Efficacia della ratifica degli atti compiuti dall’ex accomandatario

La Redazione
09 Febbraio 2016

Con la sentenza n. 2403/16, la Corte di Cassazione precisa che la ratifica degli atti compiuti dall'ex socio accomandatario per conto della società non può avere efficacia limitata ed estende dunque i suoi effetti anche agli atti compiuti nel periodo compreso tra la cessazione della carica dell'accomandatario e la nomina del suo successore.

Con la sentenza n. 2403/16, la Corte di Cassazione precisa che la ratifica degli atti compiuti dall'ex socio accomandatario per conto della società non può avere efficacia limitata ed estende dunque i suoi effetti anche agli atti compiuti nel periodo compreso tra la cessazione della carica dell'accomandatario e la nomina del suo successore.

Nel caso di specie, il Fallimento di una s.a.s. conveniva in giudizio una banca presso la quale la società possedeva due conti correnti, deducendo che, nonostante il cambiamento del socio accomandatario, l'istituto di credito aveva consentito al precedente amministratore di continuare ad operare sui conti correnti. Il giudizio di prime cure accoglieva la richiesta di restituzione delle somme prelevate, provvedimento confermato anche dal giudice d'appello che, a sostegno della decisione, rimarcava come nel momento in cui i due soggetti interessati comunicavano alla banca il cambiamento dell'accomandatario, il nuovo amministratore rilasciava una ratifica con la quale affermava la validità delle obbligazioni già contratte dalla società in persona del suo predecessore nei limiti di un mandato rappresentativo, con esclusione degli atti compiuti dopo la formale cessazione dalla carica.

Avverso tale pronuncia la banca ricorre innanzi alla Corte di Cassazione deducendo, per quanto qui interessa, la violazione degli artt. 1387, 1399 e 2320 c.c. per aver la Corte d'appello limitato gli effetti della ratifica escludendo gli atti effettuati nel periodo intercorrente tra la cessazione della posizione di accomandatario e la dichiarazione di assunzione delle obbligazioni contratte dalla società da parte del nuovo socio-amministratore.

Preliminarmente, i Giudici di legittimità rilevano come in tema di rappresentanza la lettura complessiva delle norme codicistiche non consente di aderire alla motivazione della sentenza impugnata, posto che la dichiarazione di volontà espressa con la ratifica è specificatamente finalizzata a sanare ex tunc gli atti compiuti dal falsus procurator.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato che il negozio compiuto dal falsus procurator «non è invalido, ma soltanto “in itinere”, ovvero a formazione successiva, sicchè il “dominus” può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome» con efficacia retroattiva. Il regime giuridico della ratifica non può essere modificato in via interpretativa laddove, come nel caso di specie, la dichiarazione di volontà abbia un contenuto univoco e sia espressamente qualificata come ratifica di impegni precedentemente assunti da un soggetto privo di potere rappresentativo per conto del rappresentato.

In conclusione, l'accoglimento delle summenzionate doglianze comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello.

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