Accertamenti e rilievi della Polizia Giudiziaria: dal sopralluogo al rilievo planimetrico
30 Ottobre 2015
Abstract
L'accadere di un fatto reato genera una serie di ripercussioni in diversi campi: investigativo, giudiziario, medico-legale, criminologico, vittimologico e penitenziario. La polizia giudiziaria è l'organo delegato dalla legge ad occuparsi in via esclusiva delle indagini e delle investigazioni sotto la direzione e il controllo dell'Autorità Giudiziaria (pubblico ministero). Con quest'ultimo (e sotto le direttive quest'ultimo) svolge un ruolo delicatissimo i cui risultati incideranno profondamente non solo nella fase delle investigazioni, ma anche in quella processuale. Molti sono gli strumenti che la P.G. ha a disposizione, anche nella sfera dell'iniziativa e li esamineremo ora per logica e per consecutio temporum. La P.G. interviene quando ha cognizione dell'esistenza del reato e nei confronti della realtà fisica e materiale che lo stesso fatto illecito ha modificato, ha dei compiti, dei doveri e delle facoltà. Tali situazioni giuridiche sono perfettamente contemplate nel tempo e nello spazio dall'art. 354 del c.p.p, rubricato Accertamenti urgenti. Alcune considerazioni generali
Prima di addentrarci nella disamina della suddetta norma e di quelle ad essa strettamente collegate è opportuno fare un passo indietro soffermandoci su quelli che sono i compiti della Polizia Giudiziaria e di come questi vengono assolti. All'uopo, occorre fare riferimento all'art. 55 c.p.p., Funzioni della polizia giudiziaria, la cui cristallinità e trasparenza di contenuto è palese. Non vi sono dubbi sul fatto che la P.G. abbia degli obblighi da assolvere, sia nei ruoli e nelle funzioni di ufficiali che di agenti, a cui debba assolvere anche nell'ambito dell'iniziativa ai fini di cui al comma 1 del citato art. 55 c.p.p. Tornando all'art. 354 c.p.p., questo funge da norma “di esecuzione” della maggior parte di tali doveri, ad esclusione - si potrebbe arditamente affermare - solamente di quello di “…prendere la notizia dei reati….” in quanto la sua modalità “esecutiva” è prevista dagli artt. 330 ss. c.p.p. Innanzitutto il comma 1 del citato art. 354 c.p.p. affida alla polizia giudiziaria la “cura” di tracce e cose pertinenti al reato. Come è facilmente intuibile, sulle cose, sulle persone e nei luoghi interessati dall'accadere di un fatto criminoso, possono essere rinvenute tracce (elementi/fonti) utili al suo accertamento ed alla scoperta dei suoi autori. Compito essenziale della P.G. (art. 348, commi 1 e 2, c.p.p.) è proprio quello di curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone non venga mutato prima dell'intervento del P.M. Per tali fini la polizia giudiziaria compie anzitutto un'attività che può denominarsi “attività generica di conservazione” (art. 354 c.p.p. comma 1). Se il P.M. non è in grado di intervenire tempestivamente e vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si disperdano, si alterino o vadano distrutte, la P.G. procede di propria iniziativa anche al compimento degli accertamenti urgenti previsti ai successivi commi 2 e 3 e cioè di atti che evidenzino nel dettaglio lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone e che consentono, nel modo più attinente possibile, la ricostruzione della dinamica del reato, nonché la successiva identificazione dei soggetti attivi e responsabili dell'illecito. Per esempio, allorquando la Polizia Giudiziaria giunge su luogo del fatto criminoso, si adopera, in prima istanza, affinché questo venga isolato ed interdetto agli estranei così evitando, il più possibile, modifiche della scena del crimine. Non solo, ma si dovrà impegnare anche ad osservare e descrivere, il più minuziosamente possibile, il medesimo luogo. Dovrà, inoltre, porre particolare attenzione a non modificare lei stessa la realtà dei suddetti luoghi e a non disperdere le tracce rilevabili. Una volta compiuta questa attività, se l'intervento del P.M. non è tempestivo e il ritardo renderebbe probabile l'alterazione, la modificazione o la distruzione delle tracce di reato, la polizia giudiziaria procede ai veri e propri “accertamenti urgenti” (rilievi, ispezioni ….).
