Perizia e consulenza tecnica

Claudia Castiglione
Claudia Castiglione
10 Luglio 2015

La perizia e la consulenza tecnica sono i due mezzi di prova attraverso i quali fa ingresso nel processo penale il sapere tecnico, scientifico e artistico. Entrambe si sostanziano, alternativamente o cumulativamente, nello svolgimento di indagini, nell'acquisizione di dati o nell'effettuazione di valutazioni che richiedono per la loro natura particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Inquadramento

La perizia e la consulenza tecnica sono i due mezzi di prova attraverso i quali fa ingresso nel processo penale il sapere tecnico, scientifico e artistico. Entrambe si sostanziano, alternativamente o cumulativamente, nello svolgimento di indagini, nell'acquisizione di dati o nell'effettuazione di valutazioni che richiedono per la loro natura particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

La perizia (artt. 220 e ss.c.p.p.) costituisce mezzo di prova “neutro” (essendone affidato l'espletamento ad un soggetto terzo, quindi imparziale, nominato dal giudice) ed essenzialmente discrezionale (essendo rimessa al giudice la valutazione sul requisito della sua “occorrenza”). Oltre che a richiesta di parte, può essere disposta anche d'ufficio.

La consulenza tecnica, invece, può esperirsi:

  • nell'ambito di una perizia già disposta, concedendo alle parti facoltà di nominare propri consulenti che possono partecipare alle operazioni peritali al fine di realizzare il contraddittorio nella formazione della prova (art. 225 c.p.p.);
  • extra-perizia” quando la perizia non sia stata disposta e già dal momento delle indagini preliminari.

La disciplina della consulenza tecnica extra-perizia (art. 233 c.p.p.) va integrata con quella prevista dalla l. 7 dicembre 2000 n. 397 in tema di indagini difensive, nonché con quella riguardante l'attività di indagine del pubblico ministero (artt. 359 e 360 c.p.p.).

È fatto espresso divieto di effettuare perizie psicologiche e criminologiche sull'imputato, tranne che nell'ambito dei procedimenti di esecuzione della pena o relativi alle misure di sicurezza.

Soggetti legittimati a chiedere l'ammissione della perizia

In relazione alla fase e al grado del procedimento differiscono i soggetti legittimati a chiedere perizia.

Durante le indagini preliminari sono legittimati: nelle forme dell'incidente probatorio, il P.M. e l'indagato, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 392, comma 1, lett. f), c.p.p. (perizia con oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazione inevitabile) o dal comma 2 (accertamenti che potrebbero determinare una sospensione del dibattimento superiore a 60 giorni, ovvero da eseguire su persona vivente ex art. 224-bis c.p.p.). La persona offesa può soltanto sollecitare il P.M. ad effettuare tale richiesta.

In udienza preliminare e in dibattimento sono legittimate tutte le parti, comprese la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per le spese pecuniarie, se costituiti. Inoltre, il giudice può disporla d'ufficio ex artt. 422, 441 e 507 c.p.p.

In grado di appello, quando si verificano le condizioni di cui all'art. 603 c.p.p., sono legittimate le parti che ne hanno fatto richiesta nell'appello o nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p.; se ritenuta assolutamente necessaria per decidere può essere disposta d'ufficio.

Nel procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.) sono legittimati il P.M. e l'interessato. L'art.184 norme att. c.p.p. prevede che qualora sia disposta perizia, questa vada eseguita “senza formalità”.

Nomina e conferimento dell'incarico peritale

Della nomina del perito è incaricato il giudice, il quale ex art. 220, comma 1, c.p.p. può scegliere tra i soggetti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali, ovvero una persona fornita di particolare competenza nella specifica disciplina. In quest'ultima ipotesi (ex art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p.) il giudice deve, ove possibile, nominare un soggetto che svolga la sua attività presso un ente pubblico ed in ogni caso esporre nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

La valutazione delle capacità del perito resta nella discrezionalità del giudice: non sarà impugnabile il provvedimento di nomina, né potrà essere dichiarato nullo o inutilizzabile l'atto probatorio, potendo solo essere contestato nel merito ove ritenuto inattendibile.

Nel caso di declaratoria di nullità della perizia il nuovo incarico è affidato “ove possibile” ad un perito diverso. Se la nullità della perizia discende da una causa di incapacità o incompatibilità del perito è necessaria la nomina di un perito diverso; mentre, se la nullità deriva da violazione delle norme procedurali l'indicazione “ove possibile” legittima la rinomina del precedente perito (Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 2003, n. 26431). Ammettendo l'opportunità che anche alla nullità per vizi procedurali segua la sostituzione del perito con altro soggetto, il legislatore svela di essere consapevole dell'esistenza dell'inevitabile rischio che il perito rinominato compia (in totale buona fede) una acritica ripetizione del precedente giudizio.

