Depenalizzazioni: i reati trasformati in illeciti civili (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)

26 Gennaio 2016

Con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, pubblicato in G.U. il 22 gennaio 2016 ed in vigore dal successivo 6 febbraio 2016, si realizza una limitata depenalizzazione di alcuni reati di minore gravità che colpiscono interessi individuali (falso in scrittura privata, ingiuria, danneggiamento non aggravato, etc.), con contestuale istituzione di condotte tipizzate di illeciti civili che comportano anche l'irrogazione, da parte del giudice competente ed accanto alla condanna al risarcimento del danno, di ulteriori sanzioni pecuniarie civili con funzione ultra-compensativa, preventiva e repressiva.
Abstract

Con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, pubblicato in G.U. il 22 gennaio 2016 ed in vigore dal successivo 6 febbraio 2016, si realizza una limitata depenalizzazione di alcuni reati di minore gravità che colpiscono interessi individuali (falso in scrittura privata, ingiuria, danneggiamento non aggravato, etc.), con contestuale istituzione di condotte tipizzate di illeciti civili che comportano anche l'irrogazione, da parte del giudice competente ed accanto alla condanna al risarcimento del danno, di ulteriori sanzioni pecuniarie civili con funzione ultra-compensativa, preventiva e repressiva.

La legge 28 aprile 2014, n. 67 ha, tra l'altro, delegato il governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili (vedi A. Leopizzi, Depenalizzazioni: i reati trasformati in illeciti amministrativi (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8))

Vedi gli altri focus sulle Depenalizzazioni

L'abrogazione di reati previsti dal codice penale

L'attuazione della suddetta delega conduce in primo luogo alla depenalizzazione di cinque ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio, tutte accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private. L'intenzione espressa del legislatore è quella di riconsiderare il ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile nel nostro ordinamento, affiancando ai tradizionali risarcimenti in via aquiliana ulteriori e distinte sanzioni punitive dì natura amministrativa, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell'intervento penale.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto, è stata pertanto disposta la depenalizzazione dei delitti di:

  • falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
  • falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
  • ingiuria (art. 594 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.).

Deve sin d'ora sottolinearsi come, nonostante la tranciante formula legislativa, quando una delle falsità previste dai suddetti artt. 485 e 486 c.p. riguarda un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, la condotta resta penalmente rilevante, per quanto meglio illustrato nel paragrafo seguente.

Alle suddette abrogazioni deve aggiungersi, la radicale modifica delle fattispecie di danneggiamento di cui agli artt. 635 ss. c.p.

Occorre, nondimeno, tenere altresì presente, che, nell'ambito del distinto decreto delegato diretto alla trasformazioni in illeciti amministrativi di reati che colpiscono interessi collettivi, è stata contestualmente disposta la depenalizzazione dei delitti di atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.), pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.), rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.), abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.) ed atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).

Le disposizioni di adeguamento. I delitti contro la fede pubblica

Il codice penale, nella sua esasperata frammentazione delle fattispecie incriminatrici, tocca uno dei massimi apici della sua complessità, come è noto, proprio nella costruzione delle ipotesi di falso, articolate sulla base di molteplici distinzioni variamente intersecantisi (falso ideologico/falso materiale, falso in scrittura privata/falso in atto pubblico/falso in certificato e autorizzazione amministrativa, falso commesso da privato/da pubblico ufficiale/da incaricato di pubblico servizio/da esercente un servizio di pubblica necessità).

L'art. 2, comma 3, lett. a) n. 1 della legge delega ha per oggetto l'abrogazione dei delitti di cui al libro secondo, Titolo VII, Capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491, ossia dei documenti privati equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena. Questo intervento demolitorio ha creato una sorta di effetto domino su molte altre disposizioni del medesimo capo, toccate nelle loro interrelazioni di sistema.

L'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, quindi, riformula – mutandone la natura da circostanza aggravante (applicabile agli artt. 485, 488 e 490 c.p.) ad ipotesi autonoma di reato, con conferma del trattamento sanzionatorio originario – l'art. 491 c.p.(ora rubricato Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito). Il nuovo testo è il seguente:

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Resta immutata la procedibilità, officiosa per il solo caso di falsità in testamento olografo e a querela per gli assegni e le cambiali (cfr. il nuovo art. 493-bis, c.p. come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. f) del decreto).

Ulteriori necessarie modifiche hanno coinvolto gli artt. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali), art. 489 c.p. (Uso di atto falso), art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri), art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) e art. 493-bis c.p. (Casi di perseguibilità a querela), perché tenessero conto della sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto scritture private diverse dal testamento olografo o dagli effetti sopra descritti. Sono stati dunque eliminati tutti i riferimenti alle scritture private e limitati i richiami interni alle sole norme ancora vigenti. Questo adeguamento risulta – correttamente, si ritiene – un adempimento non esplicitato dalla legge delega ma da essa inevitabilmente presupposto, in chiave di coordinamento logico-sistematico.

