia più un caposaldo, insieme ad altri istituti, del principio di legalità.

D'altra parte, anche a voler accettare una diversa prospettazione, difficilmente si arriverebbe ad una soluzione ragionevole senza l'intervento della Corte di giustizia europea oppure senza l'intervento del legislatore italiano.

Vi sono, infatti, altri profili che meritano attenta riflessione.

I nodi da sciogliere

Il primo riguarda senza dubbio il delicato profilo dei controlimiti alle limitazioni di sovranità.

Da un lato è vero che l'art. 117, comma 1, della Costituzione, stabilisce il principio, a proposito delle fonti primarie, di superiorità delle fonti europee (cfr., SORRENTINO, il quale ricorda peraltro le ordinanze n. 103/2008 e 207/2013 della stessa Corte costituzionale con le quali, in virtù del principio, la Corte, ai fini di risolvere questioni di legittimità di norme legislative, ebbe a rimettere alla Corte di giustizia questioni interpretative rilevanti ai fini della risoluzione delle sollevate questioni).

Ne consegue che non è così scontata l'adozione dei controlimiti alle limitazioni di sovranità laddove i diritti fondamentali della persona siano, sulla scorta della giurisprudenza europea, ricollegabili ad atti normativi che sono destinati a vivere non solo in ambito sovranazionale, ma anche, attraverso il meccanismo di cui all'art. 267 dell'odierno T.F.Ue, e del raccordo tra Corte di giustizia e giudici nazionali, negli ordinamenti interni.

La proclamazione, a Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il 7 dicembre 2000, ed il valore giuridico ad essa attribuita dal Trattato di Lisbona, rappresenta un riferimento obbligato per poter affrontare la questione che qui interessa.

Difficile sostenere, a parere di chi scrive, che la sentenza Taricco si sia dimenticata di questo problema tant'è vero che, come ricordato precedentemente, ha ritenuto che la disapplicazione delle norme in tema di prescrizione, più volte richiamata, non confliggesse con la tutela dei diritti fondamentali garantita dall'Unione.

Sotto questo profilo, pertanto, è possibile ritenere che la Corte europea non si muova da tale ragionamento e difficilmente potrebbe essere censurata.

Il secondo nodo da sciogliere è, a parere di chi scrive, quello più importante sul quale è auspicabile che la Corte di giustizia europea ragioni, se non in maniera diversa rispetto alla Taricco, in maniera estremamente più completa.

Prova ne sia che anche volendo adeguarsi all'orientamento dato (la Corte di cassazione con l'ormai nota sentenza n. 2210/2016, terza Sezione penale, ebbe a farlo) rimarrebbero profili applicativi probabilmente insuperabili per quanto attiene al nostro ordinamento.

Intanto la Corte di giustizia non offre sicuri parametri per stabilire quando la frode sia grave (né è pensabile, come vedremo, di poter determinare la gravità ricorrendo alla discrezionalità del giudice chiamato a valutare la consistenza della frode stessa, il quale si troverebbe di fronte ad una evidente discrasia tra le norme italiane ed europee).

In secondo luogo mancano idonee indicazioni per consentire di individuare e delimitare correttamente il richiamo al numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, espressione quest'ultima richiamata nella sentenza Taricco.

Tali carenze sono, non soltanto significative ma certamente insuperabili tenuto conto che, com'è noto, in ambito penale vige, tra gli altri principi di garanzia, anche quello di determinatezza della fattispecie.

Senza peraltro dimenticare che perfino la terza Sezione della suprema Corte di cassazione, con la richiamata sentenza n. 2210/2016, ebbe ad evidenziare anche altri profili di indeterminatezza ricollegabili alla decisione Taricco: in particolare quello inerente la valutazione delle condotte non fraudolente che comporteranno evasione Iva.

In altre parole, dovranno disapplicarsi le norme più volte citate in tema di prescrizione anche nel caso in cui le imputazioni riguardino l'omessa dichiarazione Iva (art. 5 del d.lgs. 74/2000) o l'omesso versamento della stessa (art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000)?

Il dubbio è legittimo alla luce della già richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), dell'allegato alla legge n. 300/2000, la quale stabilisce che, in materia di entrate, costituisce frode che lede gli interessi finanziari della Comunità europea qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

  • all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
  • alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
  • alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

A ciò si aggiunga che mentre, com'è noto, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, di cui all'art. 2, del d.lgs. 74/2000, non prevede soglie di punibilità, l'art. 5 del medesimo decreto, in tema di omessa dichiarazione prevede una soglia di punibilità di € 50.000,00 per ogni singola imposta evasa, mentre l'art. 10-ter, con la recente riforma del d.lgs. 158/2015, ha innalzato la soglia ad € 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta.

Profili rilevanti, non poco, se si tiene conto che l'art. 2 della convenzione allegata alla legge 300/2000, stabilisce che deve essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascun Stato membro e che tale importo minimo non può essere superiore ad € 50.000,00.

D'altra parte, detta norma, al comma secondo, stabilisce anche che uno Stato membro può prevedere, per i casi di frode di lieve entità, riguardanti cioè un importo totale inferiore ad € 4.000,00, sanzioni di natura diversa da quella penale.

È di tutta evidenza quindi il disallineamento tra soglie minime di rilevanza senza peraltro considerare che quanto stabilito a livello europeo è logico presumere vada correlato solo ed esclusivamente con la quota parte di Iva che sarà versata all'Unione.

