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Reato omissivo proprio

Francesco Carrelli Palombi
07 Settembre 2017

Nella categoria dei reati omissivi si distinguono i reati omissivi propri, noti anche come reati di pura condotta ed i reati omissivi impropri o commissioni mediante omissione. I reati omissivi c.d. propri, nei quali il disvalore si sostanzia in un non facere anziché in un facere, devono essere inquadrati nell'ambito dei reati di mera condotta. In essi l'ordinamento assume come penalmente rilevante, la circostanza in base alla quale un soggetto abbia omesso un'azione richiesta dalla norma penale, senza che a ciò, necessariamente, debba conseguire un evento in senso naturalistico. Il reato omissivo proprio era stato ben definito dalla dottrina tradizionale come «il non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma»
Inquadramento

Nella categoria dei reati omissivi si distinguono i reati omissivi propri, noti anche come reati di pura condotta ed i reati omissivi impropri o commissioni mediante omissione.

I reati omissivi c.d. propri, nei quali il disvalore si sostanzia in un non facere anziché in un facere, devono essere inquadrati nell'ambito dei reati di mera condotta. In essi l'ordinamento assume come penalmente rilevante, la circostanza in base alla quale un soggetto abbia omesso un'azione richiesta dalla norma penale, senza che a ciò, necessariamente, debba conseguire un evento in senso naturalistico. Il reato omissivo proprio era stato ben definito dalla dottrina tradizionale come «il non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma» (F. GRISPIGNI, L'omissione nel diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1936, 451). Si è ancora precisato che la fattispecie omissiva propria è completa in tutti i suoi elementi con il semplice comportamento omissivo (M. SINISCALCO, voce Causalità – rapporto di –, in Enc. dir., VI, 649).

Aderendo alla concezione dell'evento del reato in senso giuridico, i reati omissivi propri sono da considerare reati con evento di pericolo, concreto o astratto a seconda che il pericolo sia rilevabile o meno del tenore letterale della norma.

Il reato omissivo trova la sua ratio nell'intrinseca natura solidaristica del diritto penale italiano, la cui matrice costituzionale è rinvenibile nell'art. 2 della Costituzione.

Il reato di omissione di soccorso rappresenta la tipica figura di reato omissivo proprio.

In tal senso:

«In tema di omissione di soccorso, l'obbligo di assistenza non è legato alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada, in capo al quale l'obbligo è riferito» (Cass. pen., Sez. IV, n. 33761/2017)

Requisiti del reato omissivo proprio

Le figure di reato omissivo proprio sono tutte tipizzate dal Legislatore ed all'interno di ciascuna fattispecie incriminatrice vengono individuati i requisiti essenziali ai fini dell'integrazione del reato. In linea generale requisiti essenziali di tali figure criminose sono la situazione tipica, la condotta omissiva, il termine per adempiere cioè il termine entro il quale deve essere posta in essere la condotta prescritta dalla norma incriminatrice e la possibilità di agire.

La situazione tipica. La situazione tipica coincide con l'insieme dei presupposti da cui scaturisce l'obbligo, giuridicamente imposto, di attivarsi. Tale obbligo di agire presenta un contenuto che può atteggiarsi alla stregua di:

  • un obbligo di condotta specifico, come ad esempio quello riscontrabile nella fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 365 c.p., avente ad oggetto l'omissione di referto o in quella di cui all'art. 361 c.p. che punisce l'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio, venga a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.
  • un obbligo di condotta generico, come quello previsto, in tema di omissione di soccorso, nell'art. 593 comma 2 c.p. di prestare l'assistenza occorrente nell'ipotesi in cui venga trovato un corpo umano che sia o sembri inanimato o una persona ferita o altrimenti in pericolo.

In evidenza

La denuncia del trasferimento di un'arma da fuoco da un luogo a un altro va effettuata anche nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto all'interno della medesima circoscrizione territoriale dove opera il medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza. La denuncia, infatti, ha la finalità di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di effettuare i dovuti controlli, avendo la certezza del luogo effettivo in cui l'arma detenuta è conservata. La mancata denuncia integra il reato omissivo proprio di cui agli art. 38 e 221 Tulps. Corte appello Napoli, Sez. VI, n. 5187/2014

La condotta omissiva tipica. La condotta omissiva tipica, sulla base della teoria c.d. normativa, può essere definita come il «non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione, che era da attendersi in base ad una norma». Essa, pertanto, si sostanzia nel mancato compimento di una certa azione richiesta dall'ordinamento, nel momento in cui tale situazione valga ad integrare gli elementi propri della fattispecie incriminatrice.

Segnatamente, ai fini dell'integrazione del reato, la previsione normativa del doveroso compimento di una determinata azione richiesta deve essere, oggettivamente, supportata dall'effettiva possibilità di porre in essere l'azione stessa. Si parla, in questi casi, di possibilità materiale, situazione che attiene strettamente alla realtà empirica in cui il soggetto agente si trova ad agire; essa si riferisce alla concreta facoltà e/o abilità specifica di compiere o meno il comportamento richiesto dalla norma. Si considera meritevole di attenzione, pertanto non imputabile di omissione, il soggetto che, pur avendo adoperato il massimo sforzo possibile, a causa di circostanze esterne a lui non imputabili, non sia riuscito ad adempiere all'obbligo di agire.

