Il termine ultimo per la costituzione di parte civile
30 Maggio 2016
Il termine ultimo di costituzione di parte civile può spostarsi fino al termine che coincide con l'apertura del dibattimento?
La costituzione di parte civile, così come previsto dall'art. 79 c.p.p. può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. concernenti la regolare costituzione delle parti. La giurisprudenza, anche di recente, ha ritenuto opportuno specificare – sebbene la norma fosse chiara in tal senso – che Il termine ultimo per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza, è rappresentato dal momento in cui vengono compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, le cui formalità rituali impediscono il differimento del suddetto termine sino alla formale apertura del dibattimento, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo e tendente a sovrapporre due evenienze procedimentali, come l'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento, che il legislatore ha invece inteso mantenere distinte (Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 10958). Ed ancora nella motivazione della sentenza appena citata la Corte giustifica tale orientamento sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 79, 484, 491, 492 c.p.p. in base ai quali la suddetta costituzione di parte civile deve avvenire in limine litis fino a che non sia stato compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti e non spostando in aventi tale limite fino ad arrivare all'apertura del dibattimento altrimenti si farebbero coincidere due momenti che il legislatore ha inteso mantenere separati (si veda anche in tal senso Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2009, n. 25133). La Corte di cassazione con questa sentenza si è uniformata all'orientamento prevalente – sebbene si registrino orientamenti più risalenti nel tempo in senso difforme (v. Cass. pen. n. 4972/2016; Cass. pen. n. 117807/2007. In senso conforme all'orientamento maggioritario, tra le altre: Cass. pen. n. 38982/2013; Cass. pen. n. 44442/2013; Cass. pen. n. 25133/2009) – secondo cui la costituzione di parte civile deve avvenire a pena di decadenza fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non con il diverso termine di apertura del dibattimento. Se si dovesse dilatare tale termine ci si ritroverebbe a spostare in maniera diversa da quanto stabilito dall'art. 79 c.p.p. la costituzione di parte civile. Anche nel caso di rinvio dell'udienza per sanare l'irritualità della notifica all'imputato la Cassazione (Cass. pen. Sez. V, 4 ottobre 2012, n. 3205) ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile effettuata in tale sede. Qualora, dunque, si rappresenti la parte civile a giudizio quali difensori prudentemente apparirebbe opportuno, secondo il parere della scrivente, costituirsi nella prima udienza (nonostante si sia a conoscenza di irregolarità della notifica e conseguenti rinvii o mutamento del giudice per la successiva udienza o nel caso di possibile componimento bonario) onde evitare di incorrere nella preclusione di tale diritto per decadenza del termine per la costituzione.
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