Armi, munizioni ed esplosivi

Chiara Fiandanese
15 Dicembre 2015

Può definirsi arma qualsiasi mezzo o oggetto idoneo a potenziare le possibilità fisiche del soggetto sia per difendere che per offendere, sia per ottenere un determinato scopo che altrimenti sarebbe impossibile da raggiungere o in ogni caso difficile. Va tenuto presente che le armi si dividono in proprie cioè consistenti in oggetti progettati e creati appositamente per essere utilizzati come armi ed armi improprie che sono invece degli oggetti che hanno altre funzioni ma che in un determinato momento vengono usati come armi, come ad esempio una mazza da baseball. Le armi da fuoco sono sicuramente tra quelle più impiegate e...
Inquadramento

Può definirsi arma qualsiasi mezzo o oggetto idoneo a potenziare le possibilità fisiche del soggetto sia per difendere che per offendere, sia per ottenere un determinato scopo che altrimenti sarebbe impossibile da raggiungere o in ogni caso difficile. Va tenuto presente che le armi si dividono in proprie cioè consistenti in oggetti progettati e creati appositamente per essere utilizzati come armi ed armi improprie che sono invece degli oggetti che hanno altre funzioni ma che in un determinato momento vengono usati come armi, come ad esempio una mazza da baseball.

Le armi da fuoco sono sicuramente tra quelle più impiegate e tra quelle sempre più in via di evoluzione. Non è da sottovalutare però, anche il crescente uso degli esplosivi che va via via sempre più sviluppandosi.

In evidenza

Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della l. 110 del 1975 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. (Cass. pen., Sez. I, 29 novembre 2011, n. 10279)

Armi in senso giuridico

La definizione giuridica di arma è quella che si evince dalle norme del codice penale agli artt. 585 e 704, dal regio decreto del 18 giugno 1931 n.773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cosiddetto tulps) all'art. 30 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ai sensi dell'art. 585 del c.p., per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona; tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo; le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente assimilati.

Ai sensi dell'art. 704 del c.p., per armi si intendono quelle indicate nel n. 1 cpv. dell'art. 585 c.p.; le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Ai sensi dell'art. 30 del tulps per armi si intendono le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona; le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.

Inoltre, la legge 110/1975 opera una distinzione tra le armi e all'art. 1 statuisce che sono armi da guerra: le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Sono armi tipo guerra, fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. L'art. 5 del d.lgs. 104/2018 ha modificato tale articolo aggiungendo alla fine del comma 2 il seguente periodo «agli effetti della legge penale sono altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527» (nella nuova formulazione dettata dal d.lgs. 104/2018), ovvero le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

L'art. 2, modificato anch'esso dal d.lgs. 104/2018, stabilisce, invece, che le armi comuni da sparo sono:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate , a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima rigata, a nche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistola e a funzionamento semiautomatico ;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica ai modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare alla utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala” o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda , in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

In sintesi (Cass. pen., Sez. I, n. 19983 del 21 marzo 2013)

Armi da guerra

Sono quelle che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione specifica per eserciti e destinazione specifica a usi militari.

Armi comuni da sparo

Sono quelle che non hanno spiccata potenzialità e non consentono di sparare a raffica, atteso che, in quest'ultimo caso, devono sempre considerarsi armi da guerra.

Armi tipo guerra

Sono quelle che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, risultando così eccessivamente pericolose per l'uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare.

In evidenza

In base al combinato disposto degli artt. 240, comma 2, c.p., art.4 legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, e art. 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, sicché, laddove se tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca.