Il termine per adempiere. Il termine entro cui il soggetto deve attivarsi può essere espresso o desumibile dalla stessa fattispecie incriminatrice che impone di tenere una certa condotta. Così ad esempio nell'omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., il termine per porre in essere la condotta di soccorso dipenderà dal tipo di pericolo in cui si trovi a versare la vittima e del conseguente rischio in cui la stessa venga a trovarsi in conseguenza del ritardo nel soccorso.

La possibilità di agire. Oltre a quanto si dirà nel paragrafo che segue, l'obbligo di porre in essere una determinata condotta presuppone necessariamente che il soggetto versi nell'effettiva possibilità di attivarsi. Così ad esempio la possibilità di agire può essere esclusa per via dell'assenza di specifiche attitudini psico fisiche del soggetto che dovrebbe attivarsi, come quando chi dovrebbe prestare soccorso ad un individuo che sta per affogare non e' in condizioni di nuotare.

La colpevolezza

La colpevolezza nei reati omissivi propri presenta, fondamentalmente, una struttura assimilabile a quella dei reati di azione.

In particolare con riguardo al dolo omissivo, è necessario distinguere i reati omissivi con situazione tipica c.d. pregnante da quelli in cui la fattispecie tipica risulta neutra. Nelle fattispecie riconducibili al primo tipo, la realtà naturalistica, essendo immediatamente percepibile dal soggetto, fa nascere l'obbligo di attivarsi in capo a quest'ultimo a prescindere dalla conoscenza dell'obbligo di agire. Nel caso in cui la fattispecie tipica sia invece neutra, riflettendo ipotesi di pura creazione legislativa, ossia illeciti penali tipizzati dal legislatore, il presupposto dell'obbligo di agire di per sé non rende manifesto alcunchè al soggetto, il quale non conosce, ovvero non ha ragione di sospettare, dell'esistenza di una norma giuridica che gli impone un certo comportamento. In queste situazioni, affinché in capo al soggetto possa essere imputata una condotta omissiva dolosa è necessario che lo stesso, nell'ultimo momento utile in cui avrebbe potuto compiere l'azione prescritta, abbia non solo la conoscenza dei presupposti – ossia della situazione tipica – da cui scaturisce l'obbligo di attivarsi ma anche, allo stesso tempo, la consapevolezza della possibilità di agire nella direzione prescritta dalla norma.

Pertanto, affinché possa considerarsi integrata la fattispecie del reato omissivo proprio sarà necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:

  • consapevolezza di trovarsi in una situazione tipica.
  • consapevolezza di rivestire una posizione di garanzia e di dover quindi agire.
  • consapevolezza della facoltà materiale di compiere l'azione richiesta dalla legge.
  • deliberazione psichica di non agire.
  • rappresentazione del pericolo concreto, che dovrà essere accertata con un giudizio prognostico basato sulla concreta e verosimile probabilità di verificazione dell'evento lesivo o del pericolo astratto, da accertarsi attraverso il principio dell'id quod plerumque accidit.
  • suitas dell'inerzia o dell'azione difforme da quella richiesta sulla base di quanto previsto dall'art. 42, comma 1, c.p.

Qualora la fattispecie concreta preveda più di un soggetto al quale è attribuita la posizione di garanzia, l'ordinamento considera sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla norma, anche solo l'azione di uno di essi; l'intervento degli altri soggetti, parimenti titoli insieme al primo della posizione di garanzia, dovrà considerarsi ugualmente imposto solo nel caso in cui l'intervento del primo soggetto non sia risultato idoneo e si versi ancora nella situazione tipica.

Con riferimento, invece, alla colpa omissiva, l'elemento psicologo del reato può essere ricondotto al principio che sancisce il c.d. difetto di diligenza, che in queste fattispecie, si sostanzia nella circostanza in base alla quale, il soggetto che avrebbe dovuto attivarsi, non sia stato in grado di riconoscere la situazione tipica nella quale si trovava.

Adempiere al dovere di diligenza, tuttavia, presuppone che il soggetto agente versi in una situazione in cui abbia, in concreto, la specifica possibilità di agire nella direzione voluta dall'ordinamento. Di conseguenza, il soggetto deve essere in grado di riconoscere in primo luogo, la situazione tipica e l'obbligatorietà del comportamento richiesto e, in secondo luogo, la concreta possibilità di agire corroborata dalla consapevolezza dei mezzi necessari al raggiungimento del fine.

In evidenza

In materia di corresponsione di assegno di mantenimento, l'articolo 12-sexies legge 898/1970 introduce una fattispecie di reato omissivo proprio, la cui condotta è dettagliatamente tipizzata dalla norma, del tutto autonoma rispetto all'art. 570 c.p., il cui richiamo riguarda solamente le sanzioni. Trib. Genova, Sez. I, n. 305/2016

Casistica

Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto l'llecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi. (Cass. pen., Sez. III, n. 43607/2015)

Rifiuto di atti d'ufficio

Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Cass. pen. Sez. VI, n. 36674/2015)

Omessa presentazione della dichiarazione annuale

In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale. (Cass. pen., Sez. III, n. 37856/2015)

Omessa dichiarazione dei redditi o Iva

In materia tributaria, il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o Iva è reato omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione; con la conseguenza che, salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in forma morale, quando cioè chi vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione perchè istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità di terzi, a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 5, d. lgs. 74 del 2000, per la collaborazione, con i soggetti sottoposti all'obbligo dichiarativo, nella "esterovestizione" di società cui imputare i profitti da sottrarre alla imposizione fiscale). (Cass. Pen. Sez. III, n. 43809/2014).

Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570 c.p. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale. (Cass. Pen. Sez. VI, n. 34675/2016)

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