Approvazione del bilancioFonte: Cod. Civ. Articolo 2364
19 Giugno 2015
Inquadramento
La formazione del bilancio di esercizio è un procedimento che si articola in varie fasi, nel corso del quale risultano coinvolti tutti gli organi sociali. L'iter formativo muove dalla predisposizione del progetto di bilancio ad opera dell'organo amministrativo, cui segue la fase del controllo dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, e si conclude con l'approvazione del bilancio, demandata all'assemblea dei soci.
La deliberazione assembleare di approvazione, in tale contesto, si configura quale atto principale del procedimento, poiché solo a seguito dell'approvazione il bilancio si intende formato ed entro 30 giorni deve essere depositato, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Dallo schema descritto si discosta la disciplina relativa alle società per azioni che abbiano optato per l'adozione del sistema dualistico, laddove la redazione del progetto di bilancio è affidata al consiglio di gestione e l'approvazione è rimessa, in linea di principio, al consiglio di sorveglianza. L'approvazione del bilancio di esercizio rappresenta, in ambo i casi, un momento imprescindibile e fondamentale nel corso dell'ordinaria vita della società, che determina, tra l'altro, la possibilità di distribuzione di utili ai soci. Il legislatore non dedica a tale essenziale adempimento una regolamentazione unitaria, tuttavia da una serie di norme è possibile desumere la disciplina della competenza all'approvazione, dei termini e degli effetti dell'approvazione del bilancio. Una disposizione ad hoc riguarda, infine, l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, con la previsione di regole che derogano parzialmente alla disciplina generale delle impugnazioni di delibere assembleari. Per quanto concerne la competenza all'approvazione del bilancio di società di capitali, è opportuno effettuare una distinzione, avendo riguardo ai vari tipi sociali e ai differenti modelli di amministrazione e controllo:
Con riferimento all'approvazione dei bilanci infrannuali in fase di liquidazione, l'art. 2490, comma 1, c.c. conferma l'attribuzione della relativa competenzaall'assemblea o, nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 2479 c.c., ai soci.E' controverso se la competenza assembleare sussista anche nelle società che hanno adottato il sistema dualistico (propende per la competenza dell'assemblea Cariello, Il sistema dualistico, in Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di Abriani-Cariello, Torino, 2012, 232 testo e nota 221, ove ulteriori riferimenti. Contra, opta per l'attribuzione della competenza all'approvazione del bilancio al consiglio di sorveglianza, fra gli altri, Niccolini, Commento all'art. 2490, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, 3, Napoli, 2004, 1790).
La disposizione concernente l'attribuzione all'assemblea del compito di approvare il bilancio (art. 2364, comma 1, n. 1), c.c.) e quella relativa alla previsione dei termini per la convocazione, almeno annuale, dell'assemblea (art. 2364, comma 2, c.c.) sono state tradizionalmente interpretate in stretto collegamento temporale l'una con l'altra, ritenendosi che l'assemblea de qua fosse quella investita dell'approvazione del bilancio (cfr., in tal senso, Verna, Termini per l'approvazione del bilancio: confronto fra nuova e previgente disciplina, in Società, 2004, 157).
La disciplina dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio nelle società prive del consiglio di sorveglianza è, dunque, desumibile dall'art. 2364, comma 2, c.c., disposizione che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria della società almeno una volta l'annoentro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La medesima norma introduce la possibilità di una deroga al rispetto del suddetto termine, consentendo che lo statuto possa prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero per l'ipotesi in cui la dilazione sia richiesta da particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In presenza di tali presupposti, le ragioni che hanno indotto a posticipare la convocazione dell'assemblea devono essere segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.
Tale disciplina risponde all'esigenza di evitare una limitazione del diritto dei soci e dei terzi di verificare tempestivamente, attraverso i documenti di bilancio, l'integrità del capitale sociale (in tal senso cfr. De Giorgi, Commento all'art. 2364, in Codice commentato delle nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2007, 260; Maffezzoni,Commento all'art. 2364, in Assemblea a cura di Picciau, Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2008, 29).
