Capacità (a delinquere; criminale; d’intendere e di volere)

Chiara Fiandanese
02 Ottobre 2018

Nel codice penale sono previste varie forme di capacità e di incapacità; tra queste le più importanti sono costituite dalla capacità di intendere e di volere e dalla capacità a delinquere.Mentre l'imputabilità è il presupposto della responsabilità e quindi della colpevolezza, la capacità a delinquere serve a graduare, ad individualizzare la responsabilità e di conseguenza ad individuare la pena da applicare al soggetto per il reato che ha commesso. Gli elementi da cui si desume la capacità a delinquere non presuppongono...
Inquadramento

Nel codice penale sono previste varie forme di capacità e di incapacità; tra queste le più importanti sono costituite dalla capacità di intendere e di volere e dalla capacità a delinquere.

Mentre l'imputabilità è il presupposto della responsabilità e quindi della colpevolezza, la capacità a delinquere serve a graduare, ad individualizzare la responsabilità e di conseguenza ad individuare la pena da applicare al soggetto per il reato che ha commesso.

Gli elementi da cui si desume la capacità a delinquere non presuppongono necessariamente che il soggetto sia in possesso della capacità di intendere e di volere e quindi che sia imputabile, come si desume dal disposto dell'art. 203 c.p.

Capacità di intendere e di volere

La capacità di intendere e di volere deve essere intesa come l'attitudine del soggetto a rendersi conto del valore sociale dell'atto che compie e a discernerne e valutarne le conseguenze e ad autodeterminarsi nella selezione dei molteplici motivi che esercitano nella sua coscienza una particolare attrattiva.

Nello specifico, la capacità di intendere si identifica nell'idoneità del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta, mentre quella di volere nell'attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l'azione.

Nell'art. 85 c.p. secondo il quale è imputabile chi ha la suddetta capacità al momento del fatto (comma 2), trova fondamento il concetto di imputabilità che comprende entrambe le capacità; qualora ne manchi una, l'imputabilità viene meno e in questo caso il soggetto non può essere punito per aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato (comma 1).

In evidenza

In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 c.p., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso (Cass. pen., Sez. VI, n. 18458/2012)

La capacità di intendere e di volere coincide con l'imputabilitàe deve essere distinta dalla coscienza e volontà dell'azione od omissione (c.d. suitas) prevista dall'art. 42 c.p. in quanto la prima, cioè l'imputabilità, attiene alle condizioni psichiche del soggetto e costituisce uno status estraneo al fatto-reato essendo rilevante solo ai fini della capacità giuridica penale; la seconda, invece, che presuppone l'imputabilità, attiene al criterio normativo in base al quale al soggetto imputabile può essere attribuita in concreto la causalità psichica di una determinata condotta penalmente rilevante ed è inerente al concetto di reato di cui costituisce l'aspetto soggettivo secondo la fondamentale duplice qualificazione del dolo e della colpa; la suitas, consiste, quindi, nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che può essere impedita con uno sforzo del volere ed è quindi attribuibile alla volontà del soggetto (Cass. pen.,Sez. I, n. 29968/2008).

Nel caso di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, la capacità di intendere e di volere, poiché connaturale, secondo l'id quod plerumque accidit, a ciascun essere umano, è da considerare presunta, salvo che sussistano specifici e concreti elementi atti a far ragionevolmente ritenere che, nella singola fattispecie, detta presunzione possa essere superata da risultanze di segno contrario (Cass. pen., Sez. I, n. 5347/1993).

Alcune cause di incapacità sono espressamente previste dal codice penale.

L'art. 88 c.p. dispone che non è imputabile colui che, al momento della commissione del fatto si trova in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e di volere; se, però, lo stato di mente fa scemare la capacità di intendere e di volere senza escluderla, il soggetto è imputabile ma la pena è diminuita (art. 89 c.p.). Il vizio di mente deve sempre dipendere da un'infermità, e cioè da uno stato patologico che alteri i processi intellettivi o quelli della volontà, annientando o scemando grandemente la capacita d'intendere o di volere. Le condizioni di mente dell'imputato ai fini della imputabilità devono essere accertate in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare, perché può accadere che il vizio di mente, riscontrato in relazione ad un determinato reato, venga successivamente escluso in relazione ad altro reato (Cass. pen.,Sez. VI, n. 3164/1996).

