Azione di responsabilità esercitata dall’amministratore giudiziario

06 Luglio 2015

L'azione di responsabilità può essere esperita, rinunciata o transatta dall'amministratore giudiziario senza che sia necessaria una qualsiasi autorizzazione dal Tribunale o una preventiva delibera assembleare?

L'azione di responsabilità può essere esperita, rinunciata o transatta dall'amministratore giudiziario senza che sia necessaria una qualsiasi autorizzazione dal Tribunale o una preventiva delibera assembleare?

L'art. 2409 c.c. assegna al Tribunale il potere di revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci, e di nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Il comma 5 della stessa norma afferma che “l'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci”, aggiungendo che “si applica l'ultimo comma dell'art. 2393 c.c.”.

Non è tuttavia esplicito se l'amministratore giudiziario qualora voglia esperire - e dunque eventualmente rinunciare o transigere - l'azione di responsabilità sia soggetto a poteri tutori, con la conseguente necessità o meno di richiedere l'autorizzazione dal Tribunale o una preventiva delibera assembleare.

Dal tenore letterale della suddetta norma, là dove si rimette alla valutazione discrezionale dell'amministratore giudiziario l'esercizio di detta azione, si presuppone in capo allo stesso pienezza di poteri. Del resto, il verbo “proporre” non descrive un'attività generica, bensì quella specifica riflettente l'esercizio di una determinata azione in giudizio.

Inoltre, l'esclusività dell'esercizio dell'azione di responsabilità in capo all'amministratore giudiziario si deduce dall'interpretazione sistematica dell'intera disposizione, in quanto il comma 5 dell'art. 2409 c.c., chiude la descrizione dei poteri di intervento del giudice in seno alle società commerciali e dei mezzi preordinati a porre rimedio alla mala gestio societaria. Di conseguenza, tale comma non è riconducibile alla sfera delle attività amministrative e gestorie dell'amministratore giudiziario, di cui si occupa il successivo comma 6.

In ogni caso, qualsiasi dubbio è rimosso dall'interpretazione teleologica della disposizione.

Premesso infatti che l'amministratore giudiziario ha solo la facoltà e non l'obbligo di promuovere l'azione, né il giudice può imporgliene l'esercizio (in tal senso, cfr. App. Bologna, 18 luglio 1957, in Banca, borsa, tit. cred., 1957, 595), va rilevato che la ratio dell'art. 2409, comma 5, c.c., è rappresentata dalla volontà del legislatore di attribuire direttamente e specificamente all'amministratore giudiziario il potere di esercitare l'azione di responsabilità, a prescindere da ogni autorizzazione giudiziaria ed indipendentemente da una previa delibera assembleare.

Invero, l'azione di responsabilità eventualmente instaurata dall'amministratore giudiziario è la stessa che avrebbe potuto (e dovuto) deliberare l'assemblea: ciò in quanto identici sono i presupposti di concreta esperibilità, l'ambito di operatività ed i limiti di efficacia della stessa.

Da tale completa identità discende che la previsione specifica di tale potere di esercizio in capo all'amministratore giudiziario non può interpretarsi se non come attribuzione normativa allo stesso della titolarità di quella azione; da qui la deduzione che “il relativo potere non deriva all'amministratore da alcuna deliberazione od autorizzazione, sibbene direttamente dalla legge” (così Trib. Milano 23 dicembre 1968, in Cavalli-Silvetti, Casi e materiali di diritto commerciale, I, Società per azioni, Milano, 1974, 1029, e Trib. Milano 17 gennaio 1991, in Le Società, 1991, 1077).

In proposito una pronuncia di merito osserva che “la legge investe direttamente l'amministratore giudiziario di un potere esclusivo e discrezionale intendendo rimettere alla valutazione discrezionale di tale organo l'esercizio di tale azione; discrezionalità che presuppone pienezza di attribuzione il cui esercizio non necessita né dell'autorizzazione del presidente del Tribunale, né di una preventiva deliberazione assembleare” (così Trib. Ascoli Piceno, 8 agosto 1994, in Le Società, 1995, 545). Invero, in caso contrario vi sarebbe un'inammissibile attività concorrente da parte dell'assemblea idonea a pregiudicare la concreta esperibilità dell'azione di responsabilità.