Viene nominato un collegio di periti nell'ipotesi di indagini/valutazioni notevolmente complesse, ovvero di accertamento che implichi necessariamente conoscenze relative a differenti discipline (art. 221, comma 2, c.p.p.). In giurisprudenza si è sottolineato il valore della collegialità ritenendo che: una volta nominato un collegio di periti, ognuno debba ritenersi autore dell'intero elaborato finale sottoscritto (Cass. pen., Sez. VI, 24 maggio 1989); sia da qualificarsi inesistente la perizia sottoscritta da un numero di periti inferiore rispetto a quelli cui l'incarico era stato affidato (Cass. pen., Sez. IV, 25 febbraio 1994, n. 5030).

La perizia è disposta con ordinanza motivata contenente: la nomina del perito; l'enunciazione sommaria dell'oggetto dell'accertamento; l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. La motivazione deve riguardare l'apprezzamento dei presupposti di ammissibilità della perizia, sia quelli generali ex art. 190 c.p.p. che quelli specifici ex art. 220 c.p.p.

Il perito nominato è obbligato a prestare l'incarico, salvo che non ricorra una delle cause di astensione previste all'art. 36 c.p.p. Qualora lo stesso, assunto l'incarico e regolarmente citato, ometta di comparire all'udienza prevista senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo (ex art. 133 c.p.p.) e condannarlo ad una sanzione pecuniaria di natura disciplinare. Sotto un diverso profilo, il rifiuto ingiustificato di adempiere alle funzioni di perito può essere sussunto nella fattispecie delittuosa di “rifiuto di uffici legalmente dovuti” di cui all'art. 366 c.p.

Successivamente, il giudice dispone la citazione del perito ed emette gli altri provvedimenti che si rendono necessari allo svolgimento delle operazioni peritali. A seguito della sentenza Corte cost. 9 luglio 1996 n. 238 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 224, comma 2, c.p.p. “nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge”, è stato introdotto – dall'art. 24, comma 1, l. 30 giugno 2009 n.85 – l'art. 224-bis c.p.p. che ha regolamentato le ipotesi in cui, al fine di svolgere le operazioni peritali, si renda necessario effettuare prelievi e/o accertamenti medici coattivi, andando a bilanciare la tutela della libertà personale (garantita dall'art. 13 Cost.) con l'esigenza di accertamento dei fatti.

Dal momento della pronuncia della dichiarazione di impegno il perito assume la veste di pubblico ufficiale.

Formulazione dei quesiti e relazione peritale

La formulazione dei quesiti è momento fondamentale che lega il giudice al perito, ai consulenti tecnici ove già nominati, al pubblico ministero e ai difensori presenti nella delimitazione dell'oggetto della perizia. Ai fini probatori, qualunque conclusione del perito che esuli dall'oggetto delineato dovrà considerarsi tamquam non esset.

Gli accertamenti e la risposta ai quesiti dovrebbero avvenire immediatamente dopo la formulazione dei quesiti ex art. 227 c.p.p., tuttavia ciò si verifica raramente facendo ricorso alla possibilità del perito di chiedere al giudice un termine non superiore a 90 giorni, prorogabile ulteriormente per periodi di 30 giorni, in ogni caso fino ad un massimo di 6 mesi, in relazione alla complessità dell'accertamento. Nella prassi il termine concesso è di 60 giorni (ex art. 508 c.p.p.). I termini indicati hanno carattere ordinatorio, sicché il ritardo non determina nullità o inutilizzabilità della perizia.

Quando la richiesta di termini è accolta dal giudice, il perito è tenuto ex art. 229 c.p.p. ad indicare il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, cui deve darsi atto nel verbale. Qualora le operazioni dovessero continuare in altra data, il perito è tenuto ad informare soltanto le parti presenti e senza formalità. In tal modo, le parti sono sollecitate ad assistere alle operazioni o a farsi parte diligente nel tenere i contatti con il perito. La violazione di tali previsioni, posta a garanzia del diritto di difesa, integra nullità della perizia a regime intermedio ex artt. 178, lett. b) e c), e 180 c.p.p.