Giova, peraltro, precisare che termini analoghi sono previsti per le società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo all'art. 2364, operato dall'art. 2478-bis, comma 1, ultimo periodo, c.c. L'art. 2364, comma 2, c.c. non impone un termine minimo per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, rimettendone all'autonomia statutaria la determinazione entro il limite massimo stabilito dal legislatore (cfr. Tassinari, Commento all'art. 2364 c.c., in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da d'Alessandro, 2, 1, Padova, 2010, 475). E' stato sottolineato, tuttavia, che non sarebbe legittima la previsione di una clausola statutaria che predeterminasse la data, il luogo e l'ora della riunione, stante l'inderogabilità della pubblicità della convocazione secondo le modalità di cui all'art. 2366 c.c. (in tal senso, Di Amato, Commento all'art. 2364 c.c., ne La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Società per azioni, 4, Milano, 2003, 279).
L'assemblea deve essere convocata per una data compresa entro il termine individuato, dovendosi respingere l'interpretazione secondo cui gli amministratori potrebbero assolvere l'obbligo di cui all'art. 2364, comma 2, c.c. convocando l'assemblea per una data successiva alla scadenza del termine (Di Amato, 279; Maffezzoni, 31). E', peraltro, discusso se il rispetto del termine debba essere valutato avuto riguardo solo alla prima o anche alla seconda convocazione (così Rossi, Sul termine di seconda convocazione delle assemblee di bilancio, in Riv. Soc., 1991, I, 997 ss. Contra Maffezzoni, 32 s.). La norma contempla, inoltre, la possibilità di prevedere statutariamente una dilazione del termine, contenuta comunque entro il limite massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al ricorrere, alternativamente, dei seguenti presupposti:
Nel primo caso, la disposizione tutela le ragioni della società capogruppo, per la quale non sarebbe possibile predisporre un bilancio in mancanza dei risultati di bilancio delle società controllate (in tal senso, cfr. De Giorgi, 261; Maffezzoni, 29 s.).
Venendo alle particolari esigenze che giustificano la possibilità di posticipare il termine di 120 giorni, è stato osservato come il riferimento alla struttura della società in realtà “non possa che concernere la struttura dell'impresa, dato che la vera e propria organizzazione societaria non può presentare in alcun caso particolarità che giustifichino il ritardo della convocazione assembleare” (Salafia, L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria, in Società, 2003, 1054. Sul punto cfr. Montagnani, Commento agli artt. 2364–2364-bis, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, 1, Napoli, 2004, 456, nota 58; Serra, Il procedimento assembleare, ne Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 2, Torino, 2006, 48; Tassinari, 478;Maffezzoni, 30; Verna, 160 s.). Per quanto concerne il riferimento all'oggetto sociale occorrerebbe, invece, ipotizzare che il tipo di impresa gestita dalla società non consenta di disporre dei dati di bilancio in tempi brevi (Salafia, 1054). Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 2364, comma 2, c.c. non incide sulla validità della delibera, essendo tuttavia fonte di responsabilità in capo all'organo amministrativo (in tal senso, in giurisprudenza cfr. Cass. 14 agosto 1997, n. 7623 in Giust. Civ., 1998, I, 85, nota Vidiri; App. Bologna, 14 marzo 1997, in Giur. Comm., 1999, II, 131, nota Davià; Trib. Napoli, 22 aprile 2009, in Foro it., 2009, I, 3242; Trib. Napoli, 19 settembre 2007, in Società, 2008, 475, nota Fico; Trib. Napoli, 24 febbraio 2000, in Società, 2000, p. 1474, nota Sottoriva; Trib. Milano, 11 settembre 1995, in Riv. dir. comm., 1997, II, 379, nota Fico).
In giurisprudenza è stato, altresì, sostenuto che la ritardata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori possa assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 2409 c.c. (Trib. Montepulciano, 29 luglio 1991, in Foro it., 1992, I, 545; Trib. Milano, 10 gennaio 1990, in Società, 1990, 791 (con riferimento a un caso di mancata predisposizione dei bilanci di esercizio e mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione) e, incidentalmente, App. Bologna, 14 marzo 1997, cit. In dottrina si veda Murino, Commento all'art. 2364 c.c., in Codice commentato delle s.p.a., diretto da Fauceglia e Schiano di Pepe, 2; Torino, 363; Serra, 49, nota 18. Contra Trib. Como, 6 giugno 1998, in Società, 1999, 450, nota Fico; Trib. Ancona, 27 ottobre 1992, in Società, 1993, 524, nota Ambrosini (ma con riferimento al mancato deposito dei bilanci presso la sede sociale)).
