Liquidazione della quota del socio uscente

La Redazione
08 Novembre 2016

Per la liquidazione della quota del socio receduto dalla s.n.c. rispondono in solido la società e l'unico socio superstite rimasto illimitatamente responsabile, rispetto al quale la regola della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2268 c.c. trova applicazione solo in sede esecutiva e non di cognizione.

Per la liquidazione della quota del socio receduto dalla s.n.c. rispondono in solido la società e l'unico socio superstite rimasto illimitatamente responsabile, rispetto al quale la regola della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2268 c.c. trova applicazione solo in sede esecutiva e non di cognizione. Tale obbligazione, avendo ad oggetto una somma di denaro, ha natura di debito di valuta e non di valore ed è dunque soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.

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