La “relazione scritta” può essere presentata previa autorizzazione del giudice ed ha funzione meramente accessoria al responso, che deve avvenire sempre in forma orale; essa costituisce un corredo tecnico che permette di valutare più compiutamente la metodologia e l'iter logico-tecnico seguiti dall'esperto.

Inoltre, il responso orale costituisce momento antecedente e separato rispetto all'esame del perito (art. 501 c.p.p.): con il responso orale l'incarico è esaurito; l'esame è momento eventuale (potendo le parti acquietarsi sulle risposte già fornite) che mira a realizzare il contraddittorio sulla prova.

La relazione scritta può divenire “prova”, mediante lettura, solo dopo l'esame del perito ex art. 511, comma 3, c.p.p.; è opinione prevalente in giurisprudenza che la lettura della relazione effettuata precedentemente all'esame del perito si traduce in una nullità generale a regime intermedio ex artt. 178 lett. b) e c), e 180 c.p.p. (Cass. pen., Sez .V, 10 novembre 1995, n. 12591).

Attività del perito

Il perito procede alle operazioni scegliendo il metodo di ricerca e gli strumenti tecnici che ritiene idonei. Può essere autorizzato dal giudice a conoscere gli atti, i documenti e le cose prodotte dalle parti ed inserite nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p. (secondo una dottrina, tra questi andrebbero ricompresi non solo gli atti inseriti ab origine, ma anche quelli suscettibili di entrarne a far parte, purché si siano già realizzate le condizioni per tale ingresso, Kostoris R., I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993). La ratio sottesa è quella di limitare la conoscenza del perito a quanto conosciuto o conoscibile dal giudice.

Pertanto il perito potrà visionare: se nominato in sede di incidente probatorio, i documenti, le cose e gli atti che le parti hanno depositato insieme alla richiesta di incidente probatorio (art. 395 c.p.p.) o alle deduzioni (art. 396 c.p.p.), per le quali si prevede comunque l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento; se nominato in udienza preliminare, gli atti trasmessi dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio e quelli inseriti nel fascicolo del difensore, oltre alla documentazione delle indagini suppletive ex art. 419, comma 3, c.p.p. e delle ulteriori indagini disposte dal giudice ex art. 421-bis c.p.p., nonché i verbali dell'attività di integrazione probatoria già espletata.

Il perito, previa autorizzazione del giudice, può assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove, servirsi dell'ausilio di personale di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, le quali sono di sua esclusiva competenza, pena l‘invalidità della perizia. Inoltre, può svolgere una “indagine parallela”, mediante audizione dell'imputato, della persona offesa o di altri soggetti utili, con il limite di utilizzare gli elementi acquisiti al solo fine di rispondere ai quesiti e di non portarli a conoscenza del giudice.

Sulle questioni sorte circa i poteri del perito e i limiti del suo incarico competente a deciderne ex art. 228, comma 4, c.p.p. è il giudice che lo ha nominato.

Incapacità e incompatibilità

L'art. 222 c.p.p.indica le ipotesi tassative di incapacità e incompatibilità a prestare l'ufficio di perito, pena la nullità relativa della perizia, come tale rilevabile su eccezione di parte nei termini stabiliti agli artt. 181 e 182, comma 2, c.p.p..

Le condizioni che determinano incapacità sono indicate alle lett. a), b) e c) e derivano da immaturità per ragioni di età, situazioni di incapacità naturale o giuridica e indegnità. L'eccezione è subordinata al requisito di attualità.

Quanto alle cause di incapacità per indegnità connesse all'interdizione o sospensione da pubblici uffici o dall'esercizio di professioni o di arti – lett. b) – rilevano anche i provvedimenti di natura disciplinare; nonché quelle relative a professioni o arti non inerenti l'ambito cognitivo oggetto della perizia.

Le cause di incompatibilità sono indicate alle lett. d) ed e).

La lett. d) prevede l'incompatibilità del soggetto che (nel procedimento per il quale deve prestarsi l'ufficio): non può essere assunto come testimone (il richiamo implicito è alla disciplina di cui all'art. 197 c.p.p.); ha facoltà di astenersi dal testimoniare (può riferirsi tanto alle ipotesi di cui all'art. 199 c.p.p., quanto alle ipotesi di cui agli artt. 200 e ss. c.p.p., inerenti l'obbligo di astenersi dal testimoniare su circostanze protette da segreto professionale, d'ufficio o di Stato, con i limiti previsti dalle norme medesime e dall'art. 204 c.p.p.); è chiamato a prestare ufficio di testimone o interprete. Qualche dubbio nasce in relazione alla figura del “referente”, ossia del soggetto che sentito a S.I.T. dal P.M. o dalla P.G., ovvero sentito dal difensore nell'ambito di indagini difensive, non abbia ancora formalmente assunto la qualità di “testimone”. La dottrina si divide tra chi ritiene l'incompatibilità estesa anche ai referenti (Kostoris R.,op.cit.) e chi, aderendo ad una interpretazione letterale della disposizione, nega tale possibilità (Giarda A. e Spangher G., Codice di procedura penale commentato, Milano, IV ed., 2010).

