Il dibattimento a distanza nella Riforma Orlando: la smaterializzazione del processo penale
23 Giugno 2017
Abstract
Con l'approvazione del D.D.L. n. 2067 di riforma del processo penale sono state estese le ipotesi normative di c.d. processo a distanza per imputati e testimoni. Funzione e distorsione del processo a distanza
Se già gli artt. 146-bis, 45-bis e 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. evidenziavano un serio limite al bilanciamento tra esigenze di celerità e diritto alla difesa, inteso come diritto alla partecipazione attiva, la riforma normativa, fresca di approvazione a colpi di fiducia politica, ha aggravato il quadro processuale con l'inserimento dell'obbligatorietà della distanza dall'aula di udienza per soggetti, anche liberi, se sottoposti a vaglio processuale per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 4 c.p.p., o per meri testimoni o, persino, per coloro che sono interessati in cause civili. La distanza dall'aula può essere decisa facoltativamente, invece, fuori dai casi indicati, ogni qualvolta vi sia l'imputato sottoposto a detenzione, anche per titolo diversi, per ragioni di sicurezza o di particolare complessità del dibattimento. Con l'attuale riforma, quindi, il processo si smaterializza, sin dalla fase cautelare, in base al solo titolo di reato contestato oppure per decisione discrezionale del giudice procedente. Giova ricordare, che la Corte costituzionale si era espressa confermando la legittimità dell'art. 146-bis disp. att. e coord. c.p.p., alla luce del principio che fosse necessaria l'effettiva garanzia della partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento tramite i mezzi tecnici (Corte cost. 342/1999); legittimità costituzionale, poi, confermata sotto altri aspetti, pur con il dovuto contemperamento con i diritti di difesa «[…] il livello minimo di garanzie necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, nei cui confronti il diritto di partecipare, e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento va contemperato con le esigenze di sicurezza della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi» (Corte cost. del 26 novembre 2002, n. 483). Oggi, tuttavia, ad avviso di chi scrive, con l'intervenuta riforma si sono superati i limiti dello stato detentivo e delle ragioni di sicurezza o complessità del dibattimento: si assisterà, stante le nuove norme, alla smaterializzazione obbligatoria del processo, alla sua rapidità priva di qualsivoglia umanità, con buona pace dell'uguaglianza tra persone sottoposte a giustizia e dei diritti garantiti dal principio dell'immediatezza e da principio del contraddittorio. Per i giudici di Strasburgo la partecipazione personale dell'imputato costituisce un diritto che trova il suo fondamento nella facoltà, concessa dall'art. 6, par. 1, lett. c), Corte Edu, di interrogare personalmente i testi a discarico e controinterrogare quelli a carico, proponendo direttamente istanze al Giudice (Corte Edu, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; id., 25 marzo 1998, Belziuk c. Polonia). La fondamentale importanza della partecipazione, sempre per la Corte Edu, si ravvisa nella necessità di verificare l'esattezza delle affermazioni dell'imputato e di compararle con quelle della vittima e dei testimoni (Corte Edu, 21 gennaio 1999, Van Gejseghem c. Belgio; id., 25 marzo 1998, Belziuk c. Polonia). La Corte, inoltre, ha chiarito che il principio supremo di processo giusto implica la facoltà, per l'accusato, di assistere personalmente al suo giudizio (Corte Edu, 15 luglio 2003, Forcellini c. San Marino) e che, laddove egli rinunzi, deve farlo in maniera espressa o tacita, purché non equivoca e non incidente su interesse pubblico rilevante (Corte Edu, 28 giugno 2005, Hermi c. Italia; id., 24 maggio 2005, Stoichkov c. Bulgaria; id. 13 maggio 1980, Artico c. Italia; id., 3 ottobre 2000, Pobornikoff, c. Austria: nel caso la Corte ha ritenuto che la partecipazione al giudizio del difensore, seppure sufficiente a garantire la difesa tecnica su questioni processuali, non consentiva di definire giusto il processo celebrato in assenza dell'imputato perché non tradotto). Tuttavia, proprio riguardo all'art. 146-bis norme att. coord. c.p.p. e all'esigenze sempre più percepite di rapidità e speditezza del processo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, più recentemente, ha evidenziato la salvaguardia del diritto di difesa tramite il mezzo della videoconferenza (Corte Edu, 5 ottobre 2006, Viola c. Italia). Pare che anche i giudici europei, quindi, pur sensibili a vari aspetti processuali e difensivi, approdino, alla fine, a ritenere la difesa di imputati per reati gravissimi ugualmente salvaguardata dal mero funzionamento tecnico di strumenti meccanici e informatici. Aspetti psicoforensi