Inoltre, non è imputabile colui che, al momento del fatto non ha la capacità di intendere e di volere a causa di uno stato di piena ubriachezza nel quale si trova per caso fortuito o forza maggiore (art. 91, comma 1, c.p.); se l'ubriachezza non è piena ma scema grandemente la suddetta capacità senza escluderla, il soggetto è imputabile ma la pena è diminuita (art. 91, comma 2 c.p.). Gli stessi principi si applicano nel caso in cui il fatto viene commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti (art. 93 c.p.).

Se i fatti sono commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, il soggetto non è imputabile se la capacità di intendere e di volere è esclusa; se è scemata grandemente, il soggetto è imputabile ma la pena è ridotta alla metà (art. 95 c.p.). Affinché si possa ritenere esclusa o diminuita la imputabilità dell'agente, l'intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall'irreversibilità e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell'assunzione o meno di sostanze stupefacenti, condizioni che, in ogni caso, devono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso (Cass. pen., Sez. II, n. 44337/2013).

Non è imputabile il sordomuto, se al momento del fatto la capacità di intendere e di volere è esclusa a causa della sua infermità (art. 96, comma 1 c.p.); se, invece, la suddetta è grandemente scemata, il soggetto è imputabile ma la pena è diminuita (art. 96, comma 2, c.p.).

L'imputabilità è esclusa dall'art. 97 c.p. per il soggetto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non ha compiuto 14 anni. Colui che, al momento del fatto, ha compiuto 14 anni ma non ancora 18 può, invece, essere ritenuto imputabile ai sensi dell'art. 98 c.p. quando risulti essere in possesso della capacità di intendere e di volere. La dichiarazione di non imputabilità presuppone il riconoscimento di una immaturità psichica tale da porre i minori nella condizione di non capire l'illiceità dei fatti delittuosi. Quindi, perché un minore di età sia riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente.

In evidenza

Specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità (Cass. pen., Sez. VI, n. 31753/2003)

L'imputabilità, invece, non è esclusa:

  • quando il soggetto si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere un reato o di preordinarsi una scusa (art. 87 c.p.);
  • nel caso di stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.);

In evidenza

Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di "infermità", tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale (Cass. pen.,Sez. V, n. 9843/2013)

  • quando l'ubriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti non derivano da caso fortuito o da forza maggiore (artt. 92, comma 1 e 93 c.p.), anzi, se le stesse sono state preordinate al fine di commettere il reato o di preordinarsi una scusa, la pena è aumentata (artt. 92, comma 2, e 93 c.p.).

L'art. 94 c.p. prevede un aumento di pena se il reato viene commesso in stato di ubriachezza abituale o abituale uso di sostante stupefacenti; per abitualità deve intendersi l'uso regolare di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e lo stato usuale di ubriachezza o alterazione dovuta a sostanze stupefacenti.

L'art. 86 c.p. dispone che, quando un soggetto induce un altro nello stato di incapacità di intendere o di volere al fine di fargli commettere un reato, il primo risponde del reato commesso dal secondo.

La capacità di intendere e di volere è richiamata anche dal codice civile, al Titolo IX dedicato ai fatti illeciti, all'art. 2046 c.c. (imputabilità del fatto dannoso) secondo il quale «non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa». In questo caso, però, opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto da Legislatore in tema di imputabilità del reato, in quanto in campo penale è la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilità, mentre, in campo civile compete sempre al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'età immatura o altra causa, esuli in concreto la capacita di intendere e di volere (Cass. civ., Sez. III, n. 11163/1990)

Imputabilità e colpevolezza

Imputabilità e colpevolezza sono istituti ben distinti del diritto penale, la prima attiene ad una condizione psichica del soggetto, estrinseca al reato, che rileva ai fini della capacità giuridica penale, la seconda, che presuppone la prima, fa riferimento al criterio normativo in base al quale è attribuibile in concreto al soggetto la causalità psichica di una determinata condotta ed inerisce al concetto di reato di cui costituisce l'aspetto soggettivo secondo la fondamentale duplice qualificazione del dolo o della colpa. L'indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilità diminuita va, di norma, autonomamente operata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace.

L'imputabilità costituisce il presupposto non soltanto logico-giuridico ma altresì naturalistico della colpevolezza, in quanto soltanto chi è capace di intendere e di volere può in concreto determinarsi in modo penalmente rilevante nella coscienza e volontà della condotta, cioè può essere giudicato colpevole.

