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Niente arresto in flagranza se l'inseguimento del reo ha inizio dopo le informazioni di vittima e testimoni

Redazione Scientifica
23 Settembre 2016

Non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto. Affermando tale principio di diritto le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo alla questione loro rimessa.

Non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto.

Affermando tale principio di diritto le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo alla questione loro rimessa Se può procedersi all'arresto in flagranza sulla base delle informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto.

Per il supremo Consesso non è condivisibile l'orientamento, affermatosi in giurisprudenza, secondo cui la nozione inseguimento del reo deve essere estesa al di là dell'accezione strettamente etimologica e ricomprendere anche l'azione di ricerca immediatamente predisposta e senza soluzione di continuità sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti e nel tempo strettamente necessario alla P.G. per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche.

Tale orientamento risponde ad un'esigenza pratica, variamente avvertita dall'opinione pubblica, di assicurare la pronta reazione istituzionale nella repressione dei reati, di maggiore gravità, dei quali la P.G. (o nei casi previsti, il privato abilitato all'arresto) ha contezza nel medesimo contesto storico-temporale della loro perpetrazione. Inoltre non può condividersi l'affermazione secondo cui l'espressione inseguimento dei reo debba essere inteso in senso figurato o puramente metaforico, così da includere l'ipotesi dell'autore del reato che venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione della notitia criminis.

Le Sezioni unite sostengono non potersi ravvisare la quasi flagranza se l'inseguimento dell'indagato è stato intrapreso dalla polizia giudiziaria per effetto e solo dopo l'assunzione di informazioni dalla persona offesa o da altri testi presenti in loco al momento della commissione del fatto. Dato infatti il carattere eccezionale della privazione della libertà personale, l'istituto trova la sua giustificazione nella diretta percezione della polizia giudiziaria dell'azione delittuosa ovvero dell'inseguimento del reo o, ancora, della circostanza che costui presenti tracce o rechi cose le quali rivelino che egli immediatamente prima abbia commesso il reato.

Il dettato normativo è chiaro nello stabilire che l'inseguimento deve avvenire subito dopo il reato, pertanto l'inseguitore deve necessariamente avere personale percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nella attualità della sua concreta esplicazione: è proprio tale contezza che – eziologicamente – dà adito all'inseguimento orientato – teleologicamente – alla cattura del fuggitivo.

L'eccezionalità della privazione della libertà personale concessa con l'arresto in flagranza si rinsalda alla considerazione che la privazione della libertà a opera della polizia giudiziaria ovvero, nei casi ammessi, da parte del privato, tra una ragionevole giustificazione nella constatazione , da parte di chi procede all'arresto, della condotta del reo nell'atto stesso della commissione del delitto ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza.

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