La causa di incompatibilità di cui alla lett. e) riguarda il soggetto che sia stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. La previsione mira a tutelare la parità tra le parti, dovendo il perito essere soggetto – al pari del giudice – terzo e imparziale.

In ogni caso, qualora una nullità derivante da tali cause non sia stata eccepita nei termini e il giudice, venutone a conoscenza, convenga che comunque abbia inciso sull'attendibilità della relazione peritale, potrà non tener conto dell'esito dell'accertamento e disporre nuova perizia.

Astensione e ricusazione

Il perito nominato è tenuto a dichiarare la ricorrenza di una delle circostanze descritte all'art. 36 c.p.p. (ex art. 221, comma 3, c.p.p.) e conseguentemente ad astenersi dall'assumere l'incarico peritale. Per le medesime circostanze, ad esclusione di quella ex lett. h), le parti possono ricusare il perito.

La circostanza di cui alla lett. g) che prevede l'astensione di colui che abbia esercitato funzioni di perito nel medesimo procedimento, non è da considerarsi preclusiva di un'ulteriore nomina: l'art. 221, comma 1, c.p.p. dispone, anche in ipotesi di declaratoria di nullità della perizia, la nomina di un nuovo perito solo “ove possibile”.

Legittimati attivi alla ricusazione sono il P.M. e le parti private. Quest'ultime possono proporla personalmente, ovvero a mezzo difensore o procuratore speciale. Se proposta mediante procuratore speciale, la procura deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della ricusazione. Secondo le Sezioni unite, il difensore può proporre ricusazione qualora fornito di apposito mandato, anche se non nelle forme della procura speciale (Cass. pen., Sez. un., 5 ottobre 1994, n. 18).

La dichiarazione di astensione si attua senza particolari formalità; mentre, la dichiarazione di ricusazione deve essere sempre motivata e corredata dai documenti su cui fonda, pena l'inammissibilità.

Entrambe le dichiarazioni devono essere presentate prima che siano terminate le operazioni di conferimento dell'incarico ovvero, in ipotesi di causa sopravvenuta o conosciuta successivamente, prima che il perito abbia espresso il parere.

Chiamato a decidere con ordinanza sulla proposta di astensione o ricusazione è il giudice che ha disposto la perizia, il quale potrà disporre la sospensione temporanea di ogni attività del perito ovvero il compimento dei soli atti urgenti.

Accolta la dichiarazione di astensione o ricusazione, il perito ha divieto di compiere ulteriori atti e viene sostituito. Il giudice stabilisce in ordinanza se e quale porzione dell'attività peritale già svolta mantenga efficacia.

Sostituzione del perito

Il giudice può provvedere alla sostituzione del perito quando:

  • non accoglie la richiesta di proroga del termine;
  • accoglie la dichiarazione di astensione o ricusazione;
  • il perito non risponde nel temine indicato;
  • il perito svolge l'incarico con negligenza.

Il perito da sostituire verrà citato a comparire in udienza ove sarà sentito: accertato che il ritardo o l'inadempimento sia a lui imputabile, sarà sostituito.

Il perito sostituito dovrà mettere a disposizione del giudice la documentazione e i risultati fino ad allora ottenuti.

Consulenza tecnica

I consulenti tecnici possono essere scelti liberamente dalle parti private; il limite di cui all'art. 73 disp. att. c.p.p. prevede per il P.M. la scelta “di regola” di esperti iscritti agli albi dei periti. Alle parti private è data facoltà di farsi assistere, qualora ricorrano i casi e le condizioni previste dalla legge sul patrocinio dei non abbienti, da un solo consulente tecnico a spese dello Stato.

Per i consulenti valgono le cause di incapacità/incompatiblità ex art. 222 c.p.p., ad esclusione di quella ex lett. e), tuttavia il mancato richiamo alla sanzione di nullità non chiarisce come si possa ovviare alla nomina di un consulente incapace o incompatibile.

