Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI

La Redazione
10 Luglio 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio scorso il Decreto del 6 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio scorso il Decreto del 6 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”.

Il decreto disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

All'art. 4 si precisa che la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

a) non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;

b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi del par. 2, Parte B, della Circolare Bankitalia n. 272/2008 e successive;

c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del par. 2, Parte B, della predetta circolare n. 272/2008

d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della medesima legge.

Il secondo comma specifica che non è concessa la garanzia in relazione a:

a) operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

b) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione.

c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.

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