Per quanto concerne gli emittenti quotati, la disciplina relativa ai termini per l'approvazione del bilancio è rinvenibile nell'art. 154-ter, comma 1, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.). In conformità al primo comma dell'art. 154-ter T.U.F., la relazione finanziaria annuale deve contenere il progetto di bilancio, ovvero (salvo quanto di seguito precisato) il bilancio d'esercizio qualora la società adotti il modello dualistico, il bilancio consolidato (se redatto), la relazione sulla gestione nonché l'attestazione congiunta degli organi delegati e del dirigente preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5, T.U.F. Pur non facendo parte della relazione finanziaria annuale (Mei, Commento all'art. 154-ter T.U.F., in Codice commentato delle società a cura di Abriani e Stella Richter, Torino, 2010, 3473) devono essere depositate entro il medesimo termine di 120 giorni la relazione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché quella del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione) prevista dall'art. 153, comma 2, T.U.F. (Balzarini, Commento all'art. 154-ter T.U.F., in Commentario delle società, diretto da Grippo, Torino, 2009, 1999; Negri Clementi, Commento all'art. 154-ter T.U.F., ne Il testo unico della finanza, a cura di Fratini e Gasparri, 2, Torino, 2012, 2135).
Entro il termine di 120 giorni è richiesta esclusivamente l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, potendo dunque anche gli emittenti aventi l'Italia come stato di origine avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà di approvare il bilancio entro il termine “lungo” di 180 giorni.
Qualora la società abbia prescelto il modello dualistico di amministrazione e controllo, l'art. 154-ter,comma 1, T.U.F. esige che la relazione finanziaria annuale includa il bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di sorveglianza. Tuttavia, la medesima norma prevede che la relazione finanziaria annuale dovrà contenere il progetto di bilancio (in luogo del bilancio di esercizio) nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 2, c.c., la competenza per l'approvazione del bilancio sia rimessa all'assemblea.
Il primo comma dell'art. 154-ter T.U.F. prescrive che la relazione finanziaria annuale sia messa a disposizione del pubblico, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Il successivo comma 1-bis prevede che tra la pubblicazione e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, comma 2, e 2364-bis, comma 2, c.c. intercorrano non meno di ventuno giorni. Il comma 1-ter dell'art. 154-ter T.U.F. dispone infine, in deroga all'art. 2429, comma 1, c.c., che il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al revisore legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione della relazione finanziaria annuale sul sito internet della società (Negri Clementi, 2135; Mei, 3473). Venendo ora all'esame della fase assembleare, occorre rilevare che è prassi diffusa che il bilancio e le relazioni siano letti prima di essere sottoposti ad approvazione, ma deve ritenersi legittima una deliberazione favorevole all'omissione della lettura (cfr., Colombo, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 7*, Torino, 1994, 416).
E' inoltre generalmente riconosciuto un diritto del socio a esercitare il voto con conoscenza di causa e, di conseguenza, il dovere degli amministratori di fornire i dati necessari a esprimere un voto meditato, purché la divulgazione delle notizie non possa arrecare pregiudizio alla società (cfr., Colombo, Il bilancio, 419. In argomento cfr. anche Cass., S.U., 21 febbraio 2000, n. 27, in Giur. comm., 2000, II, 73 ss., nota Jaeger).
E', invece, controverso se sussista la possibilità di modifica del progetto di bilancio da parte dell'assemblea in sede di approvazione, pur dovendosi ritenere questa, in concreto, un'ipotesi eccezionale (su cui cfr. Montagnani, 456 s., Tantini, Il bilancio dopo la riforma societaria, Padova, 2007, 135 s. e, prima della riforma del 2003, Colombo, Il bilancio, 421 ss.). Sul punto, l'opinione dominante in dottrina propende per la soluzione positiva (in tal senso, tra i più recenti, cfr. Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, 2, Torino, 2010, 479; Colombo, Il bilancio di esercizio, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 2011, 588, il quale precisa che la modifica sarà possibile solo se riguardi pochissime poste, mentre in casi più complessi il progetto verrà rinviato agli amministratori affinché sia emendato. Contra Cavallo Borgia, L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione, 1981, 69; Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e Ferri, 2010; Galgano, Diritto commerciale, Le società, Bologna, 2009; Libonati, Corso di diritto commerciale, Milano, 2009, 372, sulla base del rilievo per cui modificare il bilancio significherebbe redigerlo diversamente; competenza esclusiva, questa, degli amministratori).
