La Cassazione allerta: alla “minore gravità” non consegue sempre la non punibilità per “particolare tenuità”
25 Maggio 2017
La causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis c.p. non trova applicazione ai casi di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. in ragione del limite di pena ad anni sei superiore a quello previsto dal comma 1 dell'art. 131-bis cit. Il principio è stato espresso dalla Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 23419, che si è quindi uniformata a quanto già affermato in una precedente sentenza con riferimento al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto dove ha osservato che « la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuente prevista dall'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p., è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dall'art. 131-bis stesso codice ». Spiegano infatti i giudici di legittimità che il comma 5 dell'art. 131-bis c.p. – « la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo » – non introduce un sistema derogatorio alla disciplina generale del primo comma (« Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa […] »): la pena edittale massima dei reati per i quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è quella di anni cinque sia che essa risulti dalla applicazione di un'attenuante a effetto speciale. Il quinto comma dunque si limita a prevedere che nei casi di fatti circostanziati lievi, ove la pena sia inferiore ad anni cinque, di tale elemento può tenersi conto due volte. |