Eccezione di incompetenza delle Sezioni Specializzate

La Redazione
21 Aprile 2017

In materia di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di imprese, il giudice al quale compete la qualificazione giuridica dei fatti, può anche utilizzare, come fonte complementare del proprio convincimento, le eccezioni formulate dal convenuto, ma esse non possono essere tali da far individuare una diversa competenza quando questa è già compiutamente ravvisabile in base al petitum sostanziale della domanda.

In materia di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di imprese, il giudice al quale compete la qualificazione giuridica dei fatti, può anche utilizzare, come fonte complementare del proprio convincimento, le eccezioni formulate dal convenuto, ma esse non possono essere tali da far individuare una diversa competenza quando questa è già compiutamente ravvisabile in base al petitum sostanziale della domanda, in quanto la competenza va determinata sulla base del petitum sostanziale della domanda principale.

In tema di competenza territoriale, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., stabilisce d'un canto che l'eccezione sia proposta “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e dall'altro che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

In tema di chiamata in garanzia, il terzo chiamato ove contesti la competenza territoriale del giudice adito, ha l'onere di farlo, prioritariamente, secondo i criteri ordinari e solo in via gradata sotto il profilo dell'art. 32 c.p.c., ovvero assumendo che non si verte in ipotesi di garanzia propria. Ne segue che, qualora la domanda oggetto della chiamata in causa sia regolata secondo i criteri ordinari di competenza territoriale dal foro generale e dai fori concorrenti ex art. 25 c.p.c., l'eccezione deve riguardare – a seconda che il terzo sia persona fisica o soggetto collettivo – non solo il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. (e in base a tutti i criteri da essi previsti), ma anche quelli concorrenti, pena l'irritualità dell'eccezione proposta, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 32 c.p.c.

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