Segue. I delitti contro l'onore

Più semplice l'adeguamento del Capo II del Titolo XII, che contiene le disposizioni penali poste a tutela dell'onore.

In conseguenza della suaccennata abrogazione del delitto di ingiuria, è stato necessario adattare il testo degli artt. 596 c.p. (Esclusione della prova liberatoria), art. 597 c.p. (Querela della persona offesa ed estinzione del reato) e art. 599 c.p. (Ritorsione e provocazione), circoscrivendo il raggio di operatività delle previsioni in essi contenute alla sola fattispecie di diffamazione. In particolare, scompare dall'ordinamento la tradizionale esimente della ritorsione, ravvisabile in caso di reciprocità delle ingiurie: vengono espunti dal codice i commi 1 e 3 dell'art. 599 c.p., la cui nuova rubrica è, semplicemente, Provocazione.

I novellati delitti di danneggiamento

L'art. 2, comma 1, lett. l) del decreto recepisce altresì le indicazioni della legge delega relativamente ai delitti contro il patrimonio, la quale, con l'art. 2, comma 3, lett. a) n. 5 prevedeva l'abrogazione del danneggiamento semplice di cui al comma 1 dell'art. 635 c.p.

Il decreto ha dunque integralmente riformulato la disposizione in esame, trasformando le ipotesi circostanziali di cui al previgente comma 2 in corrispondenti fattispecie autonome. In estrema sintesi, le condotte di danneggiamento mantengono rilevanza penale, solo qualora, alternativamente siano commesse:

  • con violenza alla persona o con minaccia;
  • in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità da parte di chi esercita imprese che espletano tali servizi o lavori (non da parte del privato, stante l'omesso richiamo all'art. 340 c.p.);

ovvero abbiano quale oggetto materiale:

  • edifici pubblici o destinati a uso pubblico;
  • edifici destinati all'esercizio di un culto;
  • cose di interesse storico o artistico;
  • immobili compresi nel perimetro dei centri storici;
  • immobili con lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento (in corso ovvero ultimati);
  • beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede;
  • opere destinate all'irrigazione;
  • piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
  • attrezzature e impianti sportivi, al fine di impedire o interrompere lo svolgimento dì manifestazioni sportive.

Restano immutate, anche all'esito della novella, la pena (da sei mesi a tre anni di reclusione, già prevista per le ipotesi aggravate, ora titoli autonomi di reato), la procedibilità di ufficio e l'impossibilità di sospensione condizionale in difetto di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Ulteriori modifiche hanno dovuto necessariamente essere apportate in chiave di coordinamento agli artt. 635-bis, comma 2, c.p., art.635-ter, comma 3, c.p., art.635-quater, comma 2, c.p. e art. 635-quinquies, comma 3, c.p. laddove richiamavano la circostanza prevista dal vecchio testo dell'art. 635,comma 2, n. 1 c.p. (relativa ai fatti commessi con violenza alla persona o con minaccia).

Mancato esercizio della delega

In ordine ad alcuni reati, il governo ha preferito non dare seguito alla delega ricevuta. La novella ha dunque lasciato immutati, pur in presenza di esplicito mandato parlamentare, i reati previsti dagli artt. 631 c.p. (Usurpazione), art. 632 c.p. (Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi) e art. 633, comma 1,c.p. (Invasione dì terreni o edifici).

Ciò in quanto – secondo quanto illustrato dalla relazione alle Camere – si tratta di fenomeni criminali che, seppur attualmente ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano, tuttavia, rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (ad a titolo esemplificativo, seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione.

La ritualità del parziale recepimento trova conferma nelle pronunce della Consulta che ammettono la frazionabilità dell'esercizio della delega (cfr. Cass. pen., 18 dicembre 1974 n. 41, che ha ritenuto non fondate le censure per l'attuazione soltanto parziale della delega, da tale circostanza potendo semmai derivare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, quando la delega abbia carattere imperativo, ma non anche la illegittimità costituzionale delle norme).

Tipizzazione dei nuovi illeciti civili

Contestualmente all'espunzione dal codice di tutti i delitti sopra indicati, è prevista, come accennato, la formulazione, in relazione alle medesime condotte, di nuove ipotesi particolari e tipiche di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (normalmente caratterizzato dall'atipicità).

La tecnica legislativa adottata è stata quella di mantenere immutato, in linea di principio, il perimetro descrittivo delle fattispecie abrogate, in difetto, nella legge delega di criteri che disciplinassero in modo puntuale le neonate fattispecie.