Gli accertamenti urgenti
Definizione. Gliaccertamenti urgenti sono l'insieme degli atti tipici ed atipici che, dopo la commissione di un reato ed in caso di urgenza, la P.G. compie per accertare lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone e per rilevare le eventuali tracce o gli altri effetti materiali che il reato stesso vi ha lasciato. Organo procedente. In generale gli ufficiali di P.G., fatti salvi i casi di necessità e urgenza, per esempio al fine di evitare che una traccia di sostanza biologica, possa andare dispersa od alterata per i fattori atmosferici, in tali casi può procedere anche l'agente. Le rilevazioni degli incidenti stradali possono essere effettuate sia dagli Ufficiali che dagli Agenti di P.G. (artt. 11 e 12, comma 1, codice della strada); Infine, laddove sia necessario eseguire accertamenti, rilievi (fotografici, segnaletici, descrittivi) e operazioni che richiedano specifiche competenze, la P.G. può avvalersi di soggetti estranei con specifiche competenze tecniche nominandoli, con apposito verbale, “ausiliari di Polizia Giudiziaria”.
Presupposti. (L'esistenza dei quali va sempre motivata nel verbale)
Tipico è il caso di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture con esito infausto per uno dei conducenti nel quale manca, per la ricostruzione della dinamica del sinistro, il rilievo planimetrico effettuato dalla P.G. operante. Orbene la Cassazione, proprio in ragione della differibilità degli accertamenti laddove non siano urgenti, ha stabilito che ai fini della ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, non è indispensabile la planimetria dello stesso se la ricostruzione fatta dal consulente del P.M. è valida ed attendibile” Cass. pen., Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 10107.
Garanzie difensive. Il difensore ha la facoltà di assistere senza diritto di essere tempestivamente avvisato agli atti di cui agli artt. 352 e 356 c.p.p.: trattasi dei c.d. atti a garanzia difensiva non partecipativa (art. 356 c.p.p.), la P.G. ha solamente il dovere di avvisare l'indagato (se esiste) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Occorre però un distinguo tra atti prodromici agli accertamenti tecnici e atti successivi a quest'ultimi soprattutto se sono irripetibili. Infatti così come stabilito dalla Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 2013 n. 45959 non viola il diritto di difesa l'acquisizione senza le garanzie difensive del mozzicone di sigaretta per la verifica del D.N.A.”. Con tale decisione la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato in appello a tre anni di reclusione per furto. A fondamento della condanna, la sentenza impugnata ha posto, in primo luogo, i risultati dell'esame del D.N.A. condotto sui mozziconi delle due sigarette fumate dall'imputato, mentre era negli uffici dei carabinieri. Con riguardo alle doglianze del ricorrente, la Suprema corte chiarisce che occorre distinguere la critica che attiene alla mancanza di consenso alla raccolta dei mozziconi di sigaretta dalla censura che investe la successiva fase degli accertamenti tecnici. Sotto il primo profilo, osserva la Corte che, in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del D.N.A. della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive”. Sotto il secondo profilo, rileva che in tema di accertamento tecnico non ripetibile nel corso delle indagini preliminari, il mancato avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado (cosa non avvenuta nel caso in questione). In qualunque caso i verbale di accertamento urgente deve essere depositato presso la segreteria del P.M. a disposizione del difensore che può estrarne copia nei cinque giorni successivi al deposito (art. 366, comma 1, c.p.p.).
Documentazione e trasmissione. Come già detto le operazioni di accertamento urgente sono documentate tramite verbale (art. 357, comma 2, lettera e)). Il verbale andrebbe redatto contestualmente ma per esigenze non superabili (da indicarsi specificatamente) può essere redatto successivamente (art. 373, comma 4,c.p.p in relazione all'art. 357, comma 3, c.p.p.). Laddove si ritenga necessario, il verbale potrà essere corredato da documentazione audiovisiva. Tutta la documentazione è trasmessa al P.M. (art. 357, comma 4, c.p.p.) entro e non oltre il terzo giorno dal compimento dell'atto (art. 366 c.p.p.). Ciò in relazione anche alle garanzie difensive ed alla facoltà del difensore di estrarne copia; La documentazioni è conservata in apposito fascicolo presso l'ufficio del P.M. (art. 373 c.p.p. comma 5).