(Cass. pen.,Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 11604)

Le armi bianche

Le armi bianche sono definite armi comuni non da sparo ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 110/1975. Per arma bianca si intende qualunque mezzo idoneo a penetrare nell'organismo con la pressione o con una rotazione o con uno strisciamento. Si dividono in armi da punta cioè tutti gli strumenti che hanno sezione circolare e sviluppo conico e una punta più o meno acuminata di consistenza sufficiente per penetrare nel corpo umano, agiscono con prevalente meccanismo di pressione e penetrano nell'organismo divaricando i tessuti senza reciderli, producendo un foro di ingresso e un tramite intrasomatico a fondo cieco (ad esempio lance, pugnali, baionette etc. ); da taglio cioè sono costituiti da una lama con uno o più margini affilati e recidono i tessuti agendo con modalità di pressione o strisciamento (ad esempio spade, asce, coltelli etc.; da punta e taglio e da fendenti se hanno una lama particolarmente robusta e pesante che si caratterizza per il peso rilevante del mezzo che esercita quindi notevole pressione in grado di recidere i tessuti provocando nello stesso tempo lesioni da taglio e contusioni.

In evidenza

Ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.(Cass. pen., Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 10979)

Le armi da fuoco e la balistica forense

Le armi da fuoco e la balistica forense

La balistica forense è una branca delle scienze forensi ed è quel ramo della fisica meccanica che studia il moto dei proiettili ai fini della ricostruzione degli accadimenti relativi ad un delitto in cui si sia utilizzata un'arma da fuoco.

Si divide in balistica interna che è quella che studia i fenomeni che accadono dal momento della percussione dell'innesco della cartuccia fino al momento in cui il proiettile esce dal vivo di volata della canna; balistica esterna che studia la traiettoria che percorre il proiettile ed i fenomeni che lo influenzano; balistica terminale che studia il comportamento del proiettile nel bersaglio.

La Balistica forense studia molteplici aspetti ed elementi come ad esempio:

le armi, le munizioni e i reperti balistici cioè ciò che resta dopo lo sparo (ad esempio proiettili, pallini,pallettoni,borre,cartucce,bossoli) ai fini di verificare la loro natura, l'efficienza e la provenienza. Lo studio dei reperti balistici ha come scopo quello di individuare qual'è l'arma che è stata impiegata durante un'azione criminosa;

  • identifica il tiratore;
  • compara i singoli reperti;
  • identifica il calibro dei proiettili esplosi;
  • ricostruisce le traiettorie dei proiettili;
  • studia l'azione prodotta dal proiettile sul bersaglio;
  • determina le distanze di sparo;
  • ricerca e individua gli eventuali residui dello sparo.

Orientamenti a confronto

La consulenza tecnica balistica e quella tecnica medico legale hanno natura di atti non ripetibili che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), c.p.p. e sono, pertanto, utilizzabili indipendentemente dall'esame del consulente.

(Cass. pen., Sez. I,11 febbraio 2010, n. 8082)

La consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento.

(Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 6344)

Armi da fuoco

Il d.lgs. 204/2010, nel recepire la direttiva europea sulle armi, ha aggiunto al d.lgs. 30 dicembre1992, n. 527, l'art. 1-bis, che è stato successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che costituisce attuazione della direttiva (Ue) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Il comma 1 lett. a) e b) contiene, quindi, una nuova definizione di arma da fuoco e delle sue parti.

Si intende per:

a) arma da fuoco,qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/Cee, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:

  1. ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
  2. come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

b) parte, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati a essere installati.

L'arma da fuoco è quel congegno meccanico (macchina termobalistica) che compie la funzione di lanciare a distanza con grande velocità delle masse pesanti (proiettili), utilizzando l'energia esplosiva della polvere (carica di lancio) che avviene all'interno di un tubo cilindrico retto a pareti resistenti (canna). Il proiettile e la polvere vengono disposti mediante un'operazione detta di caricamento.

Le armi da fuoco si suddividono in tre sottocategorie: armi da fuoco mobili o medie o di gruppo, armi da fuoco pesanti o da postazione o da artiglieria e armi da fuoco portatili o leggere o individuali. Queste ultime sono quelle che normalmente possono essere trasportate e fatte funzionare da un solo individuo e si dividono in armi ad anima liscia e anima rigata, armi corte e armi lunghe, a caricamento successivo o a caricamento multiplo. Per quanto riguarda l'uso, le armi da fuoco portatili si dividono in armi da guerra, da caccia, da difesa personale, da tiro e da segnalazione (ad esempio la rivoltella, la pistola semiautomatica,la mitragliatrice, il fucile da caccia, il fucile d'assalto).