Più articolata la disciplina del nuovo illecito di ingiuria, laddove si sono adattati i contenuti normativi dell'art. 599 c.p. al nuovo contesto della tutela sanzionatoria civile: il decreto prevede, infatti, che il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile sia in caso di ritorsione (art. 4, comma 2), sia in caso di provocazione (art. 4, comma 3). È viceversa sempre possibile, contrariamente al dettato dell'art. 599 c.p., la prova liberatoria.

Con riguardo agli illeciti civili aventi ad oggetto falsità in scritture private, si è ritenuto opportuno eliminare i riferimenti normativi al fine di profitto, circoscrivendo la punibilità alle sole ipotesi effettivamente produttive di danno.

Sono dunque previsti (art. 4, commi 1 e 4), quali nuovi illeciti civili sottoposti (anche) a sanzioni pecuniarie, i fatti tipici:

  • di chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
  • del comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
  • di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.;
  • di chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
  • di chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
  • di chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito;
  • di chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
  • di chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;
  • di chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dal capoverso precedente, arreca ad altri un danno;
  • di chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso dì una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
  • di chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno.

Una norma estensiva della punibilità, analoga all'art. 110 c.p., è contenuta nell'art. 7 del decreto (in linea con quanto già stabilito dall'art. 5, legge 689/1981), a mente del quale, quando più persone concorrono in uno dei nuovi illeciti civili in esame, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Le sanzioni pecuniarie civili

Qualora gli illeciti civili sopra descritti siano commessi dolosamente, il responsabile è obbligato, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a norma delle leggi civili, anche al pagamento della sanzione civile pecuniaria stabilita dalla legge. Il fondamento di carattere costituzionale di queste sanzioni pecuniarie, civili ma di natura marcatamente pubblicistica, è individuabile, a detta della relazione citata, nell'art. 23 Cost. (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), sotto il profilo dell'indefettibile previsione legale di presupposti e conseguenze sanzionatorie.

A questo referente normativo si collegano le garanzie sostanziali e processuali che devono essere estese all'autore del fatto, al fine dell'osservanza dei vincoli sovranazionali in tema di sanzioni punitive, tenuto conto dei profili di omogeneità funzionale intercorrenti tra le fattispecie penali oggetto di depenalizzazione e le nuove figure di illecito civile. Alle sanzioni si riconosce una funzione sia “ultra-compensativa”, sia preventiva e repressiva. Da ciò l'esigenza di predeterminazione legislativa dei livelli sanzionatori.

Due clausole generali individuano le forbici edittali applicabili: da € 100 ad € 8.000 per i nuovi illeciti derivanti dai reati di cui agli artt. 594, 627, 635, 647 c.p. e da € 200 ad € 12.000 per quelli derivanti dai reati di cui agli artt. 485, 486 e 594 c.p. (nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone).

I criteri di commisurazione della sanzione concretamente irroganda sono fissati, riecheggiando sentieri già battuti dall'art. 133 c.p., dall'art. 5 del decreto che impone al giudice civile di tenere conto:

  • della gravità della violazione;
  • della reiterazione dell'illecito;
  • dell'arricchimento del soggetto responsabile;
  • dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
  • della personalità dell'agente;
  • delle condizioni economiche dell'agente.

Il successivo art. 6 specifica il contenuto della valutazione giudiziale relativa al singolo parametro della reiterazione dell'illecito. Si ha, dunque, reiterazione quando l'illecito è compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile della stessa indole e già accertata con provvedimento esecutivo. Si precisa poi la nozione di violazioni della stessa indole (ovvero le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni) in termini sostanzialmente omogenei a quanto già analogamente disposto dall'art. 8-bis, legge 689/1981. Al fine di assicurare la concreta operatività delle disposizioni in materia di reiterazione, si demanda ad un emanando decreto del ministro della giustizia l'istituzione di un registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili). A questo ulteriore incombente, precisa la relazione tecnica, si farà fronte attraverso l'implementazione dei sistemi automatizzati già esistenti che gestiscono i registri dei procedimenti civili e penali, facendo ricorso alle ordinarie dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il giudice civile, quando pronuncia sentenza di condanna al risarcimento del danno accogliendo la domanda di parte attrice, al termine di un giudizio retto dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili, applica quindi d'ufficio anche le sanzioni pecuniarie, tranne quando l'atto introduttivo è stato notificato, pur ritualmente, a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c., a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

Anche la disciplina delle modalità e del termine di pagamento della sanzione, nonché delle forme di riscossione, sono rinviati ad un successivo decreto ministeriale. Si prevede già, sin d'ora, la possibilità di rateizzazione dell'adempimento in relazione alle condizioni economiche del condannato (da due a otto rate mensili, non inferiori ciascuna ad 50), il divieto di copertura assicurativa e la intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagamento (sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 7, legge 689/1981), in considerazione del carattere personale della responsabilità da illecito sottoposto a sanzione civile pecuniaria.