Eseguiti gli accertamenti demandati, il consulente di norma esprime il suo parere in un elaborato scritto. Nonostante, l'art. 233, comma1, c.p.p. preveda la possibilità di depositare il parere anche quale memoria ex art. 121 c.p.p., non si dubita che tale elaborato potrà essere acquisito ex art. 511, comma 3, c.p.p. solo dopo l'escussione orale (ex art. 501 c.p.p.) del consulente, previamente indicato nella lista testi (ex art. 468 c.p.p.), ovvero successivamente indicato se nominato ex art. 225 c.p.p.

Consulenti tecnici endo-peritali

Il P.M. e le parti private hanno facoltà, una volta disposta la perizia, di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti, per ciascuna parte.

I consulenti hanno facoltà, se nominati prima della formulazione dei quesiti, di essere “sentiti” al fine della loro formulazione (ex art. 226, comma 2, c.p.p.) e di presentare richieste, osservazioni e riserve delle quali è dato atto nel verbale: sulle richieste il giudice non è tenuto a pronunciarsi con provvedimento ad hoc; al più, le stesse rileveranno in sede di controllo giurisdizionale della perizia.

I consulenti possono assistere allo svolgimento delle operazioni peritali, nonché parteciparvi attivamente proponendo specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve (di cui dovrà darsi atto nella relazione peritale). È opinione consolidata quella secondo cui il consulente tecnico debba avere “un visus esteso a tutto quanto cade sotto gli occhi del perito” (Cordero, Procedura Penale, Milano, VIII ed., 2012): ove il perito sia stato autorizzato ex art. 228, comma 2, c.p.p.ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove, l'autorizzazione si intende estesa al consulente tecnico; gli atti, documenti e le cose per i quali è previsto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento non possono essere sottratti alla sua cognizione; è legittimato a chiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o alle altre persone.

I consulenti che vengono nominati ad operazioni concluse, invece, possono esaminare il verbale in cui è raccolto il responso orale e le eventuali relazioni scritte e, previa autorizzazione del giudice, esaminare personalmente persone, cose e luoghi oggetto della perizia. Si prevede, inoltre, che la nomina dei consulenti tecnici e l'esplicarsi della loro attività non possa tradursi in un ritardo nell'esecuzione della perizia stessa e delle altre attività processuali.

È buona prassi che, al fine di evitare elusioni del diritto al contraddittorio tecnico, anche nel silenzio della norma, il giudice disponga il deposito della relazione peritale presso la sua cancelleria entro un congruo termine anteriore all'udienza fissata per la risposta ai quesiti: ponendo il consulente tecnico nella condizione di conoscere le conclusioni del perito al fine di controdedurre sulle stesse. Data la natura consuetudinaria, si dubita che dalla sua violazione o dal mancato avviso alle parti non presenti all'udienza in cui il giudice ha autorizzato la presentazione della relazione possa scaturire nullità della perizia ex art. 178, comma 1, lett. b) e c).

Consulenti tecnici extra-peritali

Le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici, in numero non superiore a due in relazione al singolo tema di indagine, anche quando la perizia non sia stata disposta e già nella fase delle indagini preliminari. La ratio dell'istituto è duplice: contribuire ad orientare consapevolmente la difesa nelle scelte di strategia processuale o di merito; portare a conoscenza del giudice circostanze che lo inducano a disporre perizia o a verificarne l'evenienza. Il giudice potrebbe anche ritenere gli elementi di prova desumibili dall'esame del consulente tecnico sufficienti ai fini della sua decisione e non disporre la perizia.

La norma di cui all'art. 233 c.p.p. va considerata norma statica da integrarsi con la disciplina introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n.397, la quale non solo ha prodotto l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 233 c.p.p. (prevedendo la possibilità per i consulenti di una parte privata di essere autorizzati dal giudice, su richiesta del difensore, ad esaminare le cose sequestrate, ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto) ma – sul più ampio tema delle indagini difensive – ha stabilito che il consulente tecnico di parte privata possa conferire con persone in grado di dare informazioni al fine di ricercare e individuare elementi di prova.

Qualora siano stati nominati consulenti tecnici e solo successivamente venga disposta la perizia, le parti possono confermare la nomina degli stessi consulenti, ovvero nominarne nuovi, fermo restando il limite numerico previsto dall'art. 225, comma 1, c.p.p.. In ogni caso ai consulenti scelti sono riconosciuti i diritti e le facoltà previste ex art. 230 c.p.p.

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