Obbligazioni: compensazione del debito da sottoscrizione con credito da rimborso

11 Ottobre 2016

Una società, avente in corso un prestito obbligazionario, ha deliberato l'emissione di nuove obbligazioni riservate ai soci e i loro familiari, con importo, scadenza e tasso diversi. Poiché la maggior parte degli attuali obbligazionisti sottoscriverà il nuovo prestito, per evitare i movimenti di uscita e di entrata dei capitali, la società vorrebbe proporre ai soci una compensazione tra l'importo dovuto per il rimborso del prestito in scadenza e l'importo da versare dai soci/obbligazionisti. Si chiede se l'operazione sia lecita.

Una società ha già in corso un prestito obbligazionario, in scadenza il prossimo 31/12/2016 e ne ha deliberato l'emissione di un nuovo, riservato ai soci e i loro familiari, con importo, scadenza e tasso diversi. Poiché la maggior parte degli attuali obbligazionisti sottoscriverà il nuovo prestito, per evitare i movimenti di uscita e di entrata dei capitali, la società vorrebbe proporre ai soci una compensazione tra l'importo dovuto dalla stessa per il rimborso del prestito in scadenza e l'importo da versare dai soci/obbligazionisti. Il Regolamento del prestito dovrebbe comprendere questa facoltà: si chiede se l'operazione sia lecita.

L'emissione di obbligazioni. Tra le varie forme di reperimento di mezzi finanziari consentite alle società per azioni, va senza dubbio menzionata la possibilità di emettere obbligazioni le quali, a differenza delle azioni, che rappresentano una partecipazione al rischio d'impresa, generano esclusivamente un credito dell'investitore nei confronti della società. In linea generale, le obbligazioni (definibili ordinarie) danno diritto alla remunerazione del capitale, mediante attribuzione di interessi periodici o attraverso disaggio tra il valore nominale ed il prezzo di emissione ed al rimborso del capitale medesimo, che può avvenire a scadenza fissa o essere graduato nel tempo sulla base di un piano di ammortamento stabilito nella delibera di emissione, con sorteggio delle obbligazioni da rimborsare alle varie scadenze prefissate.

L'emissione delle obbligazioni rientra, come noto, nella competenza degli amministratori, a meno che la legge speciale o lo statuto non prescrivano diversamente (art. 2410, comma 1, c.c.). La competenza ad emettere un prestito obbligazionario spetta quindi al consiglio di amministrazione (nel caso in cui la società adotti il sistema di governance tradizionale o monistico) o al consiglio di gestione (nel caso di adozione del sistema dualistico); tuttavia, la legge speciale o lo statuto può affidare tale compito all'assemblea straordinaria degli azionisti.

Il regolamento del prestito obbligazionario. Con la delibera di emissione viene altresì approvato il c.d. regolamento del prestito obbligazionario, che costituisce il documento formale redatto a cura degli amministratori in cui sono racchiuse l'insieme delle condizioni del prestito obbligazionario medesimo. In linea generale, nel regolamento sono contenute le informazioni inerenti all'ammontare complessivo dell'emissione ed al valore nominale di ciascun titolo; al tasso di rendimento; agli interessi; al godimento e durata del prestito; alla data del rimborso; alle modalità dell'eventuale rimborso anticipato; al funzionamento dell'assemblea degli obbligazionisti; al rappresentante comune; al regime fiscale ed alle garanzie.

Soluzione. Tanto detto, considerando che alla scadenza del prestito obbligazionario si origina un credito di ciascun obbligazionista verso la società emittente per la quota di rimborso del capitale investito e che la nuova emissione di obbligazioni dà luogo ad un debito dell'obbligazionista sottoscrittore nei confronti della società emittente, è comunque possibile - trattandosi di debiti liquidi ed esigibili - la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. tra il credito del socio obbligazionista al rimborso del prestito obbligazionario ed il debito del medesimo verso la società inerente alla sottoscrizione del nuovo prestito. La compensazione costituisce infatti un efficace mezzo di estinzione del debito previsto dalla legge, motivo per cui non è necessaria, a parere di chi scrive, l'espressa previsione nel regolamento del nuovo prestito obbligazionario.

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