Sopra alle parti metalliche di ogni arma è indicato il calibro, ciò al fine di alimentarla con le munizioni giuste. Sbagliare il calibro della cartuccia, vuol dire impedire il funzionamento dell'arma; tale errore può rappresentare anche un grave pericolo per chi usa l'arma.

Secondo il sistema europeo , il calibro viene indicato con il diametro della foratura della canna dell'arma espresso in millimetri e la lunghezza del bossolo dalla base del fondello all'orlo del colletto. Nelle cartucce di origine anglosassone il calibro è, invece, espresso in centesimi o millesimi di pollice solo per quanto riguarda il diametro del proiettile.

Cartuccia

A norma dell'art. 1-bis lett. d) del d.lgs. 527/1992, modificato dall'art. 2 del d.lgs. 104/2018 per munizione deve intendersi l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione.

Il munizionamento consiste, quindi, nel proiettile (cioè il corpo che deve essere espulso), nella dose di propellente che serve a fornire energia cinetica al proiettile e nel sistema di innescamento che serve per accendere il propellente.

Con il termine di cartuccia si indicano le munizioni per le moderne armi da fuoco portatili che riunisce il proiettile, il propellente e l'innesco in un solo elemento.

La cartuccia è composta dal bossolo e dal proiettile.

Il bossolo adempie a molteplici funzioni tra cui collegare le varie parti che costituiscono la cartuccia; assicurare la conservazione della carica e dell'innesco; assicurare al momento dello sparo, la chiusura ermetica della culatta; determinare esattamente la posizione della cartuccia nella camera di scoppio.

I gas prodotti dalla carica di lancio, a seguito della sua deflagrazione, spingono il proiettile lungo la canna che, così facendo, incide sulla rigatura della canna in quanto, rotando, stabilizza la propria traiettoria, per poi

giungere sul bersaglio.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico delle cartucce, la l. 110/1975 all'art. 1 chiarisce che sono munizioni per arma da guerra le cartucce ed i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Mentre, all'art. 2 che sono munizioni per arma comune da sparo tutte quelle di tipo diverso da quelle militari.

A seguito dello sparo, i residui prendono origine, in fase di vapore, dagli elementi pesanti (piombo, bario,antimonio ecc.) presenti nelle sostanze esplosive dell'innesco.

Sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni

L'art. 11 del d.lgs. 104/2018 prevede l'istituzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Per ciò che concerne le armi da fuoco, tale sistema dovrà contenere non solo tutte le informazioni riguardanti l'arma (tipo, marca, modello, calibro, numero di catalogo se presente, classificazione secondo la normativa europea se presente, numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto) ma anche i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema dovranno, poi, essere inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria.

Il sistema informatico sarà consultabile dal personale delle forze di polizia, dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso le prefetture – Uffici territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.

Concessione della licenza di porto d'armi

L'art. 34, comma 1 del r.d. 773/1931 prescrive che, oltre a quanto stabilito dall'art. 11 dello stesso r.d. (che elenca i casi in cui, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, debbano essere negate le autorizzazioni di polizia), la licenza di porto d'armi non può essere concessa: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

Il comma 2, modificato dal d.lgs. 104/2018, stabilisce inoltre che la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta la riabilitazione, condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Stub

Il prelievo per rilevare se vi siano o meno residui dello sparo, viene effettuato mediante apposito kit, detto prova dello stub, generalmente formato da un tubetto di metallo o di plastica, chiuso alle estremità da due tappi di gomma sulla cui superficie viene fissata una porzione di nastro biadesivo.

Con molta cautela l'operatore tocca ripetutamente la cute delle mani del sospetto con la superficie adesiva.

Generalmente per ogni mano viene utilizzato uno stub; altri possono essere utilizzati per il viso e per i capelli.

