Riforma della giustizia penale: la delega al Governo in tema di casellario giudiziale

Lucia Randazzo
20 Luglio 2017

Con la delega emanata con la recente approvazione della Riforma Orlando l'art. 18 della stessa ha previsto i criteri direttivi su cui improntare la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge il Governo è stato delegato ad adottare la revisione della disciplina del casellario giudiziale prevedendo, quale primo principio e criterio direttivo, l'adeguamento delle modifiche introdotte, sia nella materia penale che in quella processuale, ai princìpi ...
Abstract

La riforma della giustizia penale meglio nota come “Riforma Orlando” (legge 103/2017), tra le numerose modifiche sostanziali e procedurali ha, anche, previsto una delega al Governo affinché adotti un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il contenuto della delega

Con la delega emanata con la recente approvazione della Riforma Orlando l'art. 18 della stessa ha previsto i criteri direttivi su cui improntare la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge il Governo è stato delegato ad adottare la revisione della disciplina del casellario giudiziale prevedendo, quale primo principio e criterio direttivo, l'adeguamento delle modifiche introdotte, sia nella materia penale che in quella processuale, ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali con l'obiettivo di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi.

In data 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i testi del regolamento europeo in materia di protezione di dati personali e della direttiva che si occupa del trattamento di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini (che è entrata in vigore il 5 maggio 2016 con l'obbligo da parte degli stati membri di recepimento entro due anni). Il suddetto regolamento europeo in materia di protezione di data personali è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e sarà applicabile in via diretta nei Paesi dell'Unione europea dal 25 maggio 2018. Detto regolamento prevede importanti novità in merito alle le modalità di trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari (es. casellario giudiziale, posizione di indagato o imputato in procedimenti) e biometrici (scanner oculari, impronte e firme digitali), imponendo responsabilità ai soggetti titolari del trattamento.

La ratio del nuovo regolamento europeo in materia di protezione di dati personali consiste nel garantire: una maggiore protezione dei dati, anche in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali impiegate per la conservazione e il trattamento dei suddetti dati con l'obiettivo della semplificazione del procedimento.

Altro principio e criterio direttivo consiste, come verrà analizzato nel prosieguo, nell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e, inoltre, nella rivisitazione dei criteri in tema di eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al fine di proporzionarle all'attuale durata media della vita umana.

Un secondo principio e criterio direttivo previsto alla lettera b) del menzionato comma 18 con il quale si prevede una revisione che consenta alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di acquisire dall'ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati di una determinata persona, nel caso in cui detto certificato sia necessario all'esercizio delle loro funzioni. Al fine di consentire la migliore collaborazione tra l'ufficio centrale del casellario giudiziale e le suddette pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi si dovrà prevedere, inoltre, – riservando di emanare apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate – per ciascun procedimento amministrativo di competenza la puntuale fissazione «delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati».

Ad oggi l'ufficio centrale del casellario fornisce, attraverso un sistema informativo, il servizio di iscrizione dei provvedimenti nella banca dati a cura degli uffici giudiziari e il servizio di rilascio di certificati all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi ed ai privati.

«Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. La consultazione permette l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato»(in giustizia.it).

La lettera c) del comma 18 ha previsto, inoltre, l'eliminazione della previsione dell'iscrizione al casellario giudiziale del provvedimento applicativo della particolare tenuità del fatto con la previsione che sia il pubblico ministero che abbia l'onore di verificare – prima dell'emissione del provvedimento – che il fatto addebitato sia occasionale.

Altro criterio direttivo della delega al governo prevede la rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle condanne per fatti di modesta entità. Il Legislatore, infatti, nel rivisitare la disciplina del casellario ha ritenuto che debbano essere modificati i limiti temporali nel caso di fatti modesta entità quali l'emissione di condanne mediante il decreto penale di condanna, provvedimenti emanati dal giudice di pace o con provvedimenti conseguenti all'applicazione della pena su richiesta delle parti in caso di pene non superiori a sei mesi ciò nell'ottica di favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

Il compimento dell'ottantesimo anno di età o la morte non determineranno la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni

Il comma 18 della legge 103/2017 ha previsto, dunque, con delega al Governo, che venga abrogato il comma 1 dell'art. 5 del d.P.R. 313/2002.

Detto art. 5 rubricato Eliminazione delle iscrizioni prevede al comma 1 che «Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono». Auspicio della norma consisterebbe, dunque, nella rimodulazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale adeguandola alla durata media della vita umana.

La Corte costituzionale si era già pronunciata con sentenza del 5 maggio 2006, n. 184 ritenendo inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'eliminazione delle iscrizioni del casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo anno di età della persona cui si riferiscono (la Corte, nel rilevare la irrilevanza della questione – giacché anche un eventuale accoglimento della stessa non avrebbe determinato effetti di sorta nel giudizio a quo, essendosi ormai già irreversibilmente realizzata la eliminazione delle iscrizioni – ha tuttavia auspicato un riesame della materia da parte del legislatore, per valutare l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale).

