Competenza sull’azione di responsabilità promossa dal curatore
04 Ottobre 2016
Vige la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa per tutte le azioni sociali di responsabilità, da chiunque promosse: anche per l'azione del curatore, ex art. 146 l. fall., non potendo ravvisarsi una vis attractiva del tribunale fallimentare. Il caso. La curatela di una società fallita proponeva azione sociale di responsabilità, ex art. 146 l. fall., nei confronti degli amministratori, per avere aggravato l'esposizione debitoria e causato il fallimento. I convenuti eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale delle imprese. La domanda veniva accolta: il Tribunale declinava la propria competenza, ritenendo che l'azione proposta non rientrasse tra quelle attratte dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare. il fallmento proponeva, quindi, regolamento di competenza. L'azione di responsabilità del curatore. La Cassazione conferma il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale vi è un rapporto di continuità e identità tra l'azione di responsabilità promossa dagli organi di procedure concorsuali, ex art. 146 l. fall., e quelle esperibili ai sensi degli artt. 2393 -2394 c.c. Tali azioni, pur divergendo quanto alla legittimazione attiva, hanno identici presupposti. Inoltre, il D.L. n. 1/2012 ha attribuito l'azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale del tribunale delle imprese: tale competenza per materia ricomprende le cause connesse, precedentemente introdotte, e ricorre per tutte le azioni di responsabilità, da chiunque promosse. Ai fini del radicamento della competenza non assume alcuna rilevanza il soggetto proponente l'azione: che siano i soci, i creditori sociali o il curatore fallimentare, la domanda va proposta innanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa. Anche perché, conclude la S.C., la vis attractiva fallimentare presuppone un rapporto non occasionale della domanda rispetto alla procedura fallimentare, e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento del passivo. |