Il test si effettua incollando sulle mani della persona, di solito nell'incavo tra pollice e indice, l'adesivo di cui il tubetto è munito, allo scopo di asportare, se presenti, i microscopici globuli costituiti da una lega di piombo, antimonio e bario provenienti dall'innesco della cartuccia. L'analisi delle sostanze rimaste incollate all'adesivo viene eseguita in laboratorio, mediante un microscopio elettronico a scansione e una sonda analitica.

La prova deve essere effettuata entro 4 o massimo 5 ore dal presunto impiego dell'arma.

Fino a qualche anno fa per scoprire se un indiziato avesse utilizzato un'arma da fuoco di recente, invece, veniva utilizzato il guanto di paraffina; la paraffina veniva riscaldata e cosparsa sulle mani del sospettato. Essa formava uno strato solido (un “guanto”), inglobando le tracce dell'esplosione che poi veniva rimosso e su esso si effettuava l'analisi con le sostanze chimiche e i residui di combustione risaltavano sotto forma di macchie blu. Lo prova dello STUB però, è risultata più attendibile di quella del guanto di paraffina in quanto i reagenti usati con questo metodo si comportano allo stesso modo con altre sostanze come fertilizzanti, saponi, o alcuni tipi di solventi, creando un elevato rischio di falsi positivi.

In evidenza

L'analisi sulle particelle di polvere da sparo, prelevate nel corso delle indagini preliminari mediante il cosiddetto esame stub, ha natura di accertamento tecnico ripetibile del quale non è necessario dare previo avviso al difensore dell'indagato, mentre i risultati di tale accertamento possono essere utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa.

(Cass. pen.,Sez. I, 20 marzo 2013, n. 17645).

Gli esplosivi

L'esplosivo, come detto, può definirsi una sostanza in gravo di esplodere senza ulteriori apporti di materia per effetto di un'idonea causa esterna; tali cause possono essere costituite da fenomeni quali il calore, l'urto meccanico o detonante, una scintilla o uno sfregamento cioè le cosiddette cause complesse. Gli esplosivi possono essere solidi, liquidi o gassosi.

Un'esplosione, invece, è un processo rapidissimo e fortemente esotermico. Vi sono viari tipi di esplosioni tra cui le esplosioni nucleari generate da reazioni di fusione o fissione nucleare non controllate e le esplosioni chimiche dove l'esplosione è una reazione chimica rapidissima e fortemente esotermica con formazione di prodotti gassosi ed effetti luminosi,termici e meccanici.

Per quanto riguarda queste ultime, in relazione alla velocità di detonazione, gli esplosivi possono distinguersi in:

  • detonanti che sono caratterizzati da uno sviluppo rapidissimo e violento del calore e dei gas di reazione; tali esplosivi, quindi, sono dotati di potere dirompente. Nella detonazione si verifica un veloce incremento della temperatura e della pressione, detta onda d'urto, che provoca l'immediata reazione chimica nell'esplosivo. Gli esplosivi detonanti si suddividono in primari o innescanti se detonano per semplice urto e secondari o da scoppio se per esplodere richiedono l'intervento di un detonatore primario.

In evidenza

Le velocità di detonazione sono comprese tra 1500 e 9000 m/s.

  • deflagranti che invece sono caratterizzati da uno sviluppo lento e graduale del calore dei gas di reazione, pertanto sono dotati di potere propellente.

In evidenza

Se la velocità con la quale si propaga una reazione esplosiva va da qualche cmq al secondo a 300 m/s si ha una deflagrazione

Un ordigno è un dispositivo fabbricato dall'uomo e destinato ad esplodere a seguito della suddetta causa esterna. Per far si che ciò avvenga è necessario che sia presente una catena esplosiva che è composta da: attivazione, il sistema di attivazione può essere costituito da diversi elementi come ad esempio una miccia,un radiocomando, una fotocellula, uno spago; l'innesco, che consiste in un dispositivo esplosivo che a seguito dell'impulso del sistema di attivazione, dà avvio al fenomeno esplosivo trasmettendolo immediatamente all'intera massa della carica; la carica che è costituita da materiale esplosivo che può essere detonante o deflagrante.

