Indizi

Daniele Livreri
30 Luglio 2015

L'indizio, cioè il segno, la traccia di un quid, che muta di volta in volta, assume una nozione diversa, a seconda dell'oggetto cui è correlato. Di talché anche all'interno del medesimo codice di rito tale nozione varia, a seconda della norma in cui il termine indizio è adoperato.
Inquadramento

L'indizio, cioè il segno, la traccia di un quid, che muta di volta in volta, assume una nozione diversa, a seconda dell'oggetto cui è correlato. Di talché anche all'interno del medesimo codice di rito tale nozione varia, a seconda della norma in cui il termine indizio è adoperato.

Invero, mentre l'art. 192 c.p.p. impiega la nozione tradizionale di indizio quale prova c.d. critica o indiretta di un fatto ignoto, l'art. 273 c.p.p., in tema di misure cautelari, fa riferimento ad elementi indifferentemente di natura rappresentativa o logica idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza. Le differenze tra i due significati di indizi permangono anche dopo la novella del 2001 che ha modificato l'art. 273 del codice di rito, sebbene ad un'attenta lettura si rinvengano rilevanti area semantiche di coincidenza tra le due nozioni.

Ulteriormente diversa è la valenza da ascriversi all'indizio in tema di intercettazioni, poiché i gravi indizi di reato di cui all'art. 267 c.p.p. (o i sufficienti indizi, allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata) non hanno un connotato di tipo probatorio in chiave di prognosi di colpevolezza, ma devono manifestare l'esistenza (in chiave altamente probabilistica; o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un fatto storico integrante una determinata ipotesi di reato.

La nozione di indizi ex art. 192 c.p.p.: la prova critica

Se l'art. 187 c.p.p., incipit del libro III del codice di rito, individua i fatti oggetto del thema probandum del processo penale, l'art. 192, comma 2, c.p.p. stabilisce che l'esistenza di tali fatti non possa essere desunta da indizi, a meno che essi non siano gravi, precisi e concordanti.

Tale norma rende manifesto come il legislatore adoperi una nozione di indizi quale prova indiretta o critica, secondo cui l'indizio è un fatto certo dal quale desumere, attraverso un procedimento logico-induttivo, altro fatto non noto, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Cass. pen., Sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682; Cass., pen., Sez. VI, 6 febbraio 2001, n. 12511). Al riguardo si è osservato che non si è propriamente in presenza di un indizio lì dove da esso non possa trarsi che un'unica e sola conseguenza, giacché l'indizio è significativo di una pluralità di fatti non noti, ricorrendo diversamente una prova logica (Cass. pen., Sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682).

In considerazione dei rischi connessi al procedimento induttivo indicato, il legislatore del 1988, ricorrendo a una disposizione già nota al codice di procedura civile, in tema di presunzioni, pose i richiamati criteri della gravità, precisione e concordanza.

Tuttavia è evidente che tali criteri in realtà presuppongano quello della pluralità di indizi (Cass. pen., Sez. I, 8 marzo 2000, n. 7027). Peraltro si è osservato che si deve trattare di un'effettiva pluralità, fondata su distinte circostanze indizianti e non di indizi mediati gli uni dagli altri, secondo doppi o tripli passaggi inferenziali (Siracusano-Galati-Tranchina-Zappala). Ciò posto, consolidata giurisprudenza definisce “gravi, gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni, e quindi attendibili e convincenti; precisi, quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci; concordanti, quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi” (Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2011, n. 3882).

Inoltre la giurisprudenza ha ritenuto che i requisiti testé illustrati, in particolare quello della precisione, presuppongano la certezza degli indizi. E ciò “giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito […] dal momento che, con la regola di giudizio positivamente codificata, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova del fatto ignoto – oggetto del thema probandum – deve fondarsi su circostanze di sicura verificazione storico-naturale” (Cass., pen., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 37348).

A fronte di tali definizioni, alcuni hanno rilevato che l'unico criterio ex art. 192, comma 2, c.p.p. realmente vincolate per il giudice consista nella pluralità di indizi che egli deve utilizzare nel suo sillogismo giudiziario, giacché “quando si tratti di stabilire se gli indizi raccolti nel singolo processo siano davvero gravi, precisi e concordanti; la risposta, come è ovvio, può darla solo il giudice” (Ferrua).

La giurisprudenza ha poi elaborato alcune regole in tema di procedimento logico di valutazione degli indizi, individuandone due distinti momenti. Il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, isolatamente considerati, il secondo, costituito dall'esame globale e unitario degli elementi (Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979). Per quanto le più recenti Sezioni unite abbiano posto l'accento sulla funzione chiarificatrice dellavalutazione complessiva degli indizi, giacché la loro valutazione d'insieme può assumere un pregnante e univoco significato dimostrativo (Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979), con più risalente arresto, le medesime Sezioni unite sembravano porre l'accento sul primo momento valutativo, sottolineando icasticamente che più zeri non formano un'unità (Cass. pen., Sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682). Tale insegnamento ben si riflette in una nota pronuncia ancora una volta del massimo consesso della Suprema Corte, che ha censurato l'assemblaggio di una serie di indizi, pur tra loro raccordabili e coerenti, ma che risultavano ex se incerti, non precisi, né gravi e perciò probatoriamente ininfluenti (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005 n. 33748).

Per ritenere infine accertato il fatto ignoto, il giudizio conclusivo del ragionamento inferenziale svolto dal giudice deve essere l'unico possibile, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile in termini di equivalenza o alternatività (Cass. pen., Sez. I, 24 giugno 1992).