Il condannato può comunque estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. D'altronde, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della cassa delle ammende. Questa soluzione è stata giudicata maggiormente in linea con la finalità general-preventiva dell'istituto e con la sua contestuale funzione sanzionatoria di comportamenti che hanno ricadute di inefficienza sul sistema giustizia gravandolo di costi (al pari di quanto avviene in sede di ricorso dichiarato inammissibile in cassazione, ex art. 616 c.p.p.). In un quadro normativo caratterizzato da scelte dissonanti, si può peraltro ricavare un altro importante precedente di sistema, in quanto disposto dall'art. 709-ter comma 2 n. 4, c.p.c. (relativo al potere del giudice di condannare il genitore inadempiente in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, a favore proprio della cassa delle ammende). il termine prescrizionale per l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno (essendo richiamato espressamente l'art. 2947, comma 1, c.c.).

Diritto intertemporale

La legge delega non prevede una disciplina transitoria. In rapporto ai procedimenti pendenti, l'art. 12 del decreto stabilisce l'efficacia delle nuove norme anche per i fatti commessi in epoca anteriore alla abrogazione, per i quali non sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile (nel qual caso troverà applicazione l'art. 2, comma 2, c.p.), qualora la parte danneggiata decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.

Qualora invece i procedimenti penali fossero già stati definiti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 7/2016, spetterà al giudice dell'esecuzione, in ossequio al principio generale stabilito dall'art. 2, comma 2, c.p., procedendo nei termini di cui all'art. 668, comma 4, c.p.p., revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti.

In conclusione

È sicuramente condivisibile l'obiettivo preso di mira dal legislatore, registrando un maturato e condiviso mutamento della percezione sociale: individuare sanzioni che abbiano in concreto un elevato potere dissuasivo rispetto alla commissione dell'illecito, per ovviare alla espansione ormai ipertrofica del diritto penale ed al conseguente svilimento del processo e della pena. Si è già rammentato, peraltro, come questa recente depenalizzazione si ponga sulla scia di altri interventi analoghi, anche di portata assai più cospicua, purtroppo sovente affiancati dalla opposta contestuale tendenza a corredare sistematicamente la violazione dei precetti legislativi con la sanzione penale (basta soppesare un qualsiasi repertorio delle leggi penali speciali…), sul presupposto – errato, come ormai è opinione comune – che fosse sempre la risposta fornita di maggior deterrenza. In una simile ottica di inflazione e ottundimento dello strumento processuale penale, appare quindi lecito dubitare dell'efficacia di una depenalizzazione tanto consapevolmente moderata. Non sembra plausibile un effettivo snellimento di qualche apprezzabile entità sull'oberata giurisdizione penale, sia pure tenendo presente anche la parallela depenalizzazione, a cui si è già fatto cenno, con trasformazione di ulteriori reati in illeciti amministrativi. Pecca, verosimilmente, di ottimismo la previsione, esplicitata nella relazione del governo, che l'intervento in esame libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell'ingolfamento degli affari in ambito penale e che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa. A ciò può solo obiettarsi come la maggior parte delle ipotesi di falso in scritture private consista in concreto nell'apocrifia di testamenti e titoli (tuttora di rilievo penale) e che il carico delle procure e in genere la (ir)ragionevole dei processi penali è determinata per la gran parte da ben altre tipologie criminose (salvo, in effetti, che per gli uffici del giudice di pace, che in effetti si gioveranno non poco della mini-riforma). D'altronde, a fronte dell'auspicato decremento dei ruoli penali, è la stessa logica della novella a mostrare come il conto sarà pagato dalle sezioni civili degli uffici giudicanti (che non godono di salute troppo migliore): ciò che esce dalla porta rientra inevitabilmente dalla finestra.

Di certo, appare del tutto fuor di luogo supporre, come fa la citata relazione, che l'intervento normativo consentirà […] di ridurre il sovraffollamento carcerario incidendo su forme di criminalità minore. Non sembra che proprio l'emergenza carceri derivi dall'alto tasso di condannati per falso in scrittura privata (gli altri delitti erano di competenza del giudice di pace, e quindi insuscettibili di pene detentive). Peraltro, a tale proposito, non si può non dolersi del mancato esercizio della più significativa, da un punto di vista sistematico e di impatto generale, delle deleghe rilasciate dalla legge 67/2014: quella concernente la riforma dell'intero sistema delle pene, con introduzione, tra l'altro, delle nuove pene principali della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare. D'altronde, è all'esame del Senato il disegno di legge n. 2798 di iniziativa governativa (già approvato dalla Camera), che intende, tra l'altro, introdurre una nuova causa di estinzione dei reati procedibili a querela a seguito dell'integrale riparazione del danno ed un allargamento della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio di modesta offensività.