La Corte costituzionale è, dunque, intervenuta in tema di eliminazione di iscrizioni al compimento dell'ottantesimo anno di età ribadendo ciò che già con risalente sentenza (n. 289/1987) aveva già specificato. La norma in esame secondo la Corte ha natura amministrativa la cui ratio – così come si evidenzia nella relazione del Guardasigilli al codice di rito del 1930 – consisteva nello smaltimento della grande quantità di materiale cartaceo oltre al fatto che la vita media dell'uomo all'epoca dell'introduzione della norma era sensibilmente inferiore «e la stessa efficienza psico-fisica delle persone che raggiungessero un'età tanto avanzata era ritenuta così bassa da doversi presumere che non possedessero né sufficiente volontà né adeguata forza fisica per commettere delitti»(sentenza n. 209 del 1987). La Consulta ritiene che la norma censurata, dunque, non nasca dall'esigenza di favorire una determinata categoria di soggetti ed essendo mutate le condizioni sociali e gli elementi per cui tale norma venne introdotta: le schede cartacee sono state informatizzate risolvendo i problemi di spazio di archiviazione presenti nel passato; la durata della vita media umana si è sensibilmente innalzata e le condizioni psico-fisiche delle persona si mantengono buone anche in età avanzata in numero considerevole di casi. Già nel 2006 la Corte costituzionale auspicava alla modifica legislativa presente nella delega in esame: «pur auspicando che il legislatore riprendain considerazione la norma oggetto del presente giudizio, per valutarne l'adeguatezzarispetto alla situazione di fatto attuale». Dunque la ratio sottesa all'abrogazione del comma 1 del citato art. 5 d.P.R. 313/2002 in esame nasce dall'esigenza di un adeguamento ai profondi mutamenti intervenuti sia in tema di organizzazione degli uffici sia in relazione al cambiamento delle condizioni psico-fisiche degli ottuagenari venendo meno la ridotta pericolosità sociale degli stessi.

L'eliminazione dell'iscrizione del provvedimento applicativo della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

Come è noto l'art. 131-bis c.p. introduttivo della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevede che «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Con il decreto introduttivo dell'istituto sono state introdotte modifiche anche al testo unico sul casellario giudiziale per cui al provvedimento applicativo della particolare tenuità del fatto consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale per dieci anni sia esso di archiviazione o di assoluzione. Ciò al fine di permettere al giudice di conoscere se la persona ha già goduto dello stesso beneficio e, dunque, se abbia già commesso in passato altri reati. L'art. 24 del T.U. ha previsto che nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato: «Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata». Sia in caso di archiviazione che di proscioglimento, ad oggi, si hanno delle conseguenze negative per l'indagato/imputato: in entrambi i casi, infatti, si avrà l'inserimento nel casellario giudiziario dei relativi provvedimenti per il periodo di dieci anni. L'esigenza di tale iscrizione è nata per consentire al giudice di sapere se la persona ha già goduto in altre occasioni della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Trascorsi dieci anni l'iscrizione viene cancellata. Tale iscrizione, però, non risulta nel casellario giudiziale richiesto dall'interessato.

Con la delega al Governo introdotta con comma 18 della legge 103/2017 si prevede alla lettera c) di eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il criterio direttivo della suddetta delega, inoltre, ha demandato al pubblico ministero l'onere di verificare, dunque, prima dell'emissione de provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.

In occasione della rivisitazione della disciplina del casellario il Legislatore avrebbe potuto inserire tra i criteri direttivi anche l'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. Come è noto la l. 67 del 2014 ha previsto una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova prevedendo tra i provvedimenti iscrivibili per estratto l'ordinanza applicativa della sospensione del procedimento con messa alla prova. La modifica legislativa è stata giustificata dalla circostanza per cui nella probation per gli adulti, a differenza di quella presente nel rito minorile, la sospensione non può essere concessa per più di una volta all'imputato/indagato. Nell'ottica di incentivare l'accesso ai riti alternativi che prevedano l'effettuazione di lavori di pubblica utilità si sarebbe potuto prevedere anche in questo caso l'eliminazione dal casellario dell'iscrizione della suddetta ordinanza.

In conclusione

Il contenuto della delega di cui comma 18 della riforma Orlando ha preannunciato importanti novità in tema di rivisitazione della disciplina del casellario sia per quanto concerne la normativa nazionale che la normativa a livello europeo con l'adeguamento alle novità legislative adottate. È da apprezzare l'intento del Legislatore in tema di rivisitazione dell'iscrizione delle condanne di modesta entità e l'eliminazione dell'iscrizione del provvedimento di particolare tenuità del danno nell'ottica di incentivare l'accesso a tale causa di non punibilità e l'intento di semplificare gli adempimenti burocratici in tema di accesso al casellario giudiziale da parte della pubbliche amministrazioni.

Guida all'approfondimento

Sentenza Corte costituzionale n. 184 del 5 maggio 2006 in Cass. pen., 2006, 09, 00, 2813 (NOTA: Sulla normativa oggetto di impugnativa, v. Guarda, La riforma del casellario giudiziale tra colpi d'ala e ritardi tecnici, in Dir. e giust., 2003, n. 22, p. 100 s).;

L. RANDAZZO: Iscrizione della sospensione del procedimento con messa alla prova nel casellario giudiziale;

Il nuovo "pacchetto protezione dati, in garanteprivacy.it;

Certificato casellario per pubbliche amministrazioni in giustizia.it.;

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