La nozione di indizio a fine cautelari

Il termine indizi, sulla scorta di una risalente tradizione (art. 252 c.p.p. del 1930), è impiegato dal legislatore anche a proposito delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, di cui all'art. 273 c.p.p., a mente del quale nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se non sussistono a suo carico gravi indizi di colpevolezza.

Il diverso oggetto, rispetto al quid di cui all'art. 192 c.p.p., cui sono correlati gli indizi in tema di misure cautelari fa sì che essi acquistino un differente valore semantico.

In particolare l'indizio cautelare è un indice di colpevolezza, ricavabile indifferentemente da prove dirette o indirette e per il quale, però, è obbligatorio valutare anche il piano subiettivo della responsabilità (Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 7465).

Attesa la diversa natura degli indizi de quibus, l'aggettivo gravi riferitovi ex art. 273 c.p.p. acquista un significato autonomo rispetto a quello già illustrato in tema di indizi probatori. Infatti, in tema di misure cautelari, la gravità di cui all'art. 273 c.p.p. è stata ritenuta quale qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., Sez. I, 8 ottobre 2014, n. 44345).

Le divergenze tra i due tipi di indizi sarebbero confermate dal mancato richiamo nell' art. 273, comma 1-bis, c.p.p., al comma secondo dell'art. 192 c.p.p. e ciò pur in presenza di un esplicito rinvio ad altri commi del medesimo articolo (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2012, n. 36079).

Ciò ribadirebbe la circostanza, invero già desumibile dal primo comma dell'art. 273 c.p.p., secondo cui gli indizi cautelari non devono essere né precisi, né concordanti, di talché la misura cautelare può applicarsi anche sulla scorta di un unico elemento, purché grave, e anche lì dove vi siano indizi contraddittori, sebbene in tal caso è “indispensabile utilizzare elementi di rilevante consistenza, dotati di un così alto grado di attendibilità da determinare un complessivo scadimento di quelli opposti” (Cass. pen., Sez. III, 30 luglio 1993).

Tuttavia la differenza tra gli indizi ex art. 192 c.p.p. e quelli di cui all'art. 273 c.p.p., lì dove anche quest'ultimi siano costituiti da prove indirette, è stata recentemente e radicalmente revocata in dubbio.

Infatti si è rilevato che l'art. 192, comma 2, c.p.p. codifica un divieto probatorio di portata generale e costituisce comunque un canone di prudenza nella valutazione della "probabilità" di colpevolezza necessario per esercitare il potere cautelare (Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2012, n. 40061). Ne consegue che “ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di prove indirette, appare indispensabile il ricorso anche al canone posto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti” (Cass. pen., Sez. IV, 18 luglio 2013, n. 31448). Pertanto in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, non può applicarsi la misura cautelare (ibidem).

Analogamente è stato affermato che anche in tema di valutazione degli indizi cautelari si dovrà procedere a due distinti momenti valutativi degli stessi e ciò secondo i “criteri di valutazione probatoria prescritti dal primo e secondo comma dell'art. 192 c.p.p.” (Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 2010, n. 16548).

La giurisprudenza testé citata ha poi rimarcato l'irrilevanza del mancato richiamo operato dall'art. 273 c.p.p. alla disposizione di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. Al riguardo si è osservato che le due norme sono destinate a svolgere ruoli differenti: la prima indica infatti i criteri in base ai quali possa ritenersi acquisito agli atti un fatto a valenza probatoria, mentre le disposizioni dell'art. 273, invece, prevedono, in sede cautelare, dei criteri di valutazione probatoria basati sul canone della probabilità, in deroga al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" operativo in sede di giudizio (Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2012, n. 40061).

Alla luce di tali osservazioni la differenza residua tra gli indizi cautelari e quelli probatori sarebbe costituita dal grado di verifica della ipotesi accusatoria. In sede cautelare si avrebbe un accertamento, pur sempre precario, di probabile responsabilità, lì dove invece gli indizi probatori dovrebbero pur sempre condurre ad una ricostruzione degli accadimenti in termini di certezza.

Gli indizi di reato richiesti per procedere a intercettazioni

In tema di presupposti per procedere alle intercettazioni l'art. 267, comma 1, c.p.p., richiede la ricorrenza di gravi indizi di reato.

Ancora una volta la nozione di indizio è stata diversamente ricostruita in relazione all'oggetto cui pertiene. Infatti si è specificato che il segno richiesto in tema di intercettazioni è quello (in chiave altamente probabilistica o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un fatto storico integrante una determinata ipotesi di reato, escludendosi per converso un connotato di tipo probatorio in chiave di prognosi di colpevolezza (Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2014, n. 14954). Ed invero nella previsione di cui all'art. 267 c.p.p. gli indizi attengono al reato e non alla responsabilità del reo. In tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo, conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce (Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 2003, n. 41131). Peraltro dal quid cui pertengono gli indizi ex 267 c.p.p., un reato, si ricava che per procedere alle intercettazioni “non è necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere intercettati” (Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre 2005, n. 39275).

Guida all'approfondimento

Ferrua, Il Giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., La prova nel dibattimento penale, II ed., Torino, 2005,312.

Iacioviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Milano,1997.

Nigro, sub art. 192, in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, IV, Milano, 2010, 1879.

Siracusano-Galati-Tranchina-Zappala, Diritto processuale Penale, Milano, 2013.

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