La previsione del processo con l'imputato o con il teste in video, invece, non può che destare forte contrarietà in ambito scientifico. Una lunga tradizione di psicologia forense, che vede, in Italia, nomi prestigiosi e riconosciuti in ambito internazionale, da tempo ha individuato ed evidenziato quanto l'espressione non verbale (mimica facciale e corporea, gestualità, sguardo, ecc. ecc.) sia ugualmente, se non anche di più, importante dell'espressione verbale. Come segnala Autorevolissima voce «[…]il comportamento del testimone, non solo per quanto attiene al suo atteggiamento ma anche alla qualità, ampiezza e credibilità della sua deposizione, ha buone probabilità di essere condizionato dalla quantità, qualità e atteggiamento delle persone che partecipano attivamente al processo come magistrati, avvocati, parti in causa» (L. de Cataldo Neuburger, Esame e controesame nel processo penale, 40, Padova). Inoltre, pur non essendoci, ad oggi, alcuno studio destinato alla preparazione dell'ascolto dell'imputato in un processo penale, tuttavia, è interessante la lettura dei suggerimenti pubblicati in una nota rivista scientifica alcuni anni addietro e che, guarda caso, investivano in primo luogo l'aspetto non verbale della dichiarazione: «[…] Segnali considerati indici di non sincerità. Aspetti non verbali: repentini cambi posturali; giocherellare con le amni o in generale toccare spesso le parti del proprio corpo, non mantenere il contatto oculare […]. Segnali della comunicazione non verbale che aiutano a essere considerati più credibili e a rendere la deposizione più persuasiva: avere un abbigliamento curato ma non vistoso, tenere una postura rilassata ma non in modo eccessivo, usare il sorriso ma non stroppo sesso, tenere i lineamenti del volto il più rilassati possibile, evitare espressioni che mostrino noia o ostilità, mantenere concordanza tra canale verbale e non verbale, […]»(R. Cappa, La preparazione dell'imputato alla deposizione: aspetti psicoforensi, in Psicologia e Giustizia, anno VI, n. 1, gennaio-giugno 2005, 18-19). Come può, quindi, l'imputato, collegato in video conferenza, valutare i testi in aula oppure essere a sua volta valutato dal giudice, senza possibilità di osservazione e acquisizione diretta delle espressioni non verbali? Il diritto alla formazione della – e per la – prova dichiarativa viene radicalmente riscritto dall'obbligatorietà della video conferenza e pare profilarsi, ad avviso di chi scrive, l'incostituzionalità della riforma sotto l'aspetto della libertà di manifestazione del pensiero nelle forme non verbali. Priva, infine, di alcun aggancio con la reale attività difensiva, la previsione della riforma che, al comma 77 lett. e), impone alle parti l'onere dei costi del collegamento a distanza, a prescindere dal titolo di reato. Evidente che il Legislatore, nella fretta di sottoporre il testo al voto di fiducia politica, non ha voluto contemperare l'ennesimo carico di spese sulle parti private neppure con gli artt. 100 e 107 del T.U. sulle spese di giustizia in materia di patrocinio a spese dello Stato, rendendo, di fatto, il processo penale un processo per soli imputati abbienti. In conclusione
La modifica fresca di approvazione sacrifica e comprime gran parte dei diritti difensivi in tema di giusto processo. Le pretese esigenze di sicurezza sociale per imputati e testi sottoposti a procedimenti penali per fatti di reato gravi e gravissimi, infatti, mal si conciliano con il nucleo del sistema accusatorio (misto all'italiana) che è l'uguaglianza tra le parti processuali. Se gli altri attori sono presenti fisicamente in aula e possono, contestualmente allo svolgersi dei lavori dibattimentali, intervenire, eccepire, opporsi, osservare, capire, riflettere, ascoltare, allora non concedere la presenza a questi imputati e testi equivale a far implodere l'intero sistema. |