Tra gli effetti legali dell'approvazione del bilancio, oltre al sorgere dell'obbligo di pubblicazione, devono annoverarsi le conseguenze collegate alla fattispecie “bilancio d'esercizio”, fra cui quella relativa alla determinazione degli utili da accantonare a riserva legale e alla distribuzione degli utili di esercizio. Ai sensi dell'art. 2433 c.c., infatti, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili. Qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, la deliberazione è adottata dall'assemblea convocata, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno, a norma dell'articolo 2364-bis, comma 2, c.c. Similmente,con riferimento alla disciplina della società a responsabilità limitata, l'art. 2478-bis, comma 3, c.c. dispone che la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. La distribuzione di utili, pertanto, rinviene nel bilancio approvato il suo presupposto e al contempo il suo limite, pur essendo l'effetto di una distinta manifestazione di volontà da parte dei soci (cfr. Ferri, 476).
E' discusso se fra gli effetti dell'approvazione del bilancio rientri il riconoscimento dei rapporti giuridici (e, in particolare, dei debiti) sottostanti. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che l'iscrizione in bilancio di passività riconducibili a rapporti giuridici individuabili ha l'effetto di una manifestazione di consapevolezza idonea a interrompere la prescrizione (cfr. Cass., 1 giugno 1991, n. 6203, in Società, 1991, 1363, nota Salafia; Cass., 7 febbraio 1991, n. 1292, in Giur.it., 1991, 1, I, 1188. In dottrina si veda Lolli, Gli effetti del bilancio e della sua approvazione sui rapporti giuridici sottostanti, nota a Trib. Padova, 14 marzo 2003, in Giur. Comm., 2004, II, 580 ss.). Analogamente, risulta dibattuto se l'approvazione del progetto di bilancio costituisca approvazione dell'operato degli amministratori, ad esempio in ipotesi di contratto concluso da falsus procurator ovvero compenso autoattribuitosi dagli amministratori (per la soluzione negativa cfr. Campobasso, Diritto commerciale, 479, nota 64. Sul punto cfr., altresì, Colombo, Il bilancio, 436 ss., secondo cui ad assumere efficacia di ratifica sarà “una deliberazione avente contenuto negoziale che, nel caso concreto, si affianca all'approvazione del bilancio” e non l'approvazione del bilancio in quanto tale. In giurisprudenza negano che l'approvazione del bilancio valga come ratifica implicita Cass. S.U. 29 agosto 2008, n. 21933, in Giur. Comm., 2010, II, 361, nota Gobbo; Cass., 9 giugno 2004, n. 10895, in Riv. Not., 2005, 370, nota Ferro; Cass., 30 marzo 1995, n. 3744, in Società, 1995, 1180, nota Zucconi. Per l'orientamento favorevole si vedano Cass. 20 dicembre 2005, n. 28243; Cass. 27 febbraio 2001, n. 2832, in Società, 2001, 1064 nota Civerra; Cass. 21 novembre 1983, n. 6935, in Giur. Comm., 1984, II, 554, nota Jachia).
Di contro, è senz'altro da escludere che tra gli effetti dell'approvazione del bilancio rientri il c.d. scarico (su cui cfr. Colombo, Il bilancio, 436 ss.). L'art. 2434 c.c., infatti, nega espressamente che l'approvazione del bilancio comporti la liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. L'art. 2434-bis c.c. regola i profili procedimentali dell'impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio assoggettandola a regole in parte difformi dalla disciplina generale in materia dettata dagli artt. 2377–2379-bis c.c.
