Udienza preliminare e particolare tenuità del fatto
22 Settembre 2016
Massima
Il giudizio, ex art. 442 c.p.p., ha natura di cognizione piena da parte del giudice, sicché egli ben può operare motivata scelta tra due possibili soluzioni; viceversa, stante la natura delibativa – ai soli fini della necessità dell'esame dibattimentale – del giudizio in sede d'udienza preliminare, non è consentito al Gup la scelta di una delle due tesi portate avanti dalle parti senza l'istruttoria dibattimentale mediante un giudizio complesso ed approfondito (Nella specie, il Gup trentino preferiva definire il procedimento con l'applicazione della causa di non punibilità, certamente configurabile, siccome consentito dal disposto, exart. 425 c.p.p.). Il caso
Il Gup presso il tribunale di Trento con la sentenza impugnata, resa a sensi dell'art. 425 c.p.p. il 4-9 giugno 2015, ha prosciolto il F., ed altri soggetti non impugnanti, dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa in danno di G.L., costituitosi parte civile. Il Gup di Trento aveva esaminato la questione afferente l'imputazione e ritenuto l'inutilità del dibattimento in presenza certa dell'applicabilità della causa di non punibilità, ex art. 131-bis c.p. Avverso la sentenza resa dal Gup ha proposto ricorso per cassazione personalmente il solo F. rilevando i seguenti vizi di legittimità:
La Corte di cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La questione
L'istituto della particolare tenuità del fatto, di recente introdotto con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ed entrato in vigore il successivo 2 aprile, si innesta nell'ambito di una sequela di interventi normativi che hanno una chiara finalità di deflazione del carico giudiziario. L'art. 1, comma 1, lett. m), della l. 17 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, aveva infatti conferito la delega al Governo per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale. Con ciò si intende agevolare la fuoriuscita dal sistema giudiziario di condotte che, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. La questione affrontata con la pronuncia de quo concerne dunque la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di emettere pronunzia di proscioglimento quando ritenga d'applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Le soluzioni giuridiche
È stato ribadito il seguente principio di interpretazione sistematica: introducendo con l'art. 131-bis c.p. nell'ordinamento una speciale causa di non punibilità, la stessa rientra ex se nell'ampia previsione di applicabilità in sede di udienza preliminare. Per tale ragione il legislatore ha sempre riconosciuta al Gup la facoltà di procedere al proscioglimento anche della persona non punibile, nelle ipotesi in lo cui svolgimento del dibattimento si riveli inutile. Osservazioni
Nonostante gli interventi normativi sul codice di rito abbiano interessato, oltre alla disciplina sull'archiviazione, anche quella sulla sentenza di proscioglimento predibattimentale, non vi è dubbio che il raggio applicativo della tenuità del fatto sia molto più ampio, potendo operare sia nella fase dell'udienza preliminare ex art. 425. c.p.p. – e dell'eventuale rito abbreviato che qui si innesti – sia in quella propriamente dibattimentale. In sede di udienza preliminare, infatti, il giudice, dotato di una piena conoscenza dei fatti per i quali si è instaurato il processo, potrebbe emettere una sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto, attraverso la formula persona non punibile per qualsiasi causa, avverso la quale sarà proponibile soltanto ricorso per cassazione ex art. 428 c.p.p., in tutti i casi nei quali non vi sia la possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione. Ebbene, l'accertamento che questo tipo di pronuncia dà luogo ad una anticipata verifica della colpevolezza dell'imputato che mal si concilia con il ruolo del giudice dell'udienza preliminare. Di contro, consente all'istituto di realizzare l'istanza politico-criminale ad esso sottesa. Una conferma alla possibilità di emettere questo tipo di decisione anche all'esito del dibattimento si ricava dalla disciplina espressamente dettata sull'efficacia extra-penale della sentenza che abbia dichiarato la tenuità del fatto a seguito di dibattimento (art. 651-bis c.p.p.). La disciplina in tema di proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, però, si presenta lacunosa e sembra offrire una tutela più apparente che reale alla persona offesa. Invero, si prevede, che la sentenza è pronunciata «previa audizione anche in camera di consiglio della persona offesa, se compare». A tal riguardo è necessario quindi che la persona offesa sia posta nelle condizioni di scegliere se comparire e, di conseguenza, occorre notificarle l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p., con l'indicazione che si procederà ai sensi del nuovo art. 469, comma 1-bis c.p.p. La mancanza di un avviso potrebbe schiudere la strada alla proposizione di ricorsi per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, per violazione del principio del contraddittorio. In questa sede non viene riconosciuta alcuna facoltà alla persona offesa di opporsi alla pronuncia dell'eventuale sentenza di tenuità del fatto; la sua “audizione” appare piuttosto funzionale ad integrare il patrimonio di conoscenze di cui dispone il giudice, ma non legittima, in assenza di un'espressa previsione normativa, l'esercizio di un potere di veto. Quanto, invece, all'imputato non vi è dubbio sulla necessità di integrare la scarna disciplina ivi prevista con quella dettata dal comma 1 dello stesso art. 469 c.p.p. che subordina la sentenza alla mancata opposizione appunto dell'imputato (e del pubblico ministero). Guida all'approfondimento
AMOROSO, La nuova disciplina della particolare tenuità del fatto: primi quesiti applicativi, in altalex. Cfr., in senso conforme, Cass. pen., Sez. II, 5 novembre 2015, n. 46145. |