Non è un caso che, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia n. 588/2015, il Gip del tribunale di Varese, richiamando le garanzie sottese al principio di legalità ed anche il ruolo del primato Ue, ha chiesto di chiarire se la nozione di illecito fraudolento (cioè di grave frode all'Unione) vada interpretata nel senso di ritenere incluso nel concetto anche l'ipotesi di omesso, parziale, tardivo versamento dell'Iva e conseguentemente se la convenzione cosiddetta PIF, cioè quella richiamata dalla legge 300/2000, imponga allo Stato membro di sanzionare, con pena detentiva, l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'Iva per importi superiori ad € 50.000,00.

Inoltre, continua il Gip di Varese, in caso di risposta negativa occorre comunque chiedersi se la prescrizione richiamata dall'art. 325 T.F.Ue che obbliga gli stati membri a comminare sanzioni, anche penali, dissuasive, proporzionate ed efficaci, vada interpretata nel senso che osti ad un assetto normativo nazionale che esenta da responsabilità penale per l'omesso, parziale, ritardato versamento di Iva in relazione ad importi corrispondenti a tre o a cinque volte le soglie minime stabilite in caso di frode in sede europea pari, come visto in precedenza, ad € 50.000,00 (cfr., per un commento sulla suddetta ordinanza, del Gip di Varese, ZOLI).

Carenze e discrasie che non potevano essere trascurate e ciò conferma la bontà della decisione di non decidere della Corte costituzionale che ha il grande pregio di consentire un ripensamento della Corte di giustizia su tutti gli aspetti oscuri della fattispecie in esame.

In conclusione

In attesa di conoscere i chiarimenti che la Corte di giustizia dovrà fornire è auspicabile che si definiscano in maniera più chiara le strategie degli interventi legislativi di natura penal-tributaria.

Al di là delle questioni ricollegabili al caso Taricco, non possiamo dimenticare che la Cedu ha, ormai da qualche tempo, e salvo l'ultimo parziale ripensamento, abbracciato un orientamento teso ad escludere che un cittadino dell'Unione possa essere sottoposto a sanzioni penali e amministrative, con riferimento a procedimenti aventi ad oggetto lo stesso fatto.

Eppure, come abbiamo visto in precedenza, l'art. 325 T.F.Ue più volte richiamato non esclude che gli Stati dell'Unione, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, possano adottare sanzioni amministrative, penali o anche una combinazione delle due (cfr., in tal senso, sentenza della Corte C-617/10, caso Akerbergh Fransson).

Non solo, ma stando alla sentenza Taricco, si evince un'ulteriore considerazione e cioè che gli Stati membri devono quantomeno assicurarsi che i casi di frode grave siano passibili di sanzioni penali aventi carattere, al contempo, effettivo e dissuasivo e, in un contesto di perfetta parità, avuto riguardo a quelle adottate per combattere i casi interni di frode.

A ben vedere, quindi, il problema penal-tributario è più ampio rispetto alle criticità derivate dalla sentenza Taricco.

Se ne dovrà, a parere di chi scrive, prendere atto per avere indicazioni sul futuro della tutela erariale in ambito penale.

Stando alla normativa europea, ad esempio, potremmo ritenere che laddove la frode sia inferiore ad € 4.000,00 vi sia una addirittura maggior repressione italiana tenuto conto, come si è visto, che l'art. 2 ed anche il suo corrispettivo art. 8 del d.lgs. 74/2000, non prevedano soglia di punibilità con la conseguenza che le sanzioni penali rispettivamente previste sono applicabili anche se l'imposta evasa sia inferiore a detta soglia.

Non è dato sapere se la Corte di giustizia offrirà un riscontro tale da poter in qualche modo stabilire le linee della politica legislativa futura in ambito penal-tributario, ma è giusto riconoscere alla nostra Corte costituzionale questo implicito merito: avere offerto un'occasione ai giudici europei per affrontare non solo e non tanto le gravi mancanze in tema di determinatezza della Taricco, ma anche altri profili di più ampia rilevanza.

Guida all'approfondimento

CAINI, Uniti nella diversità: un'Europa e tante prescrizioni in materia di grave frode Iva, in diritto e giusitiza;

CIVELLO, La sentenza Taricco della Corte di Giustizia U.E.: contraria al Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato, in Archivio penale, 3, 2015, pag. 2 e segg.;

CUPELLI, La Corte Costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia, in dir. pen. cont.;

EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia dell'Unione europea può erigere il giudice a legislatore – note in merito alla sentenza Taricco, in dir. pen. cont.;

GAMBOGI, Per le frodi fiscali in materia di Iva vi è una nuova prescrizione, in ilPenalista.it

GAMBOGI, In arrivo una vera e propria mini riforma penale-tributaria, in diritto e giustizia;

INNOCENTI, Caso Taricco: anche la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale con riferimento alla nuova prescrizione in materia di gravi frodi Iva, in diritto e giustizia;

PARONI PINI, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la Grande Camera detta i limiti di applicabilità del principio del ‘ne bis in idem', in Rivista di diritto tributario;

PALAZZO, La Consulta risponde alla Taricco: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto, in Il Quotidiano Giuridico, 31/1/2017;

SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, 2015, pag. 111 e segg.;

VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi Iva?, in dir. pen. cont.;

VIGANÒ, Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari della U.E.: la Corte d'Appello di Milano sollecita la Corte Costituzionale ad azionare i contro limiti, in dir. pen. cont.;

ZOLI, La disciplina dei reati tributari a vaglio della Corte di Giustizia U.E., in dir. pen. cont.

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