Conto titoli escluso dal bail-in, dentro dividendi e interessi
05 Febbraio 2016
In occasione del question time tenutosi il 4 febbraio, il Ministro dell'Economia Zanetti ha confermato l'esclusione dal meccanismo del bail-in dei titoli depositati in custodia o in amministrazione presso le banche, mentre non giovano di analogo regime di esclusione gli interessi e i dividendi.
Questa la risposta fornita dal Ministro all'interrogazione relativa all'ambito di applicazione del bail-in, dal quale deve appunto essere escluso “qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi”. Il deposito di titoli in custodia o in amministrazione di cui all'art. 1838 c.c. si fonda infatti sul principio di separazione patrimoniale ex art. 22 TUF, tali somme costituiscono quindi patrimonio distinto e separato da quello della banca, godendo di protezione nelle procedure concorsuali a carico di quest'ultima.
Per quanto riguarda invece le somme accreditate in termini di liquidità, interessi e dividendi non opera la predetta separazione patrimoniale e dunque non possono godere dell'esclusione dal bail-in. In conclusione, le somme della clientela rientranti nella nozione di depositi ammessi alla protezione dei sistemi di garanzia dei depositanti, godono delle relative tutele e non sono soggetti al bail-in fino a 100.000 euro. Oltre tale soglia il credito del depositante, sia esso persona fisica, microimpresa, piccola o media impresa, beneficia della tutela della c.d. depositor preference,essendo soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori chirografari. |