Il termine di seconda convocazione dell'assemblea secondo la FNC

La Redazione
18 Maggio 2015

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento che affronta la tematica del termine di seconda convocazione dell'assemblea. È legittimo, si domanda la Fondazione, prevedere e/o spostare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (oppure se previsto dallo statuto, 180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale?

Nell'approfondimento pubblicato lo scorso 15 maggio dalla FNC, si affronta la diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, prassi che appare provenire da una lettura coordinata degli artt. 2364 e 2369 cod. civ. Di qui l'opportunità di interrogarsi sulla liceità o meno della stessa.

Il quesito che la Fondazione si pone è dunque capire se sia legittimo prevedere e/o spostare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (oppure se previsto dallo statuto, 180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il procedimento assembleare, come noto, si articola in più fasi ed ha inizio con la convocazione dei soci. La formalità della convocazione è tendenzialmente rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo, e come accade per l'approvazione del bilancio d'esercizio a norma dell'art. 2364 c.c. che cosi dispone: “l'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione”.

Il bilancio, quindi, sottolinea la Fondazione, dev'essere tempestivamente approvato e reso pubblico (senza lasciare ampi margini discrezionali agli amministratori) in modo tale da tutelare gli interessi dei soci e dei creditori sociali ad essere informati sull'andamento della gestione societaria, sulla situazione patrimoniale, sui dati finanziari della società, etc..

Secondo l'avviso della FNC, dal combinato disposto degli artt. 2364, 2369 e 2429 c.c., appare ragionevole desumere le seguenti conclusioni:

  • l'art. 2369, primo comma, c.c., nel prevedere l'obbligo di una nuova assemblea quando in prima adunanza non si raggiungano i quorum prescritti, parla espressamente di nuova convocazione (“l'assemblea deve essere nuovamente convocata”), il che
    consente di ritenere che una convocazione già c'è stata e che quindi l'obbligo di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c. possa ritenersi adempiuto già con la sola convocazione in prima adunanza;
  • non può sottacersi che il legislatore, nel disciplinare la seconda convocazione, ha già previsto la fissazione di un termine massimo (30 giorni) entro cui indire l'assemblea successiva. In buona sostanza, laddove la prima adunanza non riesca a deliberare sull'approvazione del bilancio, vi è comunque un distacco temporale massimo tra prima e seconda convocazione da dover rispettare, così da comprimere il libero arbitrio degli amministratori e fissare un limite alla situazione di incertezza idoneo a tutelare il diritto di informazione dei soci e dei terzi. L'art. 2369 c.c., se interpretato in combinato disposto con l'art. 2364, secondo comma, c.c., porterebbe ragionevolmente a ritenere che il termine ultimo per la seconda convocazione non sia quello di 120 giorni;
  • a ridimensionare il timore che il diritto di informazione di ciascun socio e dei terzi risulti leso dall'ammissibilità di una seconda convocazione tardiva, soccorrono le norme sulla pubblicità del bilancio e, nella specie, sul deposito del bilancio presso la
    sede sociale di cui all'art. 2429, terzo comma, c.c. che sancisce l'obbligo, a carico degli amministratori, di deposito del progetto di bilancio (unitamente alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, al prospetto riepilogativo dei
    dati essenziali delle società collegate ed alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti) durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché il bilancio venga approvato. A ciò si aggiunga che il socio, oltre al diritto di prendere visione dei documenti depositati presso la sede sociale, ha diritto altresì di ottenere, a proprie spese, copie del progetto di bilancio e degli allegati; in tal modo, potrà consultare e riprodurre i documenti depositati durante i 15 giorni che precedono la (prima) convocazione sino a che l'assemblea non avrà deliberato e, per quel maggiormente rileva, consultare il bilancio finché questo non sarà approvato.

La conclusione della FNC è che la prima convocazione deve effettuarsi entro i 120 giorni (o 180) dalla chiusura dell'esercizio sociale, potendo la seconda avvenire entro i successivi 30 giorni dalla prima.

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