In evidenza

È applicabile al reato previsto dall'art. 678 c.p. la disposizione di cui all'art. 34, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo la quale le pene stabilite dal codice penale e dal Tulps per le contravvenzioni alle norme concernenti gli "esplosivi" sono triplicate e l'arresto non può essere in ogni caso inferiore a tre mesi.

(Cass pen., Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 15902)

Fase di indagine iniziale degli esplosivi

Nel caso in cui vi sia stata un'esplosione, si da luogo alla fase iniziale di indagine che è la più delicata,importante e determinante per la fissazione dei luoghi e per la raccolta e la catalogazione degli elementi probatori; tale fase consiste nel sopralluogo specialistico che viene svolto dalla Polizia Giudiziaria su indicazione del PM. Questa attività può essere svolta esclusivamente da personale appositamente addestrato in quanto, in genere, è irripetibile e urgente.

In evidenza

In materia di omessa custodia di armi ed esplosivi la condotta punibile non è riferibile alle munizioni. (Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 15940)

Casistica

Reato ex art. 699 c.p.

Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum", principio estratto dalle piante di peperoncino, integra gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all'art. 699 cod. pen., e non, invece, del delitto previsto dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modif., trattandosi di oggetto non ricompreso nè tra le armi da guerra o tipo guerra, nè tra le armi comuni da sparo.

(Cass. pen. Sez. I, n. 14807 del 07/01/2016)

Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.

(Cass. pen. Sez. I, n. 45548 del 23/09/2015)

Integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso.

(Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2013, n. 13365 del 19/02/2013)

Il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un coltello marca "Opinel" non integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. ma quella prevista dall'art. 4, comma secondo L. n. 110 del 1975, trattandosi di un coltello di notissima tipologia merceologica, non rientrante nella categoria delle "armi bianche".

(Cass. pen., Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 10696)

Alterazione di arma da fuoco

Non costituisce alterazione dell'arma, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'asportazione del mirino, in quanto consiste nella rimozione non di un elemento strutturale dell'arma, ma di una parte accessoria, utilizzabile anche su oggetti diversi dalle armi comuni da sparo.

(Cass. pen. Sez. I, n. 11284 del 12/10/2017)

Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine. (Nella specie, la SC ha escluso la sussistenza del reato in relazione al montaggio di una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22, su una penna - pistola lanciarazzi, strumento di segnalazione e di soccorso).

(Cass. pen., Sez. I, 7 marzo 2014, n. 18137)

Armi ad aria compressa

In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 c.p..

(Cass. pen. Sez. IV, n. 33812 del 03/06/2015)

In tema di armi, il fucile ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 jaule costituisce arma comune da sparo; ne consegue che la sua illegale detenzione è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967. (Fattispecie relativa a detenzione abusiva di fucile Flobert cal. 9).

(Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2013, n. 45237)

Illegale detenzione di esplosivi

Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in una buca di fuochi d'artificio scaduti o difettosi e centinaia di razzi da segnalazione, per complessivi 134 chili di miscele attive.).

(Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45614)

Pistola lanciarazzi

La pistola lanciarazzi è arma comune da sparo, anche se priva di tromboncino di lancio, potendo questo essere facilmente reperito e fissato nell'apposita filettatura della canna ed essendo l'arma idonea all'impiego ove integrata con la componente mancante.

(Cass. pen., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 43478)

Detenzione e ricettazione di arma

Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima. (Cass. Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013)

Coabitazione: omessa denuncia ex art. 697 c.p.

In tema di reati concernenti le armi, la mera tolleranza dell'altrui detenzione di un'arma comune da sparo, anche se nell'ambito di un rapporto di coabitazione con l'illegittimo detentore, integra la contravvenzione di omessa denuncia di cui all'art. 697, secondo comma, cod. pen. e non il reato di detenzione abusiva, poiché la nozione di "detenzione" implica un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene.

(Cass. pen., Sez. I, 12 dicembre 2014, n. 16992)

Possesso di detonatori

Il possesso di detonatori, qualunque sia la qualità e la quantità dell'esplosivo in essi contenuto, integra il delitto previsto dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974.

(Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 2012, n. 46256)

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