Non è scriminata dal diritto di critica giudiziaria l'accusa rivolta dall'avvocato ai magistrati di “fare una giustizia razzista”
22 Maggio 2017
La Cassazione ha ritenuto non scriminata dall'esercizio del diritto di critica giudiziaria l'accusa, contenuta in un'intervista rilasciata da un avvocato ad un giornale e rivolta ai magistrati del tribunale del riesame di Roma (in relazione alla conferma della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una donna di nazionalità rumena accusata di maltrattamenti in famiglia) del seguente tenore: « mi sembra che in Italia ci sia una giustizia razzista ». Dato il contesto in cui era stata pronunciata la frase, il Collegio ha escluso che l'affermazione traesse spunto da un caso specifico per trattare l'argomento, qualificato di interesse generale, della presenza di pregiudizi razziali nella giustizia italiana, in quanto l'avvocato imputato, nell'intervista, aveva altresì affermato che quell'atto giudiziario era privo di giustificazione: tale affermazione – considerando il successivo richiamo alla giustizia razzista - non poteva che evocare l'esistenza « di un pregiudizio del collegio del riesame verso l'indagata di nazionalità straniera ». A nulla rileva la circostanza che i magistrati autori del provvedimento “incriminato” non siano stati nominativamente citati poiché questi erano « perfettamente identificabili – e tanto basta – dai ‘frequentatori del foro' ». Inoltre, quanto l'intervista fu rilasciata, non era stata ancora resa nota la motivazione del provvedimento criticato, sicché i giudizi espressi non potevano investire l'atto giudiziario in sé o la condotta tenuta dai magistrati in quel procedimento ma « soltanto le persone degli autori di esso, gratuitamente tacciati di farsi condizionare, nelle loro decisioni, dall'etnia dell'indagato, invece di ispirarsi ai principi guida dell'opera del magistrato ». Per la Cassazione non era dunque stato rispettato il limite della continenza che deve intendersi « in primo luogo in senso formale come assenza di espressioni pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della critica. […] pur potendo ogni provvedimento giudiziario essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che lo sostengono, questa non deve tuttavia trasmodare – come per contro avvenuto nel caso di specie – in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato, che ha diritto alla tutela della propria reputazione e alla intangibilità della propria sfera di onorabilità, tanto più rilevante in ragione del ruolo volto. In secondo luogo la continenza va intesa anche in senso sostanziale, come stretto collegamento tra l'offesa e il fatto dal quale la critica ha tratto spunto, dovendo la prima - l'offesa – rimanere contenuta nell'ambito della tematica attinente al fatto alla base di essa ». Concludono dunque i giudici di Piazza Cavour che « tali limiti nella specie risultano superati in quanto l'attacco non poteva essere diretto alla condotta professionale dei ricorrenti nello specifico procedimento, posto che la motivazione dell'ordinanza non era stata ancora depositata, essendo quindi messa in discussione, a prescindere dalle ragioni del provvedimento, la personale onorabilità dei giudici sospettati di mancanza di imparzialità perché animati da pregiudizi razziali ». |