Reato omissivo proprioFonte: Cod. Pen Articolo 40
07 Settembre 2017
Inquadramento
Nella categoria dei reati omissivi si distinguono i reati omissivi propri, noti anche come reati di pura condotta ed i reati omissivi impropri o commissioni mediante omissione. I reati omissivi c.d. propri, nei quali il disvalore si sostanzia in un non facere anziché in un facere, devono essere inquadrati nell'ambito dei reati di mera condotta. In essi l'ordinamento assume come penalmente rilevante, la circostanza in base alla quale un soggetto abbia omesso un'azione richiesta dalla norma penale, senza che a ciò, necessariamente, debba conseguire un evento in senso naturalistico. Il reato omissivo proprio era stato ben definito dalla dottrina tradizionale come «il non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma» (F. GRISPIGNI, L'omissione nel diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1936, 451). Si è ancora precisato che la fattispecie omissiva propria è completa in tutti i suoi elementi con il semplice comportamento omissivo (M. SINISCALCO, voce Causalità – rapporto di –, in Enc. dir., VI, 649). Aderendo alla concezione dell'evento del reato in senso giuridico, i reati omissivi propri sono da considerare reati con evento di pericolo, concreto o astratto a seconda che il pericolo sia rilevabile o meno del tenore letterale della norma. Il reato omissivo trova la sua ratio nell'intrinseca natura solidaristica del diritto penale italiano, la cui matrice costituzionale è rinvenibile nell'art. 2 della Costituzione. Il reato di omissione di soccorso rappresenta la tipica figura di reato omissivo proprio. In tal senso: «In tema di omissione di soccorso, l'obbligo di assistenza non è legato alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada, in capo al quale l'obbligo è riferito» (Cass. pen., Sez. IV, n. 33761/2017) Requisiti del reato omissivo proprio
Le figure di reato omissivo proprio sono tutte tipizzate dal Legislatore ed all'interno di ciascuna fattispecie incriminatrice vengono individuati i requisiti essenziali ai fini dell'integrazione del reato. In linea generale requisiti essenziali di tali figure criminose sono la situazione tipica, la condotta omissiva, il termine per adempiere cioè il termine entro il quale deve essere posta in essere la condotta prescritta dalla norma incriminatrice e la possibilità di agire.
La situazione tipica. La situazione tipica coincide con l'insieme dei presupposti da cui scaturisce l'obbligo, giuridicamente imposto, di attivarsi. Tale obbligo di agire presenta un contenuto che può atteggiarsi alla stregua di:
La condotta omissiva tipica. La condotta omissiva tipica, sulla base della teoria c.d. normativa, può essere definita come il «non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma». Essa, pertanto, si sostanzia nel mancato compimento di una certa azione richiesta dall'ordinamento, nel momento in cui tale situazione valga ad integrare gli elementi propri della fattispecie incriminatrice. Segnatamente, ai fini dell'integrazione del reato, la previsione normativa del doveroso compimento di una determinata azione richiesta deve essere, oggettivamente, supportata dall'effettiva possibilità di porre in essere l'azione stessa. Si parla, in questi casi, di possibilità materiale, situazione che attiene strettamente alla realtà empirica in cui il soggetto agente si trova ad agire; essa si riferisce alla concreta facoltà e/o abilità specifica di compiere o meno il comportamento richiesto dalla norma. Si considera meritevole di attenzione, pertanto non imputabile di omissione, il soggetto che, pur avendo adoperato il massimo sforzo possibile, a causa di circostanze esterne a lui non imputabili, non sia riuscito ad adempiere all'obbligo di agire.
Il termine per adempiere. Il termine entro cui il soggetto deve attivarsi può essere espresso o desumibile dalla stessa fattispecie incriminatrice che impone di tenere una certa condotta. Così ad esempio nell'omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., il termine per porre in essere la condotta di soccorso dipenderà dal tipo di pericolo in cui si trovi a versare la vittima e del conseguente rischio in cui la stessa venga a trovarsi in conseguenza del ritardo nel soccorso.
La possibilità di agire. Oltre a quanto si dirà nel paragrafo che segue, l'obbligo di porre in essere una determinata condotta presuppone necessariamente che il soggetto versi nell'effettiva possibilità di attivarsi. Così ad esempio la possibilità di agire può essere esclusa per via dell'assenza di specifiche attitudini psico fisiche del soggetto che dovrebbe attivarsi, come quando chi dovrebbe prestare soccorso ad un individuo che sta per affogare non e' in condizioni di nuotare. La colpevolezza
La colpevolezza nei reati omissivi propri presenta, fondamentalmente, una struttura assimilabile a quella dei reati di azione. In particolare con riguardo al dolo omissivo, è necessario distinguere i reati omissivi con situazione tipica c.d. pregnante da quelli in cui la fattispecie tipica risulta neutra. Nelle fattispecie riconducibili al primo tipo, la realtà naturalistica, essendo immediatamente percepibile dal soggetto, fa nascere l'obbligo di attivarsi in capo a quest'ultimo a prescindere dalla conoscenza dell'obbligo di agire. Nel caso in cui la fattispecie tipica sia invece neutra, riflettendo ipotesi di pura creazione legislativa, ossia illeciti penali tipizzati dal legislatore, il presupposto dell'obbligo di agire di per sé non rende manifesto alcunchè al soggetto, il quale non conosce, ovvero non ha ragione di sospettare, dell'esistenza di una norma giuridica che gli impone un certo comportamento. In queste situazioni, affinché in capo al soggetto possa essere imputata una condotta omissiva dolosa è necessario che lo stesso, nell'ultimo momento utile in cui avrebbe potuto compiere l'azione prescritta, abbia non solo la conoscenza dei presupposti – ossia della situazione tipica – da cui scaturisce l'obbligo di attivarsi ma anche, allo stesso tempo, la consapevolezza della possibilità di agire nella direzione prescritta dalla norma. Pertanto, affinché possa considerarsi integrata la fattispecie del reato omissivo proprio sarà necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:
Qualora la fattispecie concreta preveda più di un soggetto al quale è attribuita la posizione di garanzia, l'ordinamento considera sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla norma, anche solo l'azione di uno di essi; l'intervento degli altri soggetti, parimenti titoli insieme al primo della posizione di garanzia, dovrà considerarsi ugualmente imposto solo nel caso in cui l'intervento del primo soggetto non sia risultato idoneo e si versi ancora nella situazione tipica. Con riferimento, invece, alla colpa omissiva, l'elemento psicologo del reato può essere ricondotto al principio che sancisce il c.d. difetto di diligenza, che in queste fattispecie, si sostanzia nella circostanza in base alla quale, il soggetto che avrebbe dovuto attivarsi, non sia stato in grado di riconoscere la situazione tipica nella quale si trovava. Adempiere al dovere di diligenza, tuttavia, presuppone che il soggetto agente versi in una situazione in cui abbia, in concreto, la specifica possibilità di agire nella direzione voluta dall'ordinamento. Di conseguenza, il soggetto deve essere in grado di riconoscere in primo luogo, la situazione tipica e l'obbligatorietà del comportamento richiesto e, in secondo luogo, la concreta possibilità di agire corroborata dalla consapevolezza dei mezzi necessari al raggiungimento del fine.
Casistica
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