L'indagine sul dolo non è preclusa dalla incapacità di intendere o di volere del soggetto, poiché l'imputabilità non è un presupposto della colpevolezza. Questa, infatti, concerne il reato e non il reo.

Aspetti processuali sulla capacita' di intendere e di volere

Sentenze emesse per fatti commessi in tempi diversi.Non esiste incompatibilità logico-giuridica tra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace e l'altra, viceversa, capace di intendere e di volere (ovvero di capacità grandemente scemata), e ciò in quanto l'infermità mentale può non costituire uno stato permanente dell'individuo e l'accertamento delle condizioni mentali, ai fini dell'imputabilità, deve essere effettuato in relazione al momento in cui viene commesso il reato (Cass. pen.,Sez. II, n. 8038/1997).

Sentenza di non luogo a procedere. Il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, a norma dell'art. 425 c.p.p., solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso (Cass. pen.,Sez. VI, n. 38579/2008)

Arresto in flagranza. L'arresto in flagranza di un soggetto che versi in stato di incapacità di intendere e di volere è illegittimo, perché operato in violazione del divieto posto dall'art. 385 c.p.p., sempre che tale stato "appaia", cioè si manifesti chiaramente, all'agente operante al momento dell'intervento; nell'ipotesi in cui, in carenza di tale condizione manifesta, la non imputabilità si palesi solo in sede di convalida dell'arresto, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti e/o dell'interrogatorio svolto, non è consentito al giudice della convalida inserire nello schema valutativo del controllo dell'attività di polizia giudiziaria, conoscenze acquisite aliunde o comunque diverse da quelle poste a base dell'arresto e del fermo (Cass. pen.,Sez. II, n. 39894/2004).

Spetta al giudice per le indagini preliminari verificare, in sede di convalida dell'arresto, sulla base della documentazione sanitaria in atti e del contenuto dell'interrogatorio svolto, se l'arrestato fosse capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto (Cass. pen., Sez. V, n. 2584/1993); questi deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto sulla base degli elementi al momento conosciuti (Cass. pen.,Sez. VI, n. 7470/2017).

Riti alternativi. In tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua capacità di stare in giudizio di talché è invalido l'accordo negoziale qualora emerga, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non aveva tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà (Cass. pen.,Sez. VI, n. 38454/2017).

La definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano ictu oculi dagli atti (Cass. pen.,Sez. I, n. 8965/2016).

Capacità a delinquere

Ai fini della determinazione della pena da applicare, il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione, molto spesso si integrano.

Tali parametri sono previsti dall'art. 133 c.p. e attengono, rispettivamente, alla gravità del reato (comma 1) e alla capacità a delinquere del colpevole (comma 2).

La capacità a delinquere o capacità criminale deve essere intesa quale attitudine del soggetto a commettere reati.

La norma indica vari parametri tramite i quali può essere valutata tale capacità:

  1. i motivi a delinquere, ovvero le cause psichiche che hanno spinto il soggetto ad agire in modo contrario alla legge, e il carattere del reo, ovvero la personalità del soggetto alla luce dell'indole innata, della capacità di autocontrollo e dell'emotività del soggetto;
  2. i precedenti penali e giudiziari, non solo qualsiasi pregressa sentenza di condanna subita dal soggetto, ma anche i procedimenti pendenti a carico del medesimo, i reati amnistiati o prescritti (Cass. pen., Sez. IV, n. 18795/2016); ovviamente la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalità del soggetto ed orienta in senso positivo il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale. E, in genere, la condotta e la vita del reo antecedenti al reato, ovvero tutti quei comportamenti posti in essere dal soggetto che non attengono al reato;
  3. la condotta contemporanea, ovvero il comportamento, diverso dalla condotta tipica, posto in essere tra l'inizio dell'azione e la consumazione del reato; o condotta susseguente al reato, ovvero fatti successivi alla consumazione del delitto purché non si tratti di manifestazione di stati del carattere riferibili unicamente a cause episodiche, ma espressione di un modo costante di determinarsi, immanente nella personalità.

