Pignoramento di azioni: necessari spossessamento e doppia annotazione su titolo e libro soci

Stefania Ticozzi
05 Maggio 2017

In tema di pignoramento di azioni, per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità a terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la doppia annotazione sul titolo e nel libro soci.
Massima

In tema di pignoramento di azioni, per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità a terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la doppia annotazione sul titolo e nel libro soci.

Il caso

La pronuncia in commento trae origina da una domanda (rigettata in primo grado con sentenza poi confermata in secondo grado) di accertamento del legittimo possesso di titoli azionari nominativi in virtù di una serie continua di girate e della conseguente richiesta di condanna della società ad annotare il nominativo del giratario/possessore nel libro soci per una partecipazione corrispondente alle azioni trasferite.

In particolare, la ricorrente (seconda girataria) riteneva privo di effetti il pignoramento - eseguito anteriormente alla prima girata - avente ad oggetto le azioni poi alla stessa trasferite non essendo stato attuato sul titolo e, conseguentemente, instava per la dichiarazione di nullità della sottoscrizione in sede esecutiva delle azioni emesse in sostituzione di quelle pignorate (non consegnate dal socio esecutato e trasferite al primo giratario successivamente al pignoramento) da parte degli aggiudicatari con annotazione a libro soci nonché per la nullità della cessione o dell'assegnazione delle predette azioni di nuova emissione da parte di costoro.

La questione

La Corte di Cassazione affronta preliminarmente il tema dei requisiti di efficacia e di validità del pignoramento di azioni.

Diverse sono le fonti che disciplinano la costituzione di vincoli sui titoli azionari (non dematerializzati): da un lato, infatti, vi sono le norme contenute nel Codice Civile in tema di titoli di credito in generale; dall'altro lato, vi sono le norme - speciali - di cui al R.D. n. 239/1942 (recante le “norme interpretative, integrative, complementari del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella L. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari”); ad esse, si affiancano, poi, le norme del Codice di Procedura Civile relative alle modalità di esecuzione dei vincoli processuali.

In particolare, per quanto concerne la disciplina generale dettata dal Codice Civile, l'art. 1997 dispone che “il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo”, mentre l'art. 2024 (che disciplina i titoli nominativi, come i titoli azionati in commento) dispone che “nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro”.

Per quanto concerne la disciplina speciale dettata dal R.D. n. 239/1942, invece, l'art. 3, comma 3, prevede che “i pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo”.

La determinazione del momento in cui il pignoramento di azioni è idoneo a produrre effetti erga omnes appare di fondamentale importanza, anche alla luce degli artt. 2913 e 2914, n. 4, c,c, dettati in tema di inefficacia delle alienazioni del bene pignorato e delle alienazioni anteriori al pignoramento.

In dottrina ed in giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti in ordine alla necessità della duplice annotazione sul titolo e nel libro soci ai fini costitutivi del vincolo.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, l'annotazione sul titolo e nel registro di cui all'art. 2024 c.c., non è necessaria ai fini dell'efficacia del vincolo inter partes, ma affinché il vincolo acquisti efficacia nei confronti dell'emittente e dei terzi (così, in tema di pegno, Cass. 23 luglio 1996, n. 6596; Trib. Firenze 19 settembre 2000; App. Milano 19 luglio 1988; App. Firenze 22 maggio 1950; GASPERONI, Modalità di costituzione del pegno sui titoli azionari nominativi e legittimazione del creditore pignoratizio, in Banca, borsa, 1951, II, 313).

Secondo altro orientamento, invece, la doppia annotazione è richiesta anche ai fini costitutivi del vincolo (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4766; PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Portale, 2*, Torino, 1994, 308).

Per altro orientamento, ancora, la doppia annotazione rileva ai fini dell'opponibilità del vincolo alla sola società emittente (Trib. Nola 15 maggio 2013).

Le soluzioni giuridiche

Dall'analisi della questione preliminare sopra riportata, la Corte di Cassazione giunge ad una conclusione opposta rispetto alle pronunce di primo e secondo grado, affermando l'inefficacia del pignoramento eseguito sulle azioni poi girate alla ricorrente e, conseguentemente, il diritto di quest'ultima ad ottenere l'annotazione del proprio nominativo a libro soci per una partecipazione corrispondente alle azioni trasferite.

