Operazioni infragruppo dubbie: il sindaco inerte ne risponde
23 Giugno 2014
Il fallimento di una s.p.a. conviene in giudizio alcuni componenti del collegio sindacale nonché gli amministratori, affinché vengano condannati al risarcimento del danno arrecato alla società per aver mancato agli obblighi, loro spettanti, di informativa e di controllo sugli atti compiuti dagli amministratori i quali sarebbero la causa del depauperamento dell'attivo. Tali condotte si sono realizzate attraverso bonifici di cifre consistenti, da parte delle due società in cui i convenuti svolgevano le funzioni di sindaco, appartenenti a medesimo gruppo, nei confronti della capogruppo.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione dichiara infondati tutti i motivi presentati.
Affermano, infatti, i Giudici di legittimità che è sufficiente, affinché possa considerarsi sussistente il mancato rispetto di un dovere di vigilanza, che i componenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato una macroscopica violazione ovvero a fronte di atti di dubbia legittimità e regolarità non sia seguita alcuna reazione. Non è necessario che vi sia l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto col suddetto dovere di vigilanza. |