E' preliminarmente opportuno dedicare alcuni cenni alla distinzione tra annullabilità e nullità della delibera di approvazione del bilancio, essendo ora espressamente ribadito dallo stesso comma 1 dell'art. 2434-bis c.c., mediante il rinvio agli artt. 2377 e 2379 c.c., che entrambe le categorie di invalidità possono configurarsi in relazione a tale specifica delibera (Lolli, Commento all'art. 2434-bis c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 1433).Questa conclusione era peraltro già in precedenza pacifica essendo ampiamente condiviso in dottrina e in giurisprudenza (in conformità alla disciplina generale contenuta negli artt. 2377 e 2379 c.c.) il principio secondo cui vizi di contenuto del bilancio danno luogo alla nullità della delibera mentre vizi del procedimento all'annullabilità della stessa (per tutti Colombo, Il bilancio, 440 ss.; Colombo, L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003, in Riv. soc., 2006, 938; Bocchini,Bilancio d'esercizio3, Torino, 2010; 380 ss.), fatta ovviamente eccezione per la mancanza della convocazione o del verbale che, data la loro particolare gravità, costituiscono cause di nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c.
Venendo ora al dettato dell'art. 2434-bis c.c. è opportuno muovere dalla disamina del primo comma il quale, derogando al termine triennale previsto dall'art. 2379, comma 1, c.c., dispone che le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379-bis c.c. non possono essere proposte nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio dopo che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo.Non espressamente considerata dal legislatore è l'ipotesi in cui la società proceda alla contestuale approvazione di più bilanci successivi: sembra tuttavia preferibile la tesi che esclude la “meccanica” applicazione dell'art. 2434-bis, comma 1, c.c. che consentirebbe l'impugnazione soltanto di quello relativo all'esercizio più recente.
Il secondo comma dell'art. 2434-bis c.c. pone una limitazione alla legittimazione all'impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio prescrivendo che, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia emesso un giudizio privo di rilievi, l'azione può essere proposta soltanto da tanti soci che rappresentino (congiuntamente: Trib. Milano, 14 maggio 2009, in Banca dati De jure) almeno il 5% del capitale sociale. La limitazione riguarda, dunque, soltanto i soci e non gli altri soggetti legittimati e che abbiano interesse all'impugnazione (rectius (come chiarito di seguito): alla dichiarazione di nullità) dell'approvazione del bilancio, ossia gli amministratori, i sindaci e i terzi (Trib. Milano, 17 agosto 2011, in Società, 2011, 1261 ss:, Colombo, Il bilancio, 460; Colombo, L'invalidità, 948; Lolli, 1439; Genovese, Le fattispecie tipiche di invalidità, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, Torino, 2007, 245; Quattrocchio,Commento all'art. 2434 bis c.c., in Il nuovo diritto societario diretto da Cottino, 2, Bologna, 2004, 1372). Deve ritenersi che il limite all'impugnazione valga esclusivamente per l'azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio e non anche per quella di annullamento. Resta fermo, come ribadito dalla relazione al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che qualora il potere di impugnativa del singolo socio venga meno per effetto del limite alla legittimazione di cui al secondo comma dell'art. 2434-bis c.c. egli può agire per il risarcimento del danno eventualmente subito per effetto dell'approvazione del bilancio, nell'ipotesi in cui nonostante il giudizio positivo emesso dal revisore il contenuto dello stesso sia viziato (Bussoletti, Commento all'art. 2434-bis c.c., in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, 2, Napoli, 2004, 1088 s.).
L'ultimo comma dell'art. 2434-bis c.c. dispone che «il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui comma precedente tiene conto delle ragioni di questa».Sul punto, occorre chiarire che non spetta al giudice stabilire gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di invalidità del bilancio in quanto essi non sono predeterminati dalla legge e variano in conseguenza del vizio riscontrato, essendo perciò rimesso agli amministratori definire i “rimedi” da attuare in conseguenza dell'invalidazione (Colombo, Il bilancio, 456 s.; Marziale, Commento all'art. 2434-bis c.c., in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da d'Alessandro, 2, Padova, 2011, 754; Sacchi,Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di s.p.a., in Banca borsa tit. cred., 2012, I, 155 s.; Butturini, L'impugnazione del bilancio d'esercizio, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, 44, Padova, 2007, 166, dove altri riferimenti).Va da ultimo precisato che l'obbligo degli amministratori di attivarsi per la sostituzione del bilancio dichiarato nullo nonché di tener conto delle ragioni dell'invalidità nella redazione del bilancio dell'esercizio corrente sussiste a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza (Meo,Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, Milano, 1998, 273 s.; Colombo, L'invalidità, op. cit., 971, nota 62; Sacchi, 154 s.; Bussoletti, 1090; Genovese,246; Butturini, 161; Corrado,693). Riferimenti
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