Utilizzazione. Nella gran parte dei casi, l'accertamento urgente è un atto irripetibile e come tale ha utilizzabilità piena fuori del dibattimento ed utilizzabilità originaria piena anche nel dibattimento (art. 431, comma 1, lett. b) (ad esempio quando l'accertamento si concretizza in un'ispezione locale o in un operazione materiale quale il prelievo dell'impronta lasciata sull'arma del delitto). Di tal guisa anche la più granitica giurisprudenza che ne sottolinea proprio l'irrepetibilità dibattimentale: I verbali di sopralluogo e di osservazione redatti dalla polizia giudiziaria, con connesse riprese fotografiche, in quanto riproducenti persone e fatti individuati in situazioni soggette a mutamento, costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., derivando l'irripetibilità dall'impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato e non rinnovabile contesto spaziale e temporale (Cass. pen., Sez. V, 17 giugno 2004, n. 33898). Non solo, tale interpretazione giurisprudenziale viene poi confermata nel tempo anche da un ragionamento al contrario, cioè quando un accertamento è ripetibile: L'accertamento è ripetibile quando la cosa da esaminare conservi nel tempo le proprie caratteristiche e possa essere sottoposta a nuovo esame. (Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2013, n. 10350). Con tale ultima decisione la suprema Corte ha respinto un ricorso di un condannato per detenzione a fine di spaccio di cocaina, con riguardo all'attività di comparazione tra le impronte digitali presenti su di un sacchetto contenente la droga. Un'attività, spiega la Cassazione, che rientra nella mera osservazione e non richiede specifiche attività tecniche, fra l'altro, facilitata dall'utilizzo di un prodotto chimico che evidenzia e fissa le impronte.
Tipologia degli accertamenti urgenti. In ragione del fatto che gli accertamenti urgenti hanno ad oggetto cose, tracce ed elementi del reato per i quali esiste il pericolo imminente che possano definitivamente modificarsi, si distinguono a seconda caratteristiche degli elementi che devono conservare. Essi possono essere finalizzati alle investigazioni in quanto tali (come le ispezioni dei luoghi) o finalizzati all'esecuzione del cosiddetto dovere di assicurazione da parte della P.G. Dovere, quest'ultimo, che si sostanzia nell'assicurare le fonti di prova. Il sequestro probatorio ne è l'esempio. Gli accertamenti urgenti si dividono in:
Il rilevo topografico (o planimetrico)
Il rilievo topografico può definirsi come un approfondimento di quello narrativo/descrittivo e di quello meramente fotografico; grazie al rilievo topografico infatti la P.G. riesce a riprodurre su un supporto (cartaceo o informatico) tutti i particolari fisici del locus commissi delicti. Data l'esattezza di questo rilievo, sia in termini tecnici che giuridici, è fortemente utile sia nel campo delle investigazioni che in quello del dibattimento. Il rilievo topografico/planimetrico si divide in due fasi:
Quando si pone in essere un rilievo topografico, sia esso un semplice schizzo od una planimetria, è necessario tenere in considerazione alcune regole fondamentali:
Una delle tecniche più comuni per effettuare il rilievo planimetrico è quella delle triangolazioni. In conclusione
Alla luce di quanto sopra detto, a parere dello scrivente, appare ben chiara la portata “invasiva” degli accertamenti urgenti posti in essere dalla P.G. … procedure, atti materiali e giuridici che di forza condizionano gli equilibri delle investigazioni e del successivo processo. Una buona difesa non può non conoscere l'essenza di questa attività tipica della Polizia Giudiziaria. Se ne deve percepire l'importanza e soprattutto immedesimarsi in quest'ultima di modo che l'atto in quanto tale non venga analizzato solamente sotto l'aspetto formale o di merito, ma anche sotto quello motivazionale che, fuori dei casi dell'obbligatorietà, ha contribuito alla scelta da parte dell'operatore investigatore di porlo in essere. Questo perché non esiste solamente una strategia difensiva, ma anche una investigativa nel senso che l'Ufficiale o l'Agente di Polizia Giudiziaria può, in molti casi, scegliere quale atto compiere e soprattutto può calibrarne la portata invasiva. Guida all'approfondimento
CURTOTTI D.-SARAVO L., Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine-Norme, tecniche e scienza, Torino, 2013. CURTOTTI D., Rilievi ed accertamenti tecnici, Padova, 2013. D'AMBROSIO L-VIGNA P.L., La pratica di Polizia Giudiziaria, Padova, 1998. |