La postergazione può trovare applicazione anche per i finanziamenti dei soci di s.p.a.

La Redazione
10 Luglio 2015

La regola della postergazione dei crediti per i finanziamenti dei soci di s.r.l., sancita dall'art. 2467 c.c., può trovare applicazione anche nell'ambito di finanziamenti da parte di soci di s.p.a., ove vengano concretamente riscontrati i presupposti applicativi dell'istituto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14056 del 7 luglio 2015, ha affrontato il tema relativo all'ambito di applicazione dell'istituto della postergazione dei crediti per i finanziamenti dei soci, sancita dall'art. 2467 c.c. con espresso riferimento alle sole s.r.l..

Il caso. La pronuncia dei Giudici di legittimità origina dall'impugnazione di un decreto con cui il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento di una s.p.a.. L'opponente lamentava di essere stato ammesso al passivo con postergazione e senza interessi per un credito di oltre 70mila euro derivante da una erogazione qualificata dal giudice come conferimento in conto capitale. Avverso tale pronuncia l'opponente ricorre innanzi alla Corte di Cassazione, ribadendo la natura di finanziamento del proprio apporto e, in ogni caso, l'inapplicabilità della postergazione alle s.p.a., attesa la diversa natura «che il legislatore ha imposto ai due tipi di società».

Modelli sociali astratti. Tale doglianza risulta priva di fondamento, in quanto, chiarisce la S.C., il problema dell'applicabilità dell'art. 2467 c.c. anche ai finanziamenti effettuati dai soci di s.p.a. non può essere risolto riferendosi al solo dato dell'astratto modello sociale delineato dalle disposizioni civilistiche. Come dimostra la norma di cui all'art. 2497 quinquies c.c. nell'estendere l'applicabilità della postergazione ai finanziamenti effettuati a favore di ogni tipo di società da parte di chi vi eserciti funzioni di direzione e coordinamento, occorre valutare in concreto la conformazione effettiva della compagine sociale.

La Cassazione, riferendosi alla dottrina maggioritaria, sottolinea come i diversi modelli societari tracciati astrattamente dal legislatore possano corrispondere a realtà economiche divergenti, in cui anche compagini sociali familiari o comunque di modeste dimensioni possono essere esercitate nella forma della s.p.a.

Requisiti concreti e applicabilità della postergazione. Posto che la ratio dell'istituto è quella di evitare fenomeni di sottocapitalizzazione nominale di società “chiuse”, in cui per i soci è più conveniente apportare capitali nella forma del finanziamento piuttosto che del conferimento, riducendo così l'esposizione al rischio d'impresa, per risolvere il quesito circa l'applicabilità della postergazione alle s.p.a. si rivela dunque necessario accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c., a prescindere dal tipo sociale interessato.

Il ricorrente, riferendosi al mero dato formale del modello di società rilevante nel caso concreto, muove una censura priva di fondamento che comporta l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso relativo alla natura delle proprie erogazioni.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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