In evidenza

Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione di una condanna per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis c.p., ai parametri fissati dall'art. 133 c.p. (Cass.pen., Sez. II, n. 24207/2013)

Anche il comportamento processuale tenuto dall'imputato può essere valutato dal giudice, che può trarre da esso il convincimento di una personalità negativa. Questo è un concetto complesso che racchiude le più svariate manifestazioni della condotta del reo nel procedimento, in ogni caso, però, l'esercizio di un diritto processuale (ad esempio non consentire all'esame o non rilasciare dichiarazioni contro sé stesso) non può legittimamente considerarsi come comportamento processuale negativo e non può essere assunto come elemento in base al quale dedurre una futura capacità a delinquere (Cass. pen., Sez. III, n. 3396/2016).

In evidenza

La condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del Legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, n. 20115/2018)

  1. le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, ovvero tutti quegli aspetti (ad esempio l'attività lavorativa svolta o l'educazione familiare ricevuta) che possono essere presi in considerazione ai fini di capire quale sia la motivazione che ha spinto il soggetto a commettere il reato.

Da tali aspetti sono escluse le capacità economiche del soggetto che vengono, invece, prese in considerazione ai fini della valutazione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133-bis c.p. (Cass. pen., Sez. III, n. 17103/2016). Per ottenere la riduzione è necessario che l'imputato alleghi l'indispensabile documentazione atta a chiarire la sua posizione economica.

In evidenza

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma 1, dell'art. 133 c.p., e non anche quelli di cui al comma 2, riguardanti la capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Cass. pen., Sez. III, n. 14560 /2017)

Casistica

Capacità di intendere e di volere ex art. 85 c.p.

Sordomutismo

In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico ma richiede soltanto che sia la capacità, sia l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata effettuata e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie relativa ad imputato minorenne sordomuto, nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che non aveva disposto accertamenti peritali, alla luce delle univoche indicazioni, sulla piena capacità intellettiva e volitiva dell'imputato, emerse dalle dichiarazioni dell'agente di P.G. operante e delle assistenti sociali) (Cass. pen.,Sez. VI, n. 49369/2013).

Infermità di mente

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. (Fattispecie relativa a disturbo dell'adattamento dipendente da una situazione psichica riconducibile alla condizione lavorativa e compatibile con lo stress da mobbing, ritenuto però non incidente sulla carenza di lucidità e sulla consapevolezza delle azioni delittuose commesse) (Cass. pen.,Sez. I, n. 48841/2013)

Gelosia

La gelosia è stato passionale di per sé inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere o volere dell'autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione (Cass. pen.,Sez. VI, n. 12621/2010).

Applicazione delle regole della comune esperienza da parte del giudice

In tema di imputabilità, qualora il giudice abbia ritenuto sussistente un grave disturbo della personalità dell'imputato (nella specie, "paranoide") alla luce delle valutazioni medico-legali, ma abbia poi escluso la riconducibilità della condotta delittuosa (nella specie, omicidiaria) a tale disturbo, dissentendo dalle conclusioni dei periti e facendo ricorso non già alle regole della scienza, ma a quelle di comune esperienza, si verifica una intrinseca contraddizione del percorso argomentativo della decisione e quindi il vizio di illogicità della motivazione della sentenza (Cass. pen.,Sez. I, n. 15878/2007)

Pedofilia

La pedofilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona (Cass. pen.,Sez. III, n. 15157/2010).

Capacità a delinquere ex art. 133, comma 2, c.p.

Reati amnistiati o prescritti

Ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità (Cass. pen., Sez. IV, n. 18795/2016)

Riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 c.p., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena. (Cass. pen., Sez. VI, n. 16250/2013)

Cittadino straniero extracomunitario

L'elemento favorevole dello stato di incensuratezza di un cittadino straniero non può essere superato dalla solo condizione di cittadino extracomunitario privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò tendenzialmente dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario (Cass. pen., Sez. VI, n. 7807/1998).

art. 707 c.p.

Le attenuanti generiche possono essere negate, all'imputato della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli), sulla base di una valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a delitti per motivi di lucro o contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, perché, essendo questi ultimi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione suddetta, l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma 2, n. 2 c.p., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione "a priori" delle attenuanti generiche a questa categoria di imputati (Cass. pen., Sez. II, n. 52523/2016)

Riferimento a precedenti dattiloscopici

È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sui cd precedenti dattiloscopici dell'imputato, in quanto l'avere in passato fornito diverse generalità rappresenta una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi agli accertamenti di polizia e giudiziari e suscettibile, quindi, di valutazione ai sensi dell'art. 133, comma 2 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, n. 22274/2012)

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