La Suprema Corte aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità - dettato in tema di pegno di azioni - per il quale “la disciplina speciale dettata dall'art. 3 del r.d. 29 marzo 1942, n. 239 prevale su quella prevista in via generale dall'art. 2789 cod. civ., con la conseguenza che per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità ai terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la doppia annotazione sul titolo e nel libro dei soci, ovvero la consegna del titolo accompagnata dalla girata in garanzia” (così, Cass. 28 febbraio 2007, n. 4766; sulla necessità dell'annotazione nel libro dei soci: Cass. 23 luglio 1996, n. 6596).

Secondo la Corte di Cassazione il principio della necessità della duplice annotazione sul titolo e nel registro ai fini della costituzione del vincolo deve ritenersi confermato anche in relazione al pignoramento di azioni, giacché, se da un lato dalla norma speciale emerge solo la necessità dello spossessamento ai fini dell'annotazione sul titolo (con ciò escludendo ab origine che per i vincoli reali ci si possa limitare ad una mera annotazione nel libro dei soci), dall'altro lato, tale conclusione si desume con nettezza dal combinato disposto di cui agli artt. 1997 e 2024 c.c.

L'art. 1997, c.c. (rubricato “efficacia dei vincoli sul credito”), infatti, nel considerare unitariamente i vincoli giudiziali ed i vincoli convenzionali, statuisce la necessità dello spossessamento secondo le forme stabilite dal Codice di Procedura Civile ai fini dell'efficacia del vincolo stesso (così, in tema di sequestro, ad esempio, la Corte di Cassazione ha escluso la legittimità di un sequestro eseguito mediante duplice annotazione o con la sola annotazione nel libro soci ma senza spossessamento: Cass. 22 febbraio 1952, n. 477; Cass. 22 febbraio 1952, n. 481).

Del resto, la necessità di attuazione sul titolo è coerente con il principio della c.d. incorporazione del diritto nel titolo, dal momento che, attesa la connessione esistente tra il documento ed il diritto in esso incorporato, non è dato sottoporre a vincolo (giudiziale o convenzionale) un diritto cartolare se non attuando il vincolo sulla cosa materiale in cui il diritto è incorporato (OPPO, voce Titoli di Credito I) In generale, in Enc. Giur. It., XXXI, Roma, 1994, 4).

Nel caso di specie, essendo mancata sia l'apprensione che l'annotazione sul titolo, il pignoramento di azioni non poteva considerarsi validamente ed efficacemente costituito, come invece ritenuto dal giudice di primo grado e dalla Corte d'Appello.

Dalla mancanza delle formalità connesse al profilo cartolare, la Corte di Cassazione fa discendere un duplice ordine di conseguenze:

  • da un lato, la duplicazione dei titoli in sede di vendita forzosa, supponente un vincolo valido ed efficace, non poteva essere effettuata;
  • dall'altro lato, la sussistenza della legittimazione della ricorrente ad ottenere l'annotazione del proprio nominativo nel libro soci.

Aderendo ad un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte, infatti, ribadisce come il trasferimento di titoli nominativi si attui per effetto del mero consenso delle parti (consenso che, peraltro, non richiede alcuna specifica forma), mentre il profilo dell'annotazione nel registro attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo solamente sulla legittimazione del nuovo socio all'esercizio dei diritti sociali (Cass. 24 giugno 2008, n. 17088; Cass. 15 luglio 2004, n. 13106; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1117; Cass. 5 settembre 1995, n. 9314; in dottrina, SPADA, L'efficacia del consenso traslativo nella circolazione dei titoli azionari: proposte per ripensare un problema, in Il contratto: silloge in onore di Giorgio Oppo, Padova, 1992, 465; CALVO, Il trasferimento della “proprietà” nella compravendita di titoli azionari, in Contr. Impr., 1993, 1078).

In altri termini, il c.d. “transfert” non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietà del titolo.

Pertanto, accertata la regolarità del trasferimento delle azioni mediante una serie continua di girate, il compimento delle formalità previste dalla legge, ivi compresa l'iscrizione nel libro soci, non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti una volta verificata la conformità al diritto del trasferimento dei titoli: principio, peraltro, ribadito in via generale dallo stesso art. 2023 c.c., per il quale “il giratario che si dimostri possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente” e, con riferimento alle azioni, dall'art. 2355, c.c. (“il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci”).

Conclusioni

La Corte di Cassazione statuisce l'inefficacia di un pignoramento di azioni nominative eseguito unicamente attraverso l'annotazione del vincolo nel libro dei soci, senza spossessamento ed annotazione sul titolo.

Pertanto, aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza (e dottrina) maggioritaria, la pronuncia in commento riconosce il diritto del possessore di azioni nominative legittimato da una serie continua di girate di richiedere ed ottenere da parte della società emittente l'annotazione a libro soci del proprio nominativo.

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