Infatti, è palese come l'assemblea che dovrebbe deliberare l'azione sia in vari modi legata agli amministratori e/o ai sindaci che essa stessa ha nominato e non è spesso estranea alle loro violazioni. Inoltre, qualora vi fosse necessità di una preventiva deliberazione assembleare, vi sarebbe un evidente conflitto con la valutazione dell'amministratore giudiziario nell'ipotesi in cui i pacchetti azionari appartengono agli stessi amministratori o, ancora, quando i soci di maggioranza hanno interesse a che l'azione di responsabilità non venga esercitata.

Dalla su individuata ratio dell'art. 2409, comma 5, c.c. si deduce, al pari, che l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dell'amministratore non richiede neppure una preventiva autorizzazione da parte del Tribunale.

Invero, secondo una sentenza di merito, “l'azione di responsabilità proposta dall'amministratore giudiziario può concernere ogni fatto da lui accertato che legittimi tale iniziativa, senza che la materia del giudizio possa restare limitata al solo ambito delle irregolarità accertate dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 2409 e della cui rimozione egli sia stato incaricato” (cfr. Trib. Milano 17 gennaio 1991, cit.).

In tema di esercizio dell'azione di responsabilità, dunque, l'amministratore giudiziario è investito direttamente dalla legge di poteri che non sono comprimibili neanche dal giudice. Questa conclusione non è infirmata dall'art. 92 disp. att. c.c. a tenore del quale “salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale”.

Infatti, la giurisprudenza ha fissato il principio secondo cui “l'esercizio dell'azione di responsabilità deve ritenersi rimesso in via esclusiva all'amministratore giudiziario, essendo estraneo ai poteri di direttiva di questo Collegio ogni utilizzo di essi in via sostitutiva o indirettamente coercitiva” (in tal senso Trib. Bologna, 11 aprile 1995, in Le Società, 1995, p. 1346; Trib. Milano 30 gennaio 1995, ivi, p. 1323; e, meno recentemente, Cass. 18 luglio 1973, n. 2113, in Mon. trib., 1974, I, 7; Cass., 19 maggio 1972, n. 1530, in Foro it., 1973, I, 1908).

Di conseguenza, la procedura di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria delle gravi irregolarità nella gestione societaria esaurisce la propria funzione con l'adozione del provvedimento di revoca di amministratori e sindaci, non potendo in alcun modo comprimere la valutazione discrezionale dell'amministratore giudiziario in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Pertanto, il Tribunale non può sindacare neppure il mancato esperimento di tale azione, in quanto ciò non costituisce una violazione dei doveri di ufficio dell'amministratore giudiziario, né in tal caso è possibile ravvisarsi un'ipotesi di negligenza ai sensi dell'art. 94, 1° comma, disp. att. c.c.

Inoltre, dall'esclusività del potere in capo all'amministratore giudiziario di promuovere l'azione di responsabilità deriva l'impossibilità per l'assemblea di esperire la stessa azione, durante il periodo dell'operato dell'amministratore giudiziario. Quindi l'assemblea, pur restando nel pieno delle sue funzioni, non potrà esperire in via cumulativa l'azione nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci revocati, neppure per fatti diversi da quelli denunciati dall'amministratore giudiziario (cfr. in proposito Trib. Ascoli Piceno, 8 agosto 1994, cit.; Trib. Bologna, 11 aprile 1995, cit.; App. Milano, 21 giugno 1955, in Foro it., 1956, I, c. 108; e in dottrina Tedeschi, Il controllo giudiziario sulla gestione, in Tratt. delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988, 257).

L'eventuale delibera assembleare finalizzata all'esercizio dell'azione in pendenza del procedimento di controllo giudiziario sarà quindi nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto il relativo potere spetta all'amministratore giudiziario (in tal senso esplicitamente cfr. Trib. Ascoli Piceno, 8 agosto 1994, cit.).

Tale conclusione è confermata dalla relazione illustrativa alla riforma societaria, la quale ha precisato come in caso di proposizione dell'azione di responsabilità da parte dell'amministratore giudiziario, l'assemblea potrà valutare l'opportunità di continuare o meno il giudizio solo quando le funzioni dell'amministratore medesimo siano cessate (cfr. Relazione al D.Lgs. n. 6/2003, 19).

Giova comunque sottolineare che - in forza dell'espresso richiamo dell'ultimo comma dell'art. 2393 c.c. operato dal su menzionato art. 2409, comma 5, c.c. -, una volta spirato il termine per la durata in carica dell'amministratore giudiziario (nella specie due anni dalla pronuncia di primo grado), l'assemblea potrà rinunciare all'azione di responsabilità esperita dall'amministratore giudiziario o transigerla, con conseguente perdita di efficacia dell'azione stessa.

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