È furto aggravato indurre in errore il cassiere dello sportello bancario per ricevere il denaro di un correntista
25 Maggio 2017
«Il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento da quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto, elemento invece assente nella truffa, nella quale il possesso della res si consegue con il consenso della vittima». Il principio è stato ribadito con sentenza n. 18968 del 20 aprile 2017 dalla Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, così riqualificato giuridicamente il fatto dall'originaria imputazione di appropriazione indebita perché, quale funzionario di un istituto bancario, prelevava la somma complessiva di euro 369.838,439 in denaro contante dai due conti correnti bancari accesi presso la stessa banca utilizzando i moduli forniti dalla banca per il prelievo del denaro, apponendovi firma falsa della correntista. Secondo il ricorrente, la sua condotta sarebbe stata riconducibile allo schema del reato di truffa in quanto realizzata mediante induzione in errore dell'addetto preposto allo sportello a danno delle correntiste. Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso rilevando come, nel caso di specie, le persone offese non avessero compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale nei confronti del ricorrente. Il reato di furto aggravato invece prescinde dal consenso, seppur viziato dall'errore indotto dall'agente, della vittima all'atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto unilaterale a facilitare il quale mirano l'artificio o il raggiro. L'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato (in questo caso il cassiere dello sportello bancario) potrebbe avere rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di truffa solo ove il terzo avesse la gestione degli interessi patrimoniali del titolare, con possibilità quindi di compiere liberamente atti di natura negoziale aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, dato che solo nel caso in cui l'ingannato abbia la libera disponibilità del patrimonio del soggetto passivo assume la posizione di quest'ultimo. |