Immunità giudiziale. Fino a che punto le dichiarazioni offensive degli avvocati non costituiscono diffamazione?

Redazione Scientifica
25 Gennaio 2017

Con sentenza n. 2507, depositata il 18 gennaio 2017, la Sezione quinta della Cassazione penale si è espressa sulla portata applicativa dell'art. 598 c.p., Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, chiarendo che la c.d. immunità giudiziale presuppone che le espressioni offensive concernano ...

Con sentenza n. 2507, depositata il 18 gennaio 2017, la Sezione quinta della Cassazione penale si è espressa sulla portata applicativa dell'art. 598 c.p., Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, chiarendo che la c.d. immunità giudiziale presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'art. 598 c.p. costituisce un'applicazione estensiva del più generale principio di cui all'art. 51 c.p., Esercizio di un adempimento o di un dovere, e deve considerarsi riferibile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Al contrario, deve escludersi la necessità che tali offese abbiano un contenuto minimi di verità ovvero che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà della difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione.

Il Collegio precisa, altresì, che la possibilità di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 598, comma 2, c.p.) deve riferirsi a quelle offese che, pur non necessarie, siano strumentali alla difesa. Tale disposizione è, quindi, solo in apparente contrasto con quanto previsto all'art. 89, comma 2, c.p.c. – il quale dispone il risarcimento del danno solo con riferimento alle espressioni offensive non riguardanti l'oggetto della causa – in quante tale ultima norma